Art. 19.
                 Verifica dello stato di attuazione
           degli impegni assunti dal Governo in Parlamento
 
  1.  Al  fine  di  collaborare alla tempestiva e organica attuazione
degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, il  Ministro  per  i
rapporti  con  il  Parlamento  segnala al Presidente del Consiglio le
difficolta' riscontrate.
  2.  Il  Presidente  del  Consiglio  puo'  richiedere  al   Ministro
competente  gli  adempimenti  previsti, promuovendo, eventualmente in
Consiglio dei Ministri, gli opportuni aggiornamenti del programma  di
Governo sull'argomento in questione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 novembre 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI