Art. 2. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 il Fondo per la protezione civile e' integrato della somma di lire 5.300 milioni a valere sulle economie rivenienti dall'attuazione della delibera CIPE 12 agosto 1992, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. n. 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvedera' a versare sul Fondo per la protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 1993 Il Presidente: CIAMPI