Art. 19. Verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti dal Governo in Parlamento 1. Al fine di collaborare alla tempestiva e organica attuazione degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, il Ministro per i rapporti con il Parlamento segnala al Presidente del Consiglio le difficolta' riscontrate. 2. Il Presidente del Consiglio puo' richiedere al Ministro competente gli adempimenti previsti, promuovendo, eventualmente in Consiglio dei Ministri, gli opportuni aggiornamenti del programma di Governo sull'argomento in questione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 1993 Il Presidente: CIAMPI