Art. 15.
                     Presenza dei rappresentanti
                      del Governo in Parlamento
  1.  Il  Ministro  per  i  rapporti  con  il  Parlamento, al fine di
contribuire al  buon  andamento  dei  lavori  parlamentari,  cura  il
coordinamento    della   presenza   nelle   sedi   parlamentari   dei
rappresentanti del Governo competenti, assumendo le opportune  intese
con   il   Ministro  o  il  Sottosegretario  responsabile  dell'esame
parlamentare della questione o del  provvedimento  e  della  relativa
copertura finanziaria.
  2.  L'esame  parlamentare  di provvedimenti che investono in misura
rilevante le competenze di piu' Ministeri comporta  la  presenza  dei
relativi responsabili.
  3.  Il  Ministro  per  i  rapporti  con  il Parlamento riferisce al
Presidente del Consiglio su eventuali disfunzioni. Il Presidente  del
Consiglio puo', se del caso, informarne il Consiglio dei Ministri.