Art. 18. Verifica dei disegni di legge all'esame del Parlamento 1. I disegni di legge di iniziativa governativa, ove modificati, ed ogni altro disegno o proposta di legge che incida sulla politica generale del Governo, dopo l'approvazione da parte di una delle due Camere, sono trasmessi con osservazioni, a cura del Ministro per i rapporti con il Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale puo' deferirne l'esame ad un Comitato di Ministri al fine di definire la posizione del Governo durante l'ulteriore esame parlamentare. 2. Il Comitato di Ministri, di cui al comma 1, e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, ed e' composto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dai Ministri competenti per materia, nonche' dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro per la funzione pubblica, qualora il disegno di legge, rispettivamente, comporti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, ovvero contenga disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche. 3. Alle sedute del Comitato assiste il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del Consiglio. 4. La procedura di cui ai precedenti commi si applica, nei casi di particolare rilevanza per la politica generale del Governo, fin dall'inizio dell'esame del disegno di legge o, comunque, prima dell'esame in assemblea. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri, autorizza la presentazione di emendamenti al disegno di legge di cui al comma 1, definisce l'esercizio delle facolta' del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione, ovvero, ove lo ritenga opportuno, rimette l'esame del disegno di legge al Consiglio dei Ministri. 6. Si applica all'attivita' del Comitato di Ministri, in quanto compatibile, l'art. 4.
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 72 della Costituzione e' il seguente: "Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera e', secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali e' dichiarata l'urgenza. Puo' altresi' stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e' rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicita' dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e' sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi".