Art. 13. Pubblicita' degli atti ufficiali 1. Il verbale del Consiglio dei Ministri e' atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri, nonche' i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente ai punti dell'ordine del giorno per i quali si e' avuta la loro presenza. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, anche in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio dei Ministri abbia deliberato in senso contrario.