Art. 7. Riunioni del Consiglio dei Ministri 1. Le riunioni del Consiglio dei Ministri sono aperte e chiuse dal Presidente del Consiglio. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige i lavori del Consiglio; precisa le conseguenze delle varie proposte; pone ai voti, ove lo ritenga opportuno, fissandone le modalita', le deliberazioni; dichiara l'esito delle votazioni e l'adozione delle deliberazioni. 3. Prima della votazione chi dissente puo' chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, eventualmente, anche con una succinta motivazione. In ogni caso, non e' consentita la pubblica comunicazione o esternazione dell'opinione dissenziente. 4. Spetta, in ogni caso, al Presidente del Consiglio decidere il rinvio della discussione o della deliberazione su singoli punti dell'ordine del giorno. 5. Il Consiglio dei Ministri puo' incaricare il Sottosegretario alla Presidenza di coordinare il testo definitivo di un provvedimento, in conformita' a quanto deliberato in Consiglio, fermo il disposto dell'art. 11, comma 2.