Art. 7.
                 Riunioni del Consiglio dei Ministri
  1.  Le riunioni del Consiglio dei Ministri sono aperte e chiuse dal
Presidente del Consiglio.
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  dirige  i  lavori  del
Consiglio; precisa le conseguenze delle varie proposte; pone ai voti,
ove  lo ritenga opportuno, fissandone le modalita', le deliberazioni;
dichiara l'esito delle votazioni e l'adozione delle deliberazioni.
  3. Prima della votazione chi dissente puo' chiedere che ne sia dato
atto nel processo verbale,  eventualmente,  anche  con  una  succinta
motivazione.   In   ogni   caso,   non   e'  consentita  la  pubblica
comunicazione o esternazione dell'opinione dissenziente.
  4. Spetta, in ogni caso, al Presidente del  Consiglio  decidere  il
rinvio  della  discussione  o  della  deliberazione  su singoli punti
dell'ordine del giorno.
  5. Il Consiglio dei Ministri  puo'  incaricare  il  Sottosegretario
alla   Presidenza   di   coordinare   il   testo   definitivo  di  un
provvedimento, in conformita' a quanto deliberato in Consiglio, fermo
il disposto dell'art. 11, comma 2.