Art. 18.
       Verifica dei disegni di legge all'esame del Parlamento
 
  1. I disegni di legge di iniziativa governativa, ove modificati, ed
ogni  altro  disegno  o  proposta  di legge che incida sulla politica
generale del Governo, dopo l'approvazione da parte di una  delle  due
Camere,  sono  trasmessi  con osservazioni, a cura del Ministro per i
rapporti con il Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
il quale puo' deferirne l'esame ad un Comitato di Ministri al fine di
definire  la  posizione  del  Governo   durante   l'ulteriore   esame
parlamentare.
  2.  Il  Comitato  di Ministri, di cui al comma 1, e' presieduto dal
Presidente del Consiglio dei  Ministri,  o  da  un  Ministro  da  lui
delegato,  ed  e'  composto  dal  Ministro  per  i  rapporti  con  il
Parlamento, dai Ministri competenti per materia, nonche' dal Ministro
del  tesoro,  dal  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica e dal Ministro per la funzione pubblica, qualora il disegno
di   legge,  rispettivamente,  comporti  nuove  o  maggiori  spese  o
diminuzioni  di  entrate,  ovvero  contenga   disposizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche.
  3.  Alle  sedute  del  Comitato assiste il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario
del Consiglio.
  4. La procedura di cui ai precedenti commi si applica, nei casi  di
particolare  rilevanza  per  la  politica  generale  del Governo, fin
dall'inizio dell'esame  del  disegno  di  legge  o,  comunque,  prima
dell'esame in assemblea.
  5.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato
dei Ministri, autorizza la presentazione di emendamenti al disegno di
legge di cui al comma 1, definisce  l'esercizio  delle  facolta'  del
Governo di cui all'art. 72 della Costituzione, ovvero, ove lo ritenga
opportuno,  rimette  l'esame  del  disegno  di legge al Consiglio dei
Ministri.
  6. Si applica all'attivita' del Comitato  di  Ministri,  in  quanto
compatibile, l'art. 4.
 
          Nota all'art. 18:
             -  Il  testo  dell'art.  72  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art. 72. - Ogni disegno di  legge,  presentato  ad  una
          Camera  e', secondo le norme del suo regolamento, esaminato
          da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva
          articolo per articolo e con votazione finale.
             Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per  i
          disegni di legge dei quali e' dichiarata l'urgenza.
             Puo'  altresi' stabilire in quali casi e forme l'esame e
          l'approvazione  dei  disegni  di  legge  sono  deferiti   a
          commissioni,  anche  permanenti,  composte  in  tal modo da
          rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.  Anche
          in  tali  casi,  fino  al  momento  della  sua approvazione
          definitiva, il disegno di legge e' rimesso alla Camera,  se
          il  Governo  o  un  decimo dei componenti della Camera o un
          quinto della commissione  richiedono  che  sia  discusso  e
          votato  dalla  Camera stessa oppure che sia sottoposto alla
          sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.  Il
          regolamento  determina  le  forme di pubblicita' dei lavori
          delle commissioni.
             La procedura normale di esame e di approvazione  diretta
          da  parte  della Camera e' sempre adottata per i disegni di
          legge in materia costituzionale ed elettorale e per  quelli
          di  delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
          trattati  internazionali,  di  approvazione  di  bilanci  e
          consuntivi".