Art. 7.
  1.  Le  regioni  e  le province autonome che aderiscono al Servizio
nazionale  di  certificazione   volontaria,   stipuleranno   apposite
convenzioni  con  il  Ministero  per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali ai fini della regolamentazione delle
procedure per l'attuazione dei suddetti controlli.
  2. Le regioni e le province autonome che, alla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  dispongono  di  apposito Servizio di
certificazione  operativo  e  che  intendono  aderire   al   Servizio
nazionale,  potranno  richiedere  al  Ministero  per il coordinamento
delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  la  facolta'  di
certificare  il  materiale  di  propagazione  ritenuto rispondente ai
sensi  della  normativa  regionale  e  provinciale,  in  deroga  alle
disposizioni del decreto ministeriale, fermo restando la unificazione
delle etichette.
  3.  La  facolta'  di cui al comma 2, e' riconosciuta, previo parere
favorevole, dal comitato tecnico-scientifico di cui  all'art.  6  del
decreto  ministeriale  ed  a  condizione che le regioni e le province
autonome, trascorso un periodo non superiore ad anni cinque, assumano
l'impegno  di  utilizzare  per   la   certificazione   esclusivamente
materiale di propagazione proveniente dal Servizio nazionale.
  4.  Il  riconoscimento  della  facolta'  di  cui  al comma 3, sara'
oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari e forestali e le  regioni  e  le
province autonome che ne faranno richiesta.