Art. 14.
   Presentazione dei disegni di legge ed esercizio della facolta'
         di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione
 
 1. I disegni di legge di iniziativa governativa sono presentati alle
Camere  dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.
5, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  entro
dieci  giorni  dal  ricevimento  della  autorizzazione del Presidente
della Repubblica.
  2. I Ministri competenti per materia segnalano al  Ministro  per  i
rapporti  con  il  Parlamento,  che  ne  informa  il  Presidente  del
Consiglio,  le  priorita'  delle  iniziative  legislative   al   fine
dell'inserimento  nel calendario dei lavori delle commissioni e delle
assemblee parlamentari.
  3. Il procedimento di cui al comma 2 viene applicato anche  per  le
richieste  avanzate  dai  Ministri  competenti  volte ad ottenere una
deroga ai limiti previsti nella programmazione dei lavori durante  la
sessione di bilancio.
  4.  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa i Ministri
competenti degli esiti delle richieste di cui ai commi 2 e 3.
  5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua  delega,  il
Ministro  per  i  rapporti con il Parlamento esercita la facolta' del
Governo di opposizione alla assegnazione o di assenso sulla richiesta
parlamentare di trasferimento in sede  deliberante  o  redigente  dei
disegni  e  delle  proposte  di  legge  e  di richiesta di rimessione
all'assemblea,  previa  consultazione  dei  Ministri  competenti  per
materia. L'opposizione alla assegnazione, il diniego al trasferimento
o  la  richiesta  di rimessione devono essere motivati, eventualmente
allegando i pareri in tal senso espressi dai Ministri competenti  per
materia.
 6.  Trascorsi venti giorni senza ricezione di comunicazione da parte
dei Ministri competenti, il Ministro per i rapporti con il Parlamento
informa  il  Presidente  del  Consiglio,  che   assume   le   proprie
determinazioni  in conformita' all'art. 5, comma 1, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
          Nota all'art. 14:
             - Il testo dell'art.  5,  comma  1,  lettera  e),  della
          citata legge n.  400/1988 e' il seguente:
             "1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del
          Governo:
             a) - d) (omissis);
               e)  presenta  alle  Camere  i  disegni  di  legge   di
          iniziativa  governativa  e,  anche  attraverso  il Ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'art. 72 della Costituzione".