Art. 2.
  1. La scissione, anche parziale, di societa' interamente  possedute
dallo  Stato  e  da cui risultino societa' controllate dallo Stato ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile (a) e' attuata  nonostante
l'opposizione dei creditori. Ove il tribunale disponga la prestazione
da parte della societa' di idonea garanzia, il Ministro del tesoro e'
autorizzato a prestare la garanzia dello Stato.
 
             (a)  Per  il  testo  dell'art. 2359 del codice civile si
          veda la nota (b) all'art. 1.