Art. 7. 1. Le regioni e le province autonome che aderiscono al Servizio nazionale di certificazione volontaria, stipuleranno apposite convenzioni con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ai fini della regolamentazione delle procedure per l'attuazione dei suddetti controlli. 2. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongono di apposito Servizio di certificazione operativo e che intendono aderire al Servizio nazionale, potranno richiedere al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali la facolta' di certificare il materiale di propagazione ritenuto rispondente ai sensi della normativa regionale e provinciale, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale, fermo restando la unificazione delle etichette. 3. La facolta' di cui al comma 2, e' riconosciuta, previo parere favorevole, dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 del decreto ministeriale ed a condizione che le regioni e le province autonome, trascorso un periodo non superiore ad anni cinque, assumano l'impegno di utilizzare per la certificazione esclusivamente materiale di propagazione proveniente dal Servizio nazionale. 4. Il riconoscimento della facolta' di cui al comma 3, sara' oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e le province autonome che ne faranno richiesta.