Art. 2.
  1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 il Fondo
per la protezione civile e'  integrato  della  somma  di  lire  5.300
milioni  a  valere  sulle  economie  rivenienti dall'attuazione della
delibera CIPE 12 agosto 1992, mediante corrispondente utilizzo  dello
stanziamento  iscritto  al cap. n. 7759 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, che il Ministro del bilancio  e
della programmazione economica provvedera' a versare sul Fondo per la
protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 13 novembre 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI