Art. 8.
         Modalita' di informazione sui lavori del Consiglio
  1.  Al  termine  di  ogni riunione, il Segretario del Consiglio dei
Ministri, coadiuvato dal Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio, redige il comunicato relativo ai lavori del Consiglio.
  2. Il comunicato e' sottoposto per l'approvazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, che ne autorizza la diffusione.
  3.  Il  Presidente del Consiglio puo' incaricare il Sottosegretario
alla Presidenza o uno o piu' Ministri della funzione di portavoce per
promuovere la piu' diffusa conoscenza in  ordine  alle  deliberazioni
adottate  dal  Governo  su  specifiche  questioni  e  in  ordine alla
progressiva attuazione di esse. Rimane ferma la facolta'  di  ciascun
Ministro di fornire informazioni sull'attivita' del proprio Dicastero
nel  rispetto  di  quanto  disposto dall'art. 5, comma 2, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e salvo quanto disposto nell'art.
7, comma 3.
 
          Nota all'art. 8:
             - Il testo dell'art.  5,  comma  2,  lettera  d),  della
          citata legge n.  400/1988 e' il seguente:
             "2.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
          dell'art.  95, primo comma, della Costituzione:
             a) - c) (omissis);
               d) concorda con i Ministri  interessati  le  pubbliche
          dichiarazioni  che  essi  intendano rendere ogni qualvolta,
          eccedendo la normale responsabilita' ministeriale,  possano
          impegnare la politica generale del Governo".