(all. 4 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 4
A) Campi di piante madri.
   I  campi  di  piante  madri,  sia  di cultivar che di portinnesti,
devono rispondere ai seguenti requisiti:
    1) l'impianto deve avvenire su terreno che  risponda  ai  normali
requisiti  di  idoneita'  agronomica,  risultare  esente  da nematodi
vettori, secondo l'allegato 5, ed essere preventivamente disinfettato
e disinfestato con idonei prodotti;
    2) il  campo  deve  distare  almeno  100  metri  da  frutteti  di
qualsiasi  tipo;  per distanze inferiori, fato salvo un limite minimo
di 20 mt, la durata dei campi  madre  e'  ridotta  ad  anni  10  e  i
controlli fitosanitari devono essere effettuati in misura doppia;
    3)  le  parcelle devono essere omogenee, ben individuabili, dedi-
cate esclusivamente all'allevamento delle piante madri;
    4) nelle parcelle le file devono essere complete e  distinte  per
specie  e  per  cultivar. Quando si hanno diverse cv su di una stessa
fila, e' obbligatoria la loro  separazione  con  interspazio  doppio,
comunque non inferiore al metro;
    5) le parcelle devono avere una fascia di bordo di almeno 3 metri
costantemente  lavorata  su  tutta  la  superficie e tenuta libera da
qualsiasi altra vegetazione;
    6) non possono essere conservati per  piu'  di  10  anni.  Per  i
portinnesti (Piante madri portinnesti = PMP) tale limiti e' elevato a
15 anni;
    7)  devono  essere  mantenuti  costantemente  esenti da infezioni
crittogamiche e di altri organismi;
    8) le piante devono  essere  coltivate  in  modo  da  evitare  la
presenza   dei   fiori,  fatta  salva  la  fase  di  controllo  della
rispondenza varietale;
    9) i campi di piante madri devono essere isolati dall'afflusso di
acque superficiali e le  acque  di  irrigazione  devono  risultare  o
essere rese libere da agenti patogeni o loro vettori.
B) Vivai.
   I  vivai  di  piante  certificabili  devono rispondere ai seguenti
requisiti:
    1)  essere  impiantati  su  terreni  che  rispondano  ai  normali
requisiti  di  idoneita'  sanitaria  ed  agronomica contemplati dalle
vigenti disposizioni normative in materia e che da  almeno  due  anni
non abbiano ospitato specie arboree da frutto;
    2)  essere  sottoposti  ad  analisi  nematologica  e,  in base ai
risultati, essere disinfettati e disinfestati;
    3) essere suddivisi  in  parcelle  omogenee,  ben  individuabili,
destinate  interamente  ed  eslusivamente  all'ottenimento  di piante
arboree;
    4) la parcella deve contemplare una fascia  di  bordo  di  almeno
metri  2,  considerata parte integrante della parcella stessa, essere
costantemente lavorata su tutta la  superficie  e  tenuta  libera  da
qualsiasi vegetazione;
    5)  ciascuna  fila  della  parcella deve essere costituita da uno
stesso tipo di materiale o combinazione di innesto. In caso contrario
deve essere lasciato uno spazio di almeno metri 1;
    6)  essere  mantenuti  protetti  da  infezioni crittogamiche e da
infestazioni entomologiche o di altra natura biotica;
    7) la parcella deve distare almeno metri 4 da  frutteti  e  vivai
adiacenti  ottenuti  con  materiale  di  propagazione non qualificato
sanitariamente.