Art. 3. L'avanzo finale di liquidazione di L. 135.954.534 - cui vanno aggiunti gli interessi maturati alla data di chiusura del conto - e' stato versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 1993 Il Ministro: BARUCCI