Art. 2. 1. La scissione, anche parziale, di societa' interamente possedute dallo Stato e da cui risultino societa' controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (a) e' attuata nonostante l'opposizione dei creditori. Ove il tribunale disponga la prestazione da parte della societa' di idonea garanzia, il Ministro del tesoro e' autorizzato a prestare la garanzia dello Stato.
(a) Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda la nota (b) all'art. 1.