Art. 5.
               Convocazione del Consiglio dei Ministri
  1.  Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dei Ministri e
ne fissa l'ordine del giorno.
  2. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  fissa  l'ordine  del
giorno  della riunione del Consiglio, avvalendosi del Sottosegretario
alla Presidenza con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri
e  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri.
  3.  Nell'ordine  del giorno possono essere iscritti anche argomenti
non compresi nell'elenco di cui  all'art.  4,  comma  4,  qualora  il
Presidente  ne  ravvisi  la  non differibilita' della trattazione. Si
applica, in  questa  ipotesi,  ai  fini  dell'esame  preliminare,  la
disciplina dell'art. 6, comma 2.
  4.  Ai  Ministri  sono trasmessi, a cura dell'Ufficio di Segreteria
del Consiglio dei Ministri, l'atto di convocazione  del  Consiglio  e
copia   della  documentazione  definitiva  attinente  alle  questioni
inserite nell'ordine  del  giorno.  Ai  presidenti  delle  regioni  a
statuto  speciale  e  delle  province autonome di Trento e Bolzano e'
inviata, unitamente alla  convocazione,  copia  della  documentazione
relativa alle questioni che ne hanno richiesto la convocazione.