Art. 15. Presenza dei rappresentanti del Governo in Parlamento 1. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, al fine di contribuire al buon andamento dei lavori parlamentari, cura il coordinamento della presenza nelle sedi parlamentari dei rappresentanti del Governo competenti, assumendo le opportune intese con il Ministro o il Sottosegretario responsabile dell'esame parlamentare della questione o del provvedimento e della relativa copertura finanziaria. 2. L'esame parlamentare di provvedimenti che investono in misura rilevante le competenze di piu' Ministeri comporta la presenza dei relativi responsabili. 3. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento riferisce al Presidente del Consiglio su eventuali disfunzioni. Il Presidente del Consiglio puo', se del caso, informarne il Consiglio dei Ministri.