Art. 16. Conversione dei decreti-legge 1. I rappresentanti del Governo, che partecipano agli uffici di Presidenza delle commissioni parlamentari ai fini della programmazione dei lavori, avanzano in tale sede le richieste prioritarie per l'attuazione del programma del Governo, con particolare riguardo ad un tempestivo esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. 2. Qualora, durante il procedimento di conversione in legge di un decreto-legge, i termini regolamentari per la presentazione della relazione delle commissioni all'assemblea non siano rispettati, il Ministro per i rapporti con il Parlamento richiede l'inserimento del disegno di legge di conversione nel calendario dei lavori dell'assemblea. 3. Nel caso insorga una questione di merito durante il procedimento di conversione del decreto-legge, il Ministro per i rapporti con il Parlamento informa il Presidente del Consiglio per le iniziative necessarie.