Art. 16.
                    Conversione dei decreti-legge
  1.  I  rappresentanti  del  Governo, che partecipano agli uffici di
Presidenza   delle   commissioni   parlamentari   ai    fini    della
programmazione  dei  lavori,  avanzano  in  tale  sede  le  richieste
prioritarie  per  l'attuazione  del  programma   del   Governo,   con
particolare  riguardo  ad un tempestivo esame dei disegni di legge di
conversione dei decreti-legge.
  2. Qualora, durante il procedimento di conversione in legge  di  un
decreto-legge,  i  termini  regolamentari  per la presentazione della
relazione delle commissioni all'assemblea non  siano  rispettati,  il
Ministro  per i rapporti con il Parlamento richiede l'inserimento del
disegno  di  legge  di  conversione   nel   calendario   dei   lavori
dell'assemblea.
  3. Nel caso insorga una questione di merito durante il procedimento
di  conversione  del decreto-legge, il Ministro per i rapporti con il
Parlamento informa il Presidente  del  Consiglio  per  le  iniziative
necessarie.