Art. 8. Modalita' di informazione sui lavori del Consiglio 1. Al termine di ogni riunione, il Segretario del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, redige il comunicato relativo ai lavori del Consiglio. 2. Il comunicato e' sottoposto per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne autorizza la diffusione. 3. Il Presidente del Consiglio puo' incaricare il Sottosegretario alla Presidenza o uno o piu' Ministri della funzione di portavoce per promuovere la piu' diffusa conoscenza in ordine alle deliberazioni adottate dal Governo su specifiche questioni e in ordine alla progressiva attuazione di esse. Rimane ferma la facolta' di ciascun Ministro di fornire informazioni sull'attivita' del proprio Dicastero nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e salvo quanto disposto nell'art. 7, comma 3.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera d), della citata legge n. 400/1988 e' il seguente: "2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: a) - c) (omissis); d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo".