Art. 14. Presentazione dei disegni di legge ed esercizio della facolta' di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione 1. I disegni di legge di iniziativa governativa sono presentati alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci giorni dal ricevimento della autorizzazione del Presidente della Repubblica. 2. I Ministri competenti per materia segnalano al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che ne informa il Presidente del Consiglio, le priorita' delle iniziative legislative al fine dell'inserimento nel calendario dei lavori delle commissioni e delle assemblee parlamentari. 3. Il procedimento di cui al comma 2 viene applicato anche per le richieste avanzate dai Ministri competenti volte ad ottenere una deroga ai limiti previsti nella programmazione dei lavori durante la sessione di bilancio. 4. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa i Ministri competenti degli esiti delle richieste di cui ai commi 2 e 3. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i rapporti con il Parlamento esercita la facolta' del Governo di opposizione alla assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento in sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge e di richiesta di rimessione all'assemblea, previa consultazione dei Ministri competenti per materia. L'opposizione alla assegnazione, il diniego al trasferimento o la richiesta di rimessione devono essere motivati, eventualmente allegando i pareri in tal senso espressi dai Ministri competenti per materia. 6. Trascorsi venti giorni senza ricezione di comunicazione da parte dei Ministri competenti, il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa il Presidente del Consiglio, che assume le proprie determinazioni in conformita' all'art. 5, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera e), della citata legge n. 400/1988 e' il seguente: "1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo: a) - d) (omissis); e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione".