Art. 6. 1. I vivai, che intendono produrre materiale da certificare, devono rispettare le norme di cui agli allegati 4 B e 5 del presente decreto. 2. Il materiale da certificare prodotto da vivai, fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni sullo stato sanitario e sulla corrispondenza genetica, deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato 6 del presente decreto.