Art. 6. Convocazioni d'urgenza 1. Il Presidente del Consiglio puo', in via d'urgenza, convocare il Consiglio dei Ministri, o integrare l'ordine del giorno gia' diramato, per la trattazione di questioni non differibili dandone immediata comunicazione. Resta in ogni caso ferma per i provvedimenti che importino nuove o maggiori spese, ovvero diminuzioni di entrate, la necessita' di acquisire la relazione tecnica verificata dal Ministro del tesoro. 2. Ove i tempi e la natura delle questioni sottoposte al Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 lo consentano, si procede al loro previo esame in una riunione immediatamente convocata, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 4, comma 3.