Art. 6.
  1. I vivai, che intendono produrre materiale da certificare, devono
rispettare  le  norme  di  cui  agli  allegati  4  B e 5 del presente
decreto.
  2. Il materiale da certificare prodotto da  vivai,  fermo  restando
quanto  disposto  dalle  vigenti disposizioni sullo stato sanitario e
sulla corrispondenza genetica, deve soddisfare le caratteristiche  di
cui all'allegato 6 del presente decreto.