Art. 6.
                       Convocazioni d'urgenza
  1. Il Presidente del Consiglio puo', in via d'urgenza, convocare il
Consiglio   dei  Ministri,  o  integrare  l'ordine  del  giorno  gia'
diramato, per la trattazione di  questioni  non  differibili  dandone
immediata comunicazione. Resta in ogni caso ferma per i provvedimenti
che  importino nuove o maggiori spese, ovvero diminuzioni di entrate,
la necessita'  di  acquisire  la  relazione  tecnica  verificata  dal
Ministro del tesoro.
  2.  Ove i tempi e la natura delle questioni sottoposte al Consiglio
dei Ministri ai sensi del comma 1 lo consentano, si procede  al  loro
previo  esame  in  una  riunione immediatamente convocata, alla quale
partecipano i soggetti di cui all'art. 4, comma 3.