Art. 8.
  1.   Gli  organismi  e/o  le  istituzioni  incaricate  di  svolgere
controlli sul materiale di moltiplicazione ad ogni  livello,  qualora
dovessero  riscontrare  materiale  non conforme ai requisiti previsti
dal presente decreto, sono tenuti ad escludere  detto  materiale  dal
processo  di  certificazione e ad inviare tempestivamente i risultati
dei controlli al  Ministero  per  il  coordinamento  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali.
  Il  presente  decreto  entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA