Art. 13.
                  Pubblicita' degli atti ufficiali
 
  1. Il verbale del Consiglio dei Ministri e' atto riservato. Possono
prenderne  visione  in  ogni momento i Ministri, nonche' i presidenti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento
e  Bolzano  limitatamente ai punti dell'ordine del giorno per i quali
si e' avuta la loro presenza.
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' autorizzare  altri
soggetti  a prendere visione del processo verbale, anche in relazione
a singoli punti dell'ordine del giorno, salvo che  il  Consiglio  dei
Ministri abbia deliberato in senso contrario.