Art. 5. Convocazione del Consiglio dei Ministri 1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dei Ministri e ne fissa l'ordine del giorno. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri fissa l'ordine del giorno della riunione del Consiglio, avvalendosi del Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri e del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Nell'ordine del giorno possono essere iscritti anche argomenti non compresi nell'elenco di cui all'art. 4, comma 4, qualora il Presidente ne ravvisi la non differibilita' della trattazione. Si applica, in questa ipotesi, ai fini dell'esame preliminare, la disciplina dell'art. 6, comma 2. 4. Ai Ministri sono trasmessi, a cura dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri, l'atto di convocazione del Consiglio e copia della documentazione definitiva attinente alle questioni inserite nell'ordine del giorno. Ai presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e' inviata, unitamente alla convocazione, copia della documentazione relativa alle questioni che ne hanno richiesto la convocazione.