(all. 1 - art. 1)
                            LEGGE 185/90
                  ELENCO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO
                            Edizione 1993
 
                             AVVERTENZE
1. Secondo l'art. 2 comma 1 della  Legge    185/90    sono  materiali
   d'armamento  quei  materiali  che, per requisiti o caratteristiche
   tecnico  -  costruttive  e  di   progettazione,   sono   tali   da
   considerarsi  costruiti  per un prevalente uso militare o di corpi
   armati o di polizia.
2.  Secondo  l'art.2  comma  7  della  Legge,  la  trasformazione   o
   l'adattamento  dei  mezzi  e  materiali per uso civile forniti dal
   nostro paese o di proprieta' del  committente,  sia  in  Italia  o
   all'estero,  che comportino, per l'intervento di imprese italiane,
   variazioni operative a fini bellici del  mezzo  o  del  materiale,
   sono autorizzati secondo le disposizioni della Legge stessa.
3.  Secondo  l'Art.2  comma  4  a)  e b) della Legge sono considerati
   materiali d'armamento:
   a) ai soli fini  dell'esportazione,  le  parti  di  ricambio  e  i
      componenti specifici dei materiali di cui al presente elenco;
   b)  limitatamente  alle  operazioni  di esportazione e transito, i
      disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione  e
      di   informazione  necessari  alla  fabbricazione,  utilizzo  e
      manutenzione dei materiali di cui al presente elenco.
   4. Non sono sottoposte  ad  autorizzazione  ministeriale  le  armi
      comuni  da  sparo  di  cui all'Art.2 della Legge 18 aprile 1975
      n.110 e successive modificazioni,  nonche'  le  armi  corte  da
      sparo purche' non automatiche (Legge 185/90 Art.1 comma 11).
   5.  La  "tecnologia"  "necessaria" per lo "sviluppo"-"produzione"-
      "utilizzazione"   dei   prodotti   compresi   nell'elenco    e'
      considerata  a  tutti  gli  effetti  materiale di armamento. Di
      conseguenza,  in   questi   casi,   essa   e'   sottoposta   ad
      autorizzazione.
      E' inoltre sottoposta ad autorizzazione la tecnologia specifica
      per  l'"integrazione"  o  l'impiego  di componenti nei prodotti
      sottoposti ad autorizzazione dall'allegato elenco, anche se gli
      stessi   componenti   non   sono   sottoposti    a    specifica
      autorizzazione.    Non  e'  sottoposta ad autorizzazione quella
      tecnologia che e' il minimo necessario per l'installazione,  il
      funzionamento,   la  manutenzione  e  la  riparazione  di  quei
      materiali la cui esportazione sia  stata  autorizzata,  nonche'
      quando trattasi di tecnologia di "pubblico dominio" o applicata
      a "ricerca scientifica di base".
NOTA:
i  termini  tra  virgolette  sono  esplicitati  nel  prontuario delle
definizioni in fondo alla lista.
SIMBOLOGIA:
Le categorie e i materiali preceduti dai simboli di seguito  elencati
sono   sottoposti   al   controllo  anche  ai  sensi  degli  esercizi
multilaterali a fianco indicati:
- "¶"  Missile Technology Control Regime (MTCR);
- "*"  Nuclear Suppliers Group (NSG);
- "¹"  Gruppo Australia.
                  ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO
  (compresi nelle categorie di cui all'Art.2 comma 2 Legge 185/90)
 
                            1a Categoria
(01/000)   1. ARMI NUCLEARI, BIOLOGICHE E CHIMICHE.
(01/A01)      a. Plutonio 239 e suoi composti, con l'esclusione delle
                 spedizioni di quattro grammi effettivi o meno quando
                 contenuti in un componente sensibile di strumenti.
(01/A03)      b. Deuteruro di Litio-6.
(01/B02)      c. Impianti per l'ottenimento (produzione) del Plutonio
                 -239    e    loro   apparecchiature   e   componenti
                 appositamente progettati o preparati.
(01/M07¹)       d. Agenti tossicologici,  gas  lacrimogeni,  relativi
                 materiali,   componenti,   sostanze,   tecnologie  e
                 impianti di produzione come segue:
                 (a)  agenti  biologici,   e   sostanze   radioattive
                     "adattate  per  essere  utilizzate  in  caso  di
                     guerra" e  produrre  effetti  distruttivi  sulle
                     popolazioni,  gli  animali  o  i  raccolti o per
                     degradare i materiali o l'ambiente e  agenti  di
                     guerra chimica (agenti C);
                 (b) precursori binari di agenti C come segue:
                     (1)  ¹DF:  metilfosfonildifluoruro  (CAS  676  -
                         99-3);
                     (2)    ¹QL:    o-etil-2-di-isopropilammino-etil-
                         metilfosfonato (CAS 57856-11-8).
                 (c)   "gas   lacrimogeni"  e  "agenti  antisommossa"
                     comprendenti:
                     (1) cianuro di bromebenzile (CA);
                     (2)               o-clorobenzilidenmalononitrile
                         (o-clorobenzalmalononitrile) (CS);
                     (3) fenil-acil-cloruro (cloroacetofenone) (CN);
                 (d)   apparecchiature   appositamente  progettate  o
                     modificate e destinate alla disseminazione delle
                     sostanze o degli agenti descritti al  precedente
                     sottoparagrafo    (a)    e    loro    componenti
                     appositamente progettati;
                 (e)  apparecchiature  appositamente   progettate   o
                     modificate  e  destinate  alla  protezione dalle
                     sostanze o dagli agenti descritti al  precedente
                     sottoparagrafo    (a)    e    loro    componenti
                     appositamente progettati;
                 (f) materiali progettati appositamente o  modificati
                     per   la   rivelazione  o  l'identificazione  di
                     sostanze o di agenti di  cui  al  sottoparagrafo
                     (a) e loro componenti appositamente progettati;
                 (g)   "biopolimeri"   appositamente   progettati   o
                     trattati per la rivelazione e  l'identificazione
                     degli  agenti  di  guerra  chimica  descritti al
                     precedente sottoparagrafo (a) e per  le  colture
                     di  cellule  specifiche  utilizzate  per la loro
                     produzione;
                 (h)  "biocatalizzatori" per la decontaminazione e la
                     degradazione di agenti di guerra chimica, e loro
                     sistemi biologici come segue:
                     (1) "biocatalizzatori", appositamente progettati
                         per la decontaminazione  e  la  degradazione
                         degli agenti di guerra chimica descritti dal
                         sottoparagrafo  (a)  del  presente articolo,
                         risultanti  da  una  selezione  guidata   in
                         laboratorio  o da una manipolazione genetica
                         di sistemi biologici;
                     (2) sistemi biologici, come segue:  "vettori  di
                         espressione",  virus  o  colture  di cellule
                         contenenti l'informazione genetica specifica
                         per  la  produzione  di   "biocatalizzatori"
                         sottoposti     ad     autorizzazione     dal
                         sottoparagrafo   (h)   (1)   del    presente
                         paragrafo;
                 (i) tecnologia come segue:
                     (1)  tecnologia  per  lo  sviluppo produzione ed
                         impiego  di  agenti  tossici,  componenti  e
                         materiali     relativi     descritti     nei
                         sottoparagrafi da (a)  a  (f)  del  presente
                         paragrafo;
                     (2)  tecnologia  per  lo  sviluppo produzione ed
                         impiego  di  "biopolimeri"  e   colture   di
                         cellule      specifiche     descritte     al
                         sottoparagrafo (g) del presente paragrafo;
                     (3)  tecnologia  solo  per  l'incorporazione  di
                         "biocatalizzatori",       sottoposti      ad
                         autorizzazione dal  sottoparagrafo  (h)  (1)
                         del  presente paragrafo, in sostanze vettori
                         militari o materiali militari.
                 NOTE:
                 1. Il  sottoparagrafo  (a)  del  presente  paragrafo
                    comprende i seguenti agenti C:
                     a.  alchil  (metil,  etil, n-propil o isopropil)
                        fosfonofluoridati di O-alchile (C10  o  piu',
                        compreso il cicloalchile) quali:
                        il   sarin  (GB):  metilfosfonofluoridato  di
                           O-isopropile (CAS  107-44-8)  e  il  soman
                           (GD)    :    metilfosfonofluoroidrato   di
                           O-pinacolile (CAS 96-64-0);
                     b. N,  N-  dialchil  (metil,  etil,  n-propil  o
                        isopropil)      fosforoamidocianidrati     di
                        O-alchile   (C10   o   piu',   compreso    il
                        cicloalchile)   quali:   il  tabun  (GA):  N,
                        N-dimetilfosforamido-cianidrato  di   O-etile
                        (CAS-77-81-6);
                     c.  alchil  (metil,  etil, n-propil o isopropil)
                        fosfonotiolati di 0-alchile (H o C10 o  piu',
                        compreso  il cicloalchile) e di S-2-dialchile
                        (metil,   etil,   n-propil    o    isopropil)
                        -aminoetile   ei   loro   sali   alchilati  e
                        protonati quali
                          VX:  metil  fosfonotiolato  di O-etile e di
                        S-2-diisopropilamminoetile (CAS 50782-69-9);
                     d.  ipriti  allo  zolfo,  quali:    solfuro   di
                        2-cloroetile    e    di    clorometile   (CAS
                        2625-76-5);
                        solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS  505-60-2)
                           bis     (2-cloroetiltio)    metano    (CAS
                           63869-13-6)
                        1,2-bis        (2-cloroetiltio)         etano
                           (CAS-3563-36-8)
                        1,3-bis            (2-cloroetiltio)-n-propano
                           (CAS-63905-10-2)
                        1,4-bis (2 cloroetiltio)-n-butano
                        1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano
                        ossido di bis (2-cloroetiltiometile)
                        ossido  di  bis  (2-cloroetiltioetile)   (CAS
                           63918-89-8);
                     e. lewisiti, quali:
                     2-clorovinildicloroarsina   (CAS  541-25-3)  bis
                        (2-clorovinil) cloroarsina  (CAS  40334-69-8)
                        tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
                     f. iprite all'azoto, quali:
                     HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8)
                     HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2)
                     HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1)
                     g. benzilato (BZ) di 3-chimiclidiolo (CAS
                     6581-06-2)
                 2.  Il  sottoparagrafo  (e)  del  presente paragrafo
                    comprende i condizionatori  d'aria  appositamente
                    progettati   o   modificati   per  il  filtraggio
                    nucleare, biologico e chimico.
                 3.  Il   sottoparagrafo   (a)   non   sottopone   ad
                    autorizzazione:
                     a. cloruro di cianogeno;
                     b. acido cianidrico;
                     c. cloro;
                     d. cloruro di carbonile (fosgene);
                     e. disfosgene (cloroformiato di triclorometile);
                     f. bromoacetato di etile;
                     g. bromuro di xilile;
                     h. bromuro di benzile;
                     i. ioduro di benzile;
                     j. bromo acetone;
                     k. bromuro di cianogeno;
                     l. bromo-metiletilchetone;
                     m. cloro-acetone;
                     n. iodoacetato di etile;
                     o. iodoacetone;
                     p. loropicrina;
                 4.    I  sottoparagrafi  (e)  ed  (f)  del  presente
                    paragrafo non sottopongono ad  autorizzazione  ai
                    sensi  della  legge 185 (purche' le operazioni di
                    importazione,  esportazione  o   transito   siano
                    accompagnate  da apposita documentazione sull'uso
                    finale):
                     (a) i dosimetri personali per il controllo delle
                        radiazioni;
                     (b)  le  maschere  per  la   protezione   contro
                        specifici  rischi  industriali,  quali fumi o
                        polveri  nelle  miniere,  cave   e   impianti
                        chimici;
                     (c)  maschere  antigas  progettate  per  impiego
                        civile.
                 5. La tecnologia, le colture di cellule e i  sistemi
                    biologici  citati  al  sottoparagrafo  (g)  e  ai
                    capoversi  (h)  (2)  ed  (i)  (3)  del   presente
                    paragrafo   non   riguardano  la  tecnologia,  le
                    cellule o i sistemi biologici  destinati  ad  usi
                    civili,  come  gli  usi  agricoli,  farmaceutici,
                    sanitari, veterinari, ambientali, al  trattamento
                    dei rifiuti o all'industria alimentare.
 
                            2a Categoria
(02/000)   2. ARMI DA FUOCO AUTOMATICHE E RELATIVO
              MUNIZIONAMENTO
              La  presente  categoria non sottopone ad autorizzazione
              ministeriale le armi comuni da sparo di  cui  all'art.2
              della   legge   18  aprile  1975,  n.110  e  successive
              modificazioni, nonche' le armi corte da  sparo  purche'
              non automatiche (legge 185/1990, art.1 comma 11).
              NOTA TECNICA:
              ai  sensi  della presente categoria si definiscono armi
              automatiche le armi che sono organizzate per il tiro  a
              raffica  o  possiedono  la  selezione  per tale tipo di
              tiro.
(02/MO1)    a. Armi portatili, armi automatiche e accessori
               come segue, e loro parti appositamente progettate.
               (a) fucili, carabine, pistole mitragliatrici e
                   mitragliatrici;
               (b) armi ad anima liscia appositamente
                   progettate per impiego militare;
                   NOTA TECNICA:
                   Le armi ad anima liscia  appositamente  progettate
                   per   impiego   militare   devono   soddisfare  le
                   caratteristiche seguenti:
                   1. resistere a pressioni maggiori di 1.300
                      bar;
                   2. funzionare normalmente e con sicurezza
                      a pressioni maggiori di 1.000 bar;
                   3. essere in grado di accettare munizioni
                      di lunghezza maggiore di 76,2 mm.  (ad  esempio
                      proiettili di calibro commerciale 12 magnum).
               (c) armi che impiegano munizioni senza
                   bossolo;
               (d) silenziatori per armi da fuoco, affusti
                   speciali, caricatori e spegnifiamma destinati alle
                   armi  comprese  dai  sottoparagrafi (a), (b) e (c)
                   della presente categoria.
               NOTE:
               1. Il presente paragrafo non sottopone ad
                  autorizzazione le armi ad anima  liscia  utilizzate
                  per scopi sportivi e/o venatori.
                  Queste   armi   non   devono  essere  appositamente
                  progettate per impiego militare ne' essere del tipo
                  a fuoco completamente automatico;
               2. Il presente paragrafo non sottopone ad
                  autorizzazione  le  armi  da  fuoco   appositamente
                  progettate  per munizioni a salve e non in grado di
                  sparare un qualsiasi tipo di  munizione  sottoposta
                  ad autorizzazione;
               3. Il presente paragrafo non sottopone ad
                  autorizzazione  le armi che utilizzano cartucce non
                  a percussione centrale,  purche'  non  del  tipo  a
                  fuoco completamente automatico.
(02/M16)    b. Pezzi forgiati, pezzi fusi e semilavorati
               appositamente  progettati per i prodotti sottoposti ad
               autorizzazione dalla presente categoria nonche'  dalle
               categorie 3a, 4a, 5a, 7a e 9a del presente elenco.
 
                            3a Categoria
(03/000)   3. ARMI ED ARMAMENTO DI MEDIO E GROSSO CALIBRO E
              RELATIVO MUNIZIONAMENTO
(03/M02)      a. Armi ed armamenti di medio e grosso calibro,
                 lancia  fumo,  lanciagas,  lanciafiamme ed accessori
                 come  segue,   e   loro   componenti   appositamente
                 progettati (vedere anche la categoria (02/M16):
               (a) cannoni, obici, mortai, artiglierie, armi
                   anticarro,    lanciaproiettili    e   lanciarazzi,
                   lanciafiamme militari,  cannoni  senza  rinculo  e
                   loro dispositivi di riduzione di vampa;
                   NOTA:
                   Il    presente    sottoparagrafo   comprende   gli
                   iniettori, i dispositivi di misura, i serbatoi  di
                   stoccaggio   e   altri   componenti  appositamente
                   progettati  per  essere  utilizzati  con   cariche
                   propulsive   liquide   per   qualunque   materiale
                   compreso dal presente sottoparagrafo.
               (b) lanciatori o generatori militari di fumo,
                   gas e materiale pirotecnico militare.
                   NOTA:
                   Il  presente  sottoparagrafo  non   sottopone   ad
                   autorizzazione le pistole da segnalazione.
(03/M03)    b. Munizioni e loro componenti appositamente
               progettati   destinate   alle   armi   sottoposti   ad
               autorizzazione dagli articoli indicati dagli indici di
               articolo M01, M02 e M26  (vedere  anche  la  categoria
               (02/M16)).
               NOTE:
               1. I componenti appositamente progettati
                  richiamati nel presente paragrafo sono:
                  (a) i pezzi in metallo o in plastica quali
                      inneschi  a  percussione,  nastri per cartucce,
                      corone di  forzamento  e  pezzi  metallici  per
                      munizioni;
                  (b) i dispositivi di sicurezza e di
                      armamento,   le   spolette,   i  connettori  di
                      esplosione con ponte a filo;
                  (c) i dispositivi di alimentazione ad
                      elevata potenza di uscita funzionanti una  sola
                      volta;
                  (d) i bossoli combustibili;
                  (e) le sottomunizioni compresi le bombe e
                      le mine di ridotte dimensioni ed i proiettili a
                      guida    terminale   con   l'esclusione   delle
                      sottomunizioni che impiegano un  solo  nocciolo
                      di piombo.
               2. Il presente paragrafo non sottopone ad
                  autorizzazione   le  munizioni  a  salve  prive  di
                  proiettile  e  le  munizioni  inerti  con   bossolo
                  forato.
               3. Il presente paragrafo non sottopone ad
                  autorizzazione  le  cartucce  per uso industriale e
                  gli  artifizi  luminosi  e   fumogeni   (legge   n.
                  185/1990, art. 1 comma 11).
               4. Il presente elenco non sottopone ad
                  autorizzazione  i  contenitori di munizionamento di
                  qualsiasi   tipo   che   non   sono    direttamente
                  utilizzabili   con   i   sistemi   d'arma  ad  essi
                  associati, ma che sono destinati  al  perseguimento
                  di   attivita'  di  carattere  logistico  quali  il
                  trasporto, maneggio, stoccaggio e conservazione  in
                  deposito.
(03/M26)    c. Sistemi d'arma ad energia cinetica ed
               apparecchiature   associate,   come   segue,   e  loro
               componenti appositamente progettati:
               (a) sistemi d'arma ad energia cinetica
                   appositamente progettati per la distruzione di  un
                   bersaglio o per farne fallire la missione;
               (b) impianti di collaudo e valutazione
                   appositamente  progettati  e  modelli di collaudo,
                   compresi strumentazione  diagnostica  e  bersagli,
                   per  il  collaudo dinamico di sistemi e proiettili
                   ad energia cinetica;
               (per  i  sistemi  d'arma   che   impiegano   munizioni
               costituite   da   sottocalibri   e   utilizzanti  solo
               propulsione chimica, vedere le categorie 2, 3 e 4  del
               presente elenco)
               NOTE:
               1. Il presente paragrafo comprende le seguenti
                  apparecchiature    qualora    siano   appositamente
                  progettate per i sistemi d'arma a energia cinetica:
               (a) sottosistemi di lancio-propulsione in
                   grado  di  accelerare masse piu' grandi di 0,1 g a
                   velocita' maggiori di 1,6 Km/sec., a fuoco singolo
                   o rapido;
               (b) apparecchiature di produzione di
                   potenza immediatamente disponibile, di schermatura
                   elettrica,  di  immagazzinamento  di  energia,  di
                   gestione   del   calore,  di  condizionamento,  di
                   commutazione e di manipolazione del  combustibile,
                   interfacce   elettriche   tra  l'alimentazione  di
                   energia, il cannone e le altre funzioni di comando
                   elettrico della torretta;
               (c) sottosistemi di acquisizione e di
                   inseguimento del bersaglio, di controllo di  fuoco
                   e di valutazione del danno prodotto;
               (d) cercatori per autoguida, sottosistemi
                   di  guida  e  propulsione  per  il  cambiamento di
                   direzione (accelerazione laterale) per proiettili.
               2.*Il presente paragrafo sottopone ad
                  autorizzazione i sistemi d'arma che  impiegano  uno
                  qualsiasi dei metodi seguenti di propulsione:
                  (a) elettromagnetico;
                  (b) elettrotermico;
                  (c) a plasma;
                  (d) a gas leggeri;
                  (e) chimico (se usato in combinazione con
                      uno dei suddetti metodi).
               3. Il presente paragrafo c. non sottopone ad
                  autorizzazione   la   tecnologia   per  l'induzione
                  magnetica   per   la   propulsione   continua    di
                  dispositivi per il trasporto civile.
 
                            4a Categoria
(04/000)   4. BOMBE, TORPEDINI, MINE, RAZZI, MISSILI E SILURI
(04/M04 ¶)  a. Bombe, siluri, dispenser, razzi e missili (esclusi i
              sistemi di vettori di lancio nello spazio e razzi sonda
              e  loro  sottosistemi  e  componenti)  e accessori come
              segue, appositamente progettati per  l'uso  militare  e
              loro  componenti  appositamente  progettati e costruiti
              (vedere anche la categoria (02/M16)):
              (a) bombe, siluri, granate, granate fumogene,
                  razzi, mine, missili (inclusi i sistemi di  missili
                  balistici),    cariche    di   profondita',   bombe
                  incendiarie,  dispositivi   esplosivi   e   cariche
                  militari da demolizione;
              NOTA:
              Sono  sottoposti ad autorizzazione anche gli ugelli per
              motori a razzo  e  le  ogive  dei  veicoli  di  rientro
              strategici;
              (b) materiali, apparati, dispositivi e veicoli
                  subacquei appositamente progettati o modificati per
                  il   maneggio,   il   controllo,  l'accensione,  la
                  motorizzazione per una sola missione operativa,  il
                  lancio, il puntamento, il dragaggio, il disinnesco,
                  l'inganno,  l'interferenza,  la  detonazione,  o la
                  rilevazione dei materiali  elencati  al  precedente
                  paragrafo (a);
                  NOTA:
                  Sono sottoposti ad autorizzazione anche i materiali
                  seguenti:
                  1. apparecchiature mobili per la
                     liquefazione  di  gas,  appositamente progettate
                     per l'impiego militare ed in grado  di  produrre
                     1.000  Kg  o  piu'  al giorno di gas sotto forma
                     liquida;
                  2. cavi elettrici conduttori galleggianti
                     per il dragaggio di mine magnetiche.
              NOTE ¶:
              1.¶ Il sottoparagrafo (a) della presente
                 categoria  sottopone  ad  autorizzazione   anche   i
                 sistemi   completi  di  supporto  per  il  lancio  e
                 controllo di vettori, loro sottosistemi, componenti,
                 "mezzi  di  produzione"  dei  vettori  appositamente
                 progettati.
              2.¶ Tra i sottosistemi, componenti ed
                 apparecchiature   appositamente   progettate  per  i
                 materiali di cui alla precedente Nota  1.    vengono
                 compresi   anche   i  dispositivi  di  sicurezza  di
                 armamento, di innesco e di sparo per teste di guerra
                 e loro mezzi di  produzione  ed  apparecchiature  di
                 produzione.
              3.* La presente categoria sottopone ad
                 autorizzazione:
                 (a) detonatori e sistemi di accensione
                     multipunto   (detonatore   a   filo  esplodente,
                     trasmettitore d'impulso (slapper)):
                     (1) detonatori esplosivi azionati
                         elettricamente:
                         - a ponte esplodente (EB);
                         - a filo esplodente (EBW);
                         - trasmettitore d'impulso (slapper);
                         - a lamina esplodente (EFI);
                     (2) congegni che utilizzano detonatori
                         singoli o multipli progettati per  innescare
                         quasi    simultaneamente    una   superficie
                         esplosiva (superiore ai  5000  mm  quadrati)
                         con  un  unico segnale di accensione (con un
                         tempo di innesco, in  tutta  la  superficie,
                         inferiore a 2,5 (micro)s).
                    N.B. I detonatori in esame utilizzano
                         tutti   un   piccolo   conduttore  elettrico
                         (ponte,  filo   o   lamina)   che   reagisce
                         esplodendo  quando  viene attraversato da un
                         impulso elettrico rapido ad alto  voltaggio.
                         Nei   tipi  non  a  slapper,  il  conduttore
                         esplosivo innesca una detonazione chimica in
                         un materiale altamente esplosivo al contatto
                         come il PETN (pentrite).  Nei  detonatori  a
                         slapper   la   reazione   esplosiva   di  un
                         conduttore  elettrico  spinge  una   "lamina
                         mobile  (flyer)"  o uno "slapper" attraverso
                         un  varco e l'impatto dello slapper su di un
                         esplosivo innesca la detonazione chimica.
                         Lo  slapper  in  alcune   realizzazioni   e'
                         azionato  dalla  forza magnetica. Il termine
                         "detonatore  a   lamina   esplodente"   puo'
                         riferirsi  sia  ad  un  detonatore EB che di
                         tipo a slapper.
                         Anche il termine "innesco" e' usato a  volte
                         al posto della parola "detonatore".
                         Sono   esclusi   dal  presente  elenco  quei
                         detonatori  che  usano  solamente  esplosivi
                         primari, come l'azoturo di piombo.
                 (b) Componenti elettronici per apparecchi di
                     innesco (dispositivi di commutazione):
                     (1) tubi a catodo freddo (compresi i
                         tubi  a  gas  tipo Krytron e i tubi (valvole
                         elettroniche)   a   vuoto   tipo   Sprytron)
                         riempiti  o  meno  di gas, con funzionamento
                         simile  a  quello  di   uno   spinterometro,
                         contenenti  tre  o piu' elettrodi, ed aventi
                         tutte le caratteristiche seguenti:
                         - tensione anodica nominale massima
                           di 2500 V o piu';
                         - corrente anodica nominale di
                           creste di 100 A o piu';
                         - tempo di ritardo anodico di 10 (micro)s,
                           o meno, e
                     (2) scintillatori pilotati ad impulso
                         con tempo di ritardo anodico di 15 (micro)s,
                         o meno,  e  che  consente  una  corrente  di
                         cresta di 500 A o piu';
                     (3) moduli o complessivi con funzioni di
                         commutazione   rapida  che  hanno  tutte  le
                         caratteristiche seguenti:
                         - tensione anodica nominale massima
                           superiore ai 2000 V;
                         - corrente anodica nominale di
                           cresta di 500 A, o piu';
                         - tempo di accensione di 1 (micro)s o
                           meno.
                 (c) Apparecchi di innesco e generatori
                     equivalenti di impulso ad elevata corrente  (per
                     i  detonatori sottoposti ad autorizzazione) come
                     segue:
                     (1) apparecchi di innesco per detonatori
                         ad  esplosioni   progettati   per   azionare
                         detonatori     multipli     sottoposti    ad
                         autorizzazione  dal  sottopara   (a)   della
                         presente nota;
                     (2) generatori modulari di impulso
                         elettrico   (pulsers)   progettati  per  uso
                         portatile, mobile o corazzato  (comprese  le
                         unita'  di  comando  delle lampade con lampo
                         allo xenon) aventi tutte le  caratteristiche
                         seguenti:
                         (A) in grado di trasferire la loro
                             energia  in  un  tempo  inferiore  a  15
                             (micro)s;
                         (B) corrente di uscita superiore a
                             100 A;
                         (C) tempo di salita inferiore a 10
                             (micro)s su un carico minore di 40 ohms;
                         (D) racchiusi in un contenitore a
                             tenuta di polvere;
                         (E) dimensioni non superiori a 25.4
                             cm;
                         (F) un peso inferiore a 25 Kg;
                         (G) dichiarati atti ad essere usati
                             in una vasta gamma  di  temperature  (da
                             -50(gradi)   C   a   +100(gradi)   C)  o
                             dichiarati   idonei   ad    applicazioni
                             aerospaziali.
 
                            5a Categoria
(05/000)   5. CARRI E VEICOLI APPOSITAMENTE COSTRUITI PER USO
              MILITARE
(05/M06 ¶) a. Veicoli e materiali connessi come segue,
              appositamente  progettati  e costruiti o modificati per
              impiego militare e loro specifiche parti, componenti ed
              accessori appositamente  progettati  (vedere  anche  la
              categoria (02/M16)):
              (a) carri armati e pezzi di artiglieria
                  semoventi;
              (b) veicoli armati o blindati, veicoli
                  corazzati o veicoli muniti di supporti per armi;
              (c) treni blindati;
              (d) veicoli semicingolati;
              (e) veicoli di soccorso;
              (f) motrici, trattori e rimorchi appositamente
                  progettati  per  il  rimorchio  o  il  trasporto di
                  munizioni o di sistemi d'arma e materiali  connessi
                  al maneggio di cariche;
              (g) veicoli anfibi e veicoli in grado di
                  attraversare   a   guado   acque  profonde  od,  in
                  immersione corsi d'acqua;
              (h) officine mobili di riparazione
                  appositamente progettate  per  la  manutenzione  di
                  materiale militare;
              (i) tutti gli altri veicoli appositamente
                  progettati o modificati per impiego militare;
              NOTA TECNICA:
              ai   fini   della   presente   categoria,   il  termine
              "appositamente modificato per impiego militare" intende
              una modifica strutturale,  elettrica  o  meccanica  che
              comporti la sostituzione di almeno un componente con un
              altro   appositamente  progettato  per  scopi  militari
              ovvero  l'aggiunta  di  un   componente   avente   tali
              caratteristiche.
              NOTE:
              1. I componenti appositamente progettati per i
                 materiali   sottoposti   ad   autorizzazione   dalla
                 presente categoria comprendono:
                 (a) i copertoni di pneumatici a prova di
                     proiettile o in grado di essere impiegati  anche
                     sgonfi,  esclusi  i tipi per trattori agricoli e
                     per giardinaggio e macchine agricole;
                 (b) i motori e i sistemi di trasmissione di
                     potenza per la propulsione dei veicoli  elencati
                     ai  sottoparagrafi  da  (a) a (i), appositamente
                     progettati o modificati per l'impiego militare e
                     loro componenti appositamente progettati;
                 (c) i sistemi di controllo della pressione
                     di gonfiaggio, azionati dall'interno del veicolo
                     in moto, appositamente progettati  o  modificati
                     per impiego militare;
                 (d) le sospensioni con grande capacita' di
                     escursione appositamente progettate o modificate
                     per impiego militare;
              2. I veicoli sottoposti ad autorizzazione dal
                 sottoparagrafo    (i)   della   presente   categoria
                 comprendono  i  mezzi  per  il  trasporto  di  carri
                 armati,   autocarri   anfibi  per  il  trasporto  di
                 materiale,   trattori   di   artiglieria   ad   alta
                 velocita',  mezzi  per  il  trasporto di artiglieria
                 pesante, veicoli specializzati gittaponte e  veicoli
                 addetti al rifornimento di grande capacita'.
              NOTA ¶:
              il   sottoparagrafo   (b)  comprende  anche  i  veicoli
              appositamente progettati o modificati per il  maneggio,
              il controllo, l'attivazione ed il lancio dei sistemi di
              missili balistici (esclusi vettori spaziali di lancio e
              razzi  sonda  realizzati o modificati per uso civile) e
              di  aeromobili   senza   equipaggio   descritti   nelle
              categorie 4a e 7a.
 
                            6a Categoria
(06/000)   6. NAVI E RELATIVI EQUIPAGGIAMENTI APPOSITAMENTE
              COSTRUITI PER USO MILITARE
(06/M09)      a. Navi militari, loro specifiche parti,
                 apparecchiature,   accessori   come   segue  e  loro
                 componenti appositamente progettati e costruiti:
                 (a) navi da combattimento e navi (di superfice
                     o   subacquee)   appositamente   progettate    o
                     modificate  a  scopo  offensivo o difensivo, che
                     siano o meno trasformate per uso  non  militare,
                     indipendentemente     dal    loro    stato    di
                     funzionamento o di manutenzione, e che  siano  o
                     meno  dotate  di sistemi di tiro, di lancio o di
                     corazzature, e loro scafi o parti di scafi;
                 (b) motori come segue:
                     (1) motori diesel appositamente progettati
                         per sottomarini, aventi entrambe le seguenti
                         caratteristiche:
                         (A) potenza di uscita di 1,12 MW
                             (1.500 CV) o piu';
                         (B) velocita' di rotazione di 700
                             giri/min. o piu';
                     (2) motori elettrici appositamente
                         progettati  per sottomarini, aventi tutte le
                         caratteristiche seguenti:
                         (A) potenza di uscita superiore a
                             0,75 MW (1.000 CV);
                         (B) inversione rapida;
                         (C) raffreddati a liquido;
                         (D) ermetici;
                     (3) motori diesel amagnetici con potenza
                         di  uscita  di  37,3  KW  (50  CV)  o  piu',
                         appositamente    progettati    per   impiego
                         militare e dei quali piu' del 75%  del  peso
                         totale    sia    costituito   da   materiale
                         amagnetico;
                 (c) apparecchiature di scoperta subacquea,
                     appositamente progettate per impiego militare  e
                     loro sistemi di controllo;
                 (d) reti antisommergibile e reti antisiluri;
                 (e) apparecchiature di guida e navigazione
                     appositamente progettate per l'impiego militare;
                 (f) penetratori di carene e connettori
                     appositamente  progettati  per impieghi militari
                     che permettono l'interazione con apparecchiature
                     esterne alla nave;
                     NOTA:
                     il  presente  sottoparagrafo  (f)  comprende   i
                     connettori   per  navi  del  tipo  a  conduttore
                     singolo, a conduttore multiplo,  coassiale  o  a
                     guida  d'onda,  ed  i  penetratori  di carena, a
                     tenuta esterna stagna ed in grado di  conservare
                     le   caratteristiche   richieste  a  profondita'
                     marine maggiori di 100 m e, per i  connettori  a
                     fibre  ottiche  e i penetratori ottici di carene
                     appositamente progettati per la trasmissione  di
                     fasci   "laser"  a  qualsiasi  profondita'.  Non
                     comprende i penetratori normali  di  carena  per
                     l'asse  dell'elica  di  propulsione  e l'asta di
                     comando idrodinamica.
                 (g) cuscinetti silenziosi appositamente
                     progettati   per   applicazioni   militari    ed
                     apparecchiature contenenti tali cuscinetti.
                 (h) minisommergibili e veicoli subacquei
                     appositamente   progettati   o   modificati  per
                     l'impiego militare.
 
                            7a Categoria
(07/000)   7. AEROMOBILI ED ELICOTTERI E RELATIVI EQUIPAGGIAMENTI
              APPOSITAMENTE COSTRUITI PER USO MILITARE
(07/M10 ¶)     a. Aerei ed elicotteri, veicoli aerei senza
                 equipaggio,  motori  aeronautici  ed apparecchiature
                 per aerei ed elicotteri, apparecchiature associate e
                 componenti, appositamente progettati e  costruiti  o
                 modificati  per impiego militare, come segue (vedere
                 anche la categoria (02/M16)):
                 (a) aerei ed elicotteri da combattimento e
                     loro componenti appositamente progettati;
                 (b) altri aerei ed elicotteri appositamente
                     progettati o modificati per l'impiego  militare,
                     in   particolare   la  ricognizione,  l'attacco,
                     l'addestramento, il trasporto ed  il  lancio  di
                     truppe  o  di  materiale  militare,  il supporto
                     logistico  e   loro   componenti   appositamente
                     progettati;
                 (c) motori aeronautici appositamente
                     progettati  o  adattati per l'impiego militare e
                     loro componenti appositamente progettati;
                 (d) ¶ veicoli aerei senza equipaggio compresi i
                     veicoli aerei  con  guida  a  distanza  (RPV)  e
                     veicoli  autonomi,  programmabili, appositamente
                     progettati o modificati per impieghi militari  e
                     loro    lanciatori,    supporti    a   terra   e
                     apparecchiature  associate  per  il  comando   e
                     controllo;
                 (e) apparecchiature aerotrasportate, compresi
                     i   dispositivi  per  il  rifornimento  in  volo
                     appositamente progettati per aeromobili o motori
                     aeronautici  sottoposti  ad  autorizzazione  dai
                     sottoparagrafi   (a)   e   (b)   della  presente
                     categoria  e   loro   componenti   appositamente
                     progettati;
                 (f) apparecchiature per il rifornimento di
                     aeromobili,   dispositivi   ed   apparecchiature
                     funzionanti  sotto  pressione;   apparecchiature
                     appositamente   progettate   per  permettere  le
                     operazioni in spazi ristretti,  e  materiali  al
                     suolo  appositamente progettati per gli aerei ed
                     elicotteri  sottoposti  ad  autorizzazione   dal
                     sottoparagrafo   (a)   o  (b)  o  per  i  motori
                     aeronautici  sottoposti  ad  autorizzazione  dal
                     sottoparagrafo (c);
                 (g) apparecchiature di pressurizzazione per la
                     respirazione   e   tute   di  volo  parzialmente
                     pressurizzate  per   l'impiego   in   aerei   ed
                     elicotteri,   tute  anti-g,  caschi  e  maschere
                     militari  di  protezione   ,   convertitori   di
                     ossigeno liquido usati per aeromobili o missili,
                     eiettori  e  dispositivi attivati da cariche per
                     il  salvataggio  in   emergenza   di   personale
                     dall'aeromobile;
                 (h) paracadute usati per il lancio di
                     personale militare, di materiale logistico e per
                     il frenaggio di aerei, come segue:
                     (1) paracadute per:
                         (A) il lancio di commando su obiettivi
                             prescelti;
                         (B) il lancio di truppe paracadutiste;
                     (2) paracadute per il lancio di materiale;
                     (3) paracadute frenanti (paracadute
                         stabilizzatori  ed  antiavvitamento  per  la
                         stabilizzazione ed il controllo dell'assetto
                         dei corpi in caduta, ad esempio  capsule  di
                         recupero, seggiolini eiettabili, bombe);
                     (4) paracadute frenanti utilizzati con i
                         sistemi   di   seggiolini   eiettabili   per
                         l'apertura e la regolazione  della  sequenza
                         di gonfiaggio dei paracadute di emergenza;
                     (5) paracadute per il recupero di missili
                         guidati,  velivoli  senza  pilota  (drone) e
                         veicoli spaziali;
                     (6) paracadute di avvicinamento e
                         paracadute di decelerazione per atterraggio;
                     (7) altri tipi di paracadute militari;
                 (i) sistemi di pilotaggio automatico per
                     carichi      paracadutati,       apparecchiature
                     appositamente   progettate   o   modificate  per
                     impiego  militare   per   lanci   con   apertura
                     controllata  a  qualsiasi  altezza,  comprese le
                     apparecchiature per l'ossigeno;
                 NOTE ¶:
                 1.¶ La presente categoria comprende anche i
                    sistemi completi di missili  di  crociera,  aerei
                    bersaglio  e  ricognitori  telecomandati  e  loro
                    "mezzi di produzione" appositamente progettati.
                 2.¶ Il sottoparagrafo (d) della presente
                    categoria sottopone ad  autorizzazione  anche  le
                    tecnologie  di  progettazione  e  materiali  come
                    segue:
                    (a)¶ tecnologia di progetto per
                        l'integrazione        della         fusoliera
                        dell'aeromobile,  del sistema di propulsione,
                        e delle superfici di ipersostentamento  e  di
                        controllo   per  ottimizzare  la  prestazione
                        aerodinamica nella fase di volo a  regime  di
                        un aeromobile senza equipaggio;
                    (b)¶ tecnologia e dispositivi utilizzabili
                        per  la  protezione dei sistemi a razzo e dei
                        veicoli aerei  senza  equipaggio  contro  gli
                        effetti    nucleari   (ad   esempio   impulso
                        elettromagnetico  (EMP),  raggi  X,   effetti
                        combinati  della  esplosione  e  del calore),
                        come segue:
                        (1) "microcircuiti" e rivelatori
                            resistenti  alle radiazioni neutroniche o
                            alle radiazioni ionizzanti transitorie;
                        (2) cupole protettive (radome)
                            appositamente progettati per resistere ad
                            una  azione  combinata  di  onda  termica
                            superiore a 100 cal/cm accompagnata da un
                            picco  di  soprapressione  superiore a 50
                            KPa (7 pound x pollice quadrato).
                 3. Il sottoparagrafo (b) della presente
                    categoria   non   comprende    ne'    aereomobili
                    progettati  o  modificati  per  uso militare, che
                    sono stati successivamente  certificati  per  uso
                    civile  dai  servizi dell'aviazione civile di uno
                    dei paesi di cui all'art. 2, co.  2  della  Legge
                    222/92  ed  i  cui equipaggiamenti siano conformi
                    alle  norme  internazionali  civili,   ne'   loro
                    componenti appositamente progettate.
                 4. Il sottoparagrafo (c) della presente
                    categoria non comprende:
                    a. i motori aeronautici progettati o
                       modificati  per  uso militare e che sono stati
                       successivamente   certificati   dai    servizi
                       dell'aviazione  civile di uno dei paesi di cui
                       all'art. 2, co. 2 della Legge 222/92 in  vista
                       dell'impiego   su   aerei  civili  o  le  loro
                       componenti appositamente progettate;
                    b. i motori alternativi o le loro
                       componenti appositamente progettate.
                 5. Ai sensi dei sottoparagrafi (b) e (c) della
                    presente  categoria  relativi   alle   componenti
                    appositamente  progettate  e  materiali associati
                    per aereomobili o motori aeronautici non militari
                    modificati  per  uso  militare,   sono   comprese
                    soltanto  le  componenti  militari  e i materiali
                    militari associati necessari alla modifica.
                            8a Categoria
(08/000)   8. POLVERI, ESPLOSIVI E PROPELLENTI
(08/M08 ¶)    a. Esplosivi e combustibili militari, come segue,
                 e loro "additivi", "precursori" e ossidanti  liquidi
                 come segue:
                 (a) "esplosivi militari ad alto potenziale";
                 (b) "propellenti militari";
                 (c) "prodotti pirotecnici militari";
                 (d) combustibili militari solidi o liquidi ad
                     alta   energia   inclusi   i   combustibili  per
                     aeromobili  appositamente  concepiti   per   uso
                     militare;
                 (e)¶ ossidanti liquidi costituiti da acido
                     nitrico  fumante inibito (IRFNA) o da difluoruro
                     di ossigeno o che ne contengono.
              NOTE ¶:
              1.¶ Gli esplosivi e i combustibili militari sono
                 sostanze che contengono uno dei prodotti citati  nel
                 sottopara a. seguente o che corrispondono ad uno dei
                 parametri citati nel sottopara b. seguente:
                 a. contengono uno dei prodotti seguenti:
                    (1)¶  polvere di alluminio di forma sferica
                          con   dimensioni  delle  particelle  di  60
                          micrometri o meno,fabbricate con  materiali
                          aventi tenore in alluminio del 99% o piu';
                    (2)¶  combustibili metallici con dimensioni
                          delle particelle minori di 60 micrometri, a
                          grani  sferici,  atomizzati, sferoidali, in
                          fiocchi o polverizzati, con tenore del  99%
                          o  piu'  di  uno  qualunque  degli elementi
                          seguenti:
                          zirconio,  magnesio  e  leghe  di   questi;
                          berillio;   polvere   fine   di  ferro  con
                          particelle  di  dimensioni   medie   di   3
                          micrometri  o  meno  prodotte per riduzione
                          dell'ossido  di   ferro   con   l'idrogeno;
                          combustibili  al  boro o carburo di boro di
                          una  purezza  dell'85%  o   superiore   con
                          dimensioni  medie delle particelle uguale o
                          inferiore a 60 micrometri.
                 N.B.
                 Sono sottoposti ad autorizzazione gli esplosivi ed i
                 combustibili militari che contengono i metalli o  le
                 leghe  di  cui  al precedente punto a, (1) ed a. (2)
                 della presente NOTA, nonche' i metalli  o  le  leghe
                 che siano o meno incapsulati in magnesio, alluminio,
                 zirconio o berillio.
                    (3)¶  perclorati, clorati e cromati
                          compositi  con  polvere  di metallo o altri
                          componenti di combustibile ad alta energia;
                    (4)   nitroguanidina (NQ);
                    (5)¶  composti costituiti di fluoro e di
                          uno o piu' degli elementi seguenti:   altri
                          alogeni, ossigeno, azoto;
                    (6)¶  carborani, decaborano, pentaborano, e
                          derivati;
                    (7)¶* ciclotetrametilentetranitrammina
                          (HMX);
                          ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-
                          tetrazina;
                          1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7
                          -tetrazaciclottano; oktogen;
                    (8)*  esanitrostilbene (HNS);
                    (9)   diamminotrinitrobenzene (DATB);
                    (10)* triamminotrinitrobenzene (TATB);
                    (11)  nitrato di triamminoguanidina (TAGN);
                    (12)  subidruri di titanio con
                          stechiometria TiH 0,65-1,68;
                    (13)  dinitroglicolurile (DNGU, DINGU);
                          tetranitroglicolurile (TNGU, SORGUYL);
                    (14)  tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo
                          (TACOT);
                    (15)  diamminoesanitrobifenolo (DIPAM);
                    (16)  picrilamminodinitropiridina (PYX);
                    (17)  3-nitro-1,2,4-triazolo-5-one (NTO o
                          ONTA);
                    (18)¶ idrazina con concentrazioni del 70% o
                          piu';  nitrato  di  idrazina; perclorati di
                          idrazina;    dimetilidrazina    asimmetrica
                          (UDMH);  monometilidrazina; dimetilidrazina
                          simmetrica;
                    (19)¶ perclorato di ammonio;
                    (20)¶* ciclotrimetilenetrinitrammina (RDX);
                          ciclonite;        T4;         esaidro-1,3,5
                          -trinitro-1,3,5-triazina;
                          1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cicloesan    o;
                          (esogeno);
                    (21)  nitrato di idrossiammonio (HAN);
                          perclorato di idrossiammonio (HAP);
                    (22)  perclorati di 2(5-cianotetrazolato)
                          penta-ammine cobalto (III), (o PC);
                    (23)  perclorato di cis-bis
                          (5-nitrotetrazolato)  pentaammina   cobalto
                          (III), (o BNCP);
                    (24)  7-diammino-4,
                          6-dinitrobenzofurazono-1-ossido    (ADNBF);
                          ammino dinitrobenzo-furoxan
                    (25)  5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazono
                          -1-ossido,     (CL-14)      o      diammino
                          dinitrobenzofuroxan;
                    (26)  2, 4, 6-trinitro-2, 4,
                          6-triaza-ciclo-esanono (K-6 o Keto-RDX);
                    (27)  2, 4, 6, 8-tetranitro-2, 4, 5,
                          8-tetraaza-biciclo       (3,3,0)-ottanone-3
                          (tetranitrosemi-glicourie,      K-55      o
                          cheto-triciclico HMX;
                    (28)  1, 1, 3-trinitroazetideria (TNAZ);
                    (29)  1, 4, 5, 8-tetranitro-1, 4, 5,
                          8-tetratrazadecalin (TNAD);
                    (30)  esanitroesazaisorwurzitane (CL-20) o
                          HNIW; chlathrates di CL-20;
                    (31)  polinitrocubani che comprendono piu'
                          di 4 gruppi nitro;
                    (32)  dinitrammide di ammonio (ADN o SR12);
                    N.B. ¶: Sono anche compresi i combustibili e
                           propellenti   aventi   le  caratteristiche
                           seguenti:
                           1) combustibili ad alta densita' di
                              energia,  quale  l'impasto   di   boro,
                              aventi    densita'    di   energia   di
                              40x10(elevato 6) Joules/kg o maggiore;
                           2) propellenti compositi compresi i
                              propellenti incollati  a  stampo  ed  i
                              propellenti con collanti alla nitro.
                 b. corrispondono ai seguenti parametri di
                    rendimento:
                    (1)  qualsiasi esplosivo con velocita' di
                         detonazione   superiore   a   8.700   m/s  o
                         pressione di  detonazione  superiore  a  340
                         Kbar;
                    (2)  altri esplosivi organici ad alto
                         potenziale  non elencati nella presente NOTA
                         in   grado   di   produrre   pressione    di
                         detonazione  di  250  Kbar  o piu' stabili a
                         temperature di 523K (250(gradi)  C)  o  piu'
                         per  un  periodo  uguale  o  superiore  a  5
                         minuti;
                    (3)  qualsiasi altro propellente solido (UN
                         Class 1.1) non elencato nella presente  NOTA
                         con impulso teorico specifico (in condizioni
                         normali)   maggiore   di   250  secondi  per
                         composti non metallizzati o maggiore di  270
                         secondi per composti di alluminio;
                    (4)  qualsiasi propellente solido (UN Class
                         1.3)  con impulso teorico specifico maggiore
                         di 230 secondi per composti  non  alogenati,
                         250  secondi per composti non metallizzati e
                         266 secondi per composti metallizzati;
                    (5)  ogni altro propellente per bocche da
                         fuoco  non  elencato  nella  presente   Nota
                         dotato  di  forza costante maggiore di 1.200
                         kJoule/kg.;
                    (6)  ogni altro esplosivo propellente o
                         materiale  pirotecnico  non  elencato  nella
                         presente Nota che puo' mantenere un tasso di
                         combustione  costante maggiore di 38 mm/sec.
                         nelle condizioni  di  pressione  normale  di
                         68,9 bar alla temperatura di 294K (21(gradi)
                         C);
                    (7)  propellenti basati su elastomeri
                         modificati  su  doppia  fusione  (EMCDB) con
                         allungamento al massimo sforzo maggiore  del
                         5% a 233K (-40(gradi) C);
              2. ¶ Gli "additivi" comprendono i prodotti
                  seguenti:
                  (a) ¶ polimero di azoturo di glicidile (GAP)
                       e suoi derivati;
                  (b)  policianodifluoramminoetilenossido
                       (PCDE);
                  (c) ¶ trinitrato di butantriolo (BTTN);
                  (d)  bis-2-fluoro-2,2-dinitroetilformal
                       (FEFO);
                  (e)  nitrileossido di butadiene (BNO);
                  (f) ¶ catocene, N-butil-ferrocene ed altri
                       derivati del ferrocene;
                  (g)  derivato bis (2,2 - dinitropropilici)
                       di aldeide formica e di aldeide acetica;
                  (h)  3-nitraza-1,5 pentano diisocianato;
                  (i) ¶ monomeri energetici, plasticizzanti e
                       polimeri  contenenti  gruppi nitrici, nitruri,
                       nitrati, nitraza o difluoroammino (compresi  i
                       prodotti denominati TMETN e DEGDN);
                  (j)  1,2,3-tris (1,2-bis-(difluoroammino)
                       etossi)   propano;   (tris   vinossi   propano
                       addotto, TVOPA);
                  (k)  bisazidometilossetano e suoi polimeri;
                  (l)  nitratometilmetilossetano o
                       poli(3-nitratometil,          3-metilossetano)
                       (poli-NIMMO) (NMMO);
                  (m)  azidometilossetano (AMMO);
                  (n)  polinitroortocarbonati;
                  (o) ¶ tetraetilenepentaminaacrilonitrile
                       (TEPAN); poliammina cianoetilata e suoi sali;
                  (p) ¶ tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile
                       (TEPANOL); poliammina cianoetilata addotta con
                       glicidolo e suoi sali;
                  (q) ¶ ammidi di aziridina polifunzionali con:
                       strutture  di rinforzo isoftaliche, trimesiche
                       (BITA   o   butilene   immina    trimessammide
                       isocianurico)     o     trimetiladipiche     e
                       sostituzioni  2-metil  o  2-etil   sull'anello
                       aziridinico;
                  (r)  salicilato di rame basico; salicilato
                       di piombo;
                  (s)  betaresorcilato di piombo;
                  (t)  stannato di piombo, maleato di piombo,
                       citrato di piombo;
                  (u) ¶ tris-1(2-metil)aziridil fosfin ossido
                       (MAPO),   ossido   di  fosfina  bis  (2  metil
                       aziridil) 2 (2-idrossipropanossi) propilammino
                       (BOBBA 8) e altri derivati del MAPO;
                  (v)  ossido di fosfina bis (2 metilaziridil)
                       metilammino (metil BAPO);
                  (w)  agenti di accoppiamento organometallici
                       quali:
                       1. Neopentil (diallile) ossi, tris
                          (diottile) fosfato titanato, chiamato anche
                          titanio  IV,  2,2 (bis 2-propenolato-metil)
                          butanolato,    oppure    tris    (diottile)
                          fosfato-O) o LICA 12;
                       2. titanio IV, ((2-propenolato -1
                          metil,  N-propanolatometil) butanolato - 1,
                          chiamato anche tris (diottile)  pirofosfato
                          oppure KR3538;
                       3. titanio IV, ((2-propenolato-1)
                          metil,   N-propanolatometil)  butanolato-1,
                          chiamato anche tris  (diottile)  fosfato  o
                          KR3512.
                  (x)  FPF-1 poli-2, 2, 3, 3, 4,
                       4-esafluoropentano-1, 5-diol formal;
                  (y)  FPF-3 poli-2, 4, 4, 5, 5, 6,
                       6-eptafluoro-2-tri fluorometil-3-ossaeptano-1,
                       7-diol formal;
                  (z)  poliglicidilnitrato  o  poli
                       (Nitratometil ossirano) (Poli-GLYM) (PGN):
                  (aa) ¶ polibutadiene con radicali ossidrilici
                       terminali  (HTPB) avente funzionalita' idrossi
                       inferiore a 2,16,  valore  idrossiinferiore  a
                       0.77  meq/g, e viscosita' a 30 gradi inferiore
                       a 47 poise;
                  (bb) chelati di piombo e di rame a partire
                       dall'acido resorcilico o salicilico;
                  (cc)¶ trifenil bismuto (TPB);
                  (dd) bis-2-idrossietilglicolammide (BHEGA);
                  (ee) ossido ferrico sopraffino (ematite
                       Fe(2)O(3))  avente  una  superficie  specifica
                       superiore   a   250   m(elevato   2)/g  e  una
                       dimensione  di  particelle  media   uguale   o
                       inferiore a 0,003 micrometri;
                  (ff)¶ N-metil-P-nitroanilina;
              3.  I combustibili per aereomobili sottoposti a
                  controllo  dal  sottoparagrafo  (d)  della presente
                  categoria sono i  prodotti  finiti  e  non  i  loro
                  elementi.
              4.  Il sottoparagrafo (d) della presente
                  categoria   comprende   i  materiali  militari  che
                  contengono     gelificante     per     combustibili
                  idrocarbonati formulati appositamente per l'impiego
                  dei  lanciafiamme  o  delle  munizioni incendiarie,
                  come gli stearati o i palmitati metallici (chiamati
                  anche OCTOL) e i gelificanti M1, M2 e M3.
              5.  I "precursori" comprendono i prodotti
                  seguenti:
                  (a)  nitrato di guanidina;
                  (b)  1,2,4 triidrossibutano  (1,2,4
                       butanetriol);
                  (c)  1,3,5 triclorebenzene;
                  (d)  bis-clorometilossietano (BCMO);
                  (e)  alcool funzionalizzati, poli
                       (epicloroidrina),   a  basso  peso  molecolare
                       (minore di 10.000); poli (epiclorohydrindiol);
                  (f)  propileneimide, 2 metilaziridine;
                  (g)  1, 3, 5, 7-tetraacetil-1, 3, 5,
                       7-tetraaza ciclo-ottano (TAT);
                  (h)  sali di terzio-butil-dinitroazetidina;
                  (i)  esabenzilesaazaisowurtzitano (HBIW);
                  (j)  tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano
                       (TAIW);
                  (k)  1, 4, 5, 8-tetraazadecaline.
              6.¶ La presente categoria sottopone ad
                 autorizzazione le seguenti sostanze quando  composte
                 o  mescolate  con  altri "esplosivi militari ad alto
                 potenziale" o polveri di metallo:
                 (a)  picrato di ammonio;
                 (b)  polvere nera;
                 (c)  esanitrodifenilammina;
                 (d)  difluoroammina (HNF(2));
                 (e)  nitroamido;
                 (f)  nitrato di potassio;
                 (g)  tetranitronaftalina;
                 (h)  trinitroanisolo;
                 (i)  trinitronaftalina;
                 (j)  trinitrossilene;
                 (k)  acido nitrico fumante non inibito e non
                      arricchito;
                 (l)  trinitrofenilmetilnitrammina (tetril);
                 (m)  acetilene;
                 (n)  propano;
                 (o)  ossigeno liquido;
                 (p)  perossido di idrogeno di concentrazione
                      minore dell'85%;
                 (q)¶ metallo Misch;
                 (r)  N-pirrolidinone;
                      1-metil-2-pirrolidinone;
                 (s)  diottimaleato;
                 (t)  etilesilacrilato;
                 (u)  trietilalluminio (TEA),
                      trimetilalluminio  (TMA),  ed   altri   alchili
                      pirofolici  metallici ed arili di litio, sodio,
                      magnesio, zinco e boro;
                 (v)  nitrocellulosa;
                 (w)  nitroglicerina (o trinitrato di
                      glicerina, trinitroglicerina) (NG);
                 (x)  2,4,6 - trinitrotoluene (TNT);
                 (y)  etiletilendiamminodinitrato (EDDN);
                 (z)  pentaeritritetetranitrato (PETN);
                 (aa) azoturo di piombo, stifnato normale e
                      basico   di   piombo   e  esplosivi  primari  o
                      composizioni di innesco  contenenti  azoturi  o
                      complessi di azoturi;
                 (bb)¶ trietileneglicoldinitrato (TEGDN);
                 (cc) 2,4,6, trinitroresorcina (acido
                      stifnico);
                 (dd) dietildifenilurea; dimetildifenilurea;
                      metiletildifenilurea (centraliti);
                 (ee) N,N-difenilurea (difenilurea
                      asimmetrica);
                 (ff) metil-N,N-difenilurea (difenilurea
                      asimmetrica di metile);
                 (gg) etil-N,N-difenilurea (difenilurea
                      asimmetrica di etile);
                 (hh)¶ 2-nitrodifenilammina (2-NDPA);
                 (ii) 4-nitrodifenilammina (4-NDPA);
                 (jj) 2,2-dinitropropanolo;
                 (kk) trifluoruro di cloro.
                 NOTA:
                 non  e'  sottoposta ad autorizzazione l'esportazione
                 delle  polveri  da  caccia  che   come   tali   sono
                 riconosciute   dal   Ministero   dell'   Interno   e
                 pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale.
 
                            9a Categoria
(09/000)   9. SISTEMI O APPARATI ELETTRONICI, ELETTROOTTICI E
              FOTOGRAFICI APPOSITAMENTE COSTRUITI PER USO MILITARE.
(09/M05)      a. Sistemi e sottosistemi per la direzione del
                 tiro, per l'allarme e  l'allertamento,  come  segue,
                 appositamente  progettati  e  costruiti  per impiego
                 militare, loro componenti ed accessori appositamente
                 progettati e costruiti:
                 (a) visori d'armamento, calcolatori di
                     bombardamento, apparati di puntamento o  sistemi
                     di bordo destinati al controllo degli armamenti;
                 (b) sistemi di acquisizione, di designazione,
                     di telemetria, di sorveglianza o inseguimento di
                     un    bersaglio;   sistemi   di   scoperta,   di
                     riconoscimento o di identificazione e  materiali
                     per l'integrazione dei sensori;
(09/M11 ¶)     b. Apparecchiature elettroniche ed
                 elettroacustiche  non  elencate  nel presente elenco
                 appositamente progettate per impiego militare e loro
                 componenti appositamente progettati.
                 NOTA:
                 Fanno parte di questo paragrafo:
                 (a) le apparecchiature di disturbo e contro
                     disturbo, compresi gli apparati di  contromisure
                     elettroniche   (ECM)  e  di  contro-contromisure
                     elettroniche (ECCM) (cioe'  apparati  progettati
                     per  introdurre  segnali estranei od erronei nei
                     radar o nei ricevitori di  radiocomunicazioni  o
                     per  ostacolare  in  qualsiasi altra maniera, la
                     ricezione, il funzionamento  o  l'efficacia  dei
                     ricevitori elettronici avversari compresi i loro
                     apparati di contromisure);
                 (b) tubi ad "agilita' di frequenza";
                 (c) i sistemi o le apparecchiature
                     elettroniche  ed elettroacustiche progettati per
                     la sorveglianza ed il  controllo  dello  spettro
                     elettromagnetico  per la informazione militare o
                     la sicurezza, oppure per opporsi a tale  a  tale
                     controllo e sorveglianza;
                 (d) apparecchiature di contromisure subacquee,
                     compresi   gli  ingannatori  ed  i  disturbatori
                     acustici e magnetici, progettate per  introdurre
                     segnali   estranei  od  erronei  nei  ricevitori
                     sonar;
                 (e) apparecchiature di sicurezza per il
                     trattamento   dei   dati,   apparecchiature   di
                     sicurezza   per  i  dati  e  apparecchiature  di
                     sicurezza  per  linee  di  trasmissione   e   di
                     segnalazione,    utilizzanti   procedimenti   di
                     cifratura;
                 (f) apparecchiature per l'identificazione,
                     l'autenticazione ed il caricamento di chiavi  ed
                     apparecchiature  per  la  gestione, produzione e
                     distribuzione di chiavi;
                 (g)¶ assiemi elettronici e componenti
                     appositamente  progettati  per  usi  militari  e
                     funzionamento    a   temperature   superiori   a
                     125(gradi) C;
                 (h)¶ Convertitori analogico numerici aventi una
                     qualsiasi delle caratteristiche seguenti:
                     (1) progettati o modificati per uso
                         militare,  ed  appartenenti  ad  una   delle
                         tipologie seguenti:
                         (A) "microcircuiti" convertitori
                             analogico-numerici,   "resistenti   alle
                             radiazioni"   o    aventi    tutte    le
                             caratteristiche seguenti:
                             (aa) risoluzione uguale o
                                  superiore a 8 bit;
                             (bb) predisposti per funzionare a
                                  temperature  inferiori a -45(gradi)
                                  C   o   a   quelle   superiori    a
                                  +125(gradi) C;
                             (cc) sigillati ermeticamente;
                         (B) moduli e circuiti stampati
                             convertitori analogico-numerici del tipo
                             ad  ingresso  elettrico, aventi tutte le
                             caratteristiche seguenti:
                             (aa) risoluzione uguale o
                                  superiore a 8 bit;
                             (bb) predisposti per funzionare a
                                  temperature inferiori a  -45(gradi)
                                  C o a quelle superiori a +55(gradi)
                                  C;
                             (cc) contenenti i "microcircuiti"
                                  elencati  al  punto  (h) (1) (A) di
                                  cui sopra.
                 (i) sistemi ed apparecchiature per la
                     scoperta,  localizzazione,   identificazione   e
                     presentazione   dei   dati  relativi  ad  Unita'
                     Navali, aeree  e  terrestri  diversi  da  quelli
                     impiegati  quale  ausilio  alla navigazione, con
                     capacita'   di    resistenza    all'azione    di
                     contromisure  elettroniche  e pirotecniche e con
                     possibilita' di interfacciarsi  con  sistemi  di
                     Comando  e Controllo e Comunicazione nonche' con
                     sistemi d'arma convenzionali e missilistici;
                 (l) sistemi di Comando e Controllo, incluse le
                     stazioni di lavoro per la gestione dei  predetti
                     sistemi e/o per la presentazione dei dati.
(09/M15)      c. Apparecchiature d'immagine o di contromisure
                 come   segue,  appositamente  progettate  per  l'uso
                 militare e loro componenti e accessori appositamente
                 progettati:
                 (1) registratori e apparecchiature per il
                     trattamento dell'immagine;
                 (2) telecamere, apparecchiature fotografiche e
                     apparecchiature per lo sviluppo dei film;
                 (3) apparecchiature intensificatrici
                     d'immagine;
                 (4) apparecchiature d'immagine all'infrarosso
                     o termica;
                 (5) sensori radar per immagini;
                 (6) apparecchiature di contromisure o
                     contro-contromisure   relative   ai    materiali
                     sopraindicati da (1) a (5).
                 NOTA:
                 Il    presente    paragrafo    non    sottopone   ad
                 autorizzazione i tubi di intensificazione d'immagine
                 della prima generazione.
                 NOTE:
                 1. Il termine componenti appositamente
                    progettati comprende i materiali seguenti purche'
                    appositamente progettati per impiego militare:
                    (a) tubi convertitori di immagine
                        all'infrarosso;
                    (b) tubi intensificatori di immagine
                        (esclusi quelli della prima generazione);
                    (c) piastre a microcanali;
                    (d) tubi di telecamere a bassa luminosita';
                    (e) assiemi rivelatori all'infrarosso
                        (compresi   i    sistemi    elettronici    di
                        interconnessione o di lettura);
                    (f) tubi piroelettrici per telecamere;
                    (g) i sistemi di raffreddamento per i
                        sistemi d'immagine;
                    (h) gli invertitori d'immagine a fibra
                        ottica;
                    (i) i fotocatodi a semiconduttori composti;
                    (j) otturatori a scatto elettrico, del tipo
                        a  funzione fotocromatica o elettroottica con
                        tempo  di   otturazione   inferiore   a   100
                        microsecondi,    con    l'esclusione    degli
                        otturatori che costituiscono parti essenziali
                        di apparati fotografici ad alta velocita'.
                 2. Il sottoparagrafo (6) del presente
                    paragrafo comprende  il  materiale  appositamente
                    progettato   per  degradare  il  funzionamento  e
                    l'efficacia dei sistemi  militari  d'immagine,  o
                    ridurre gli effetti di una tale degradazione.
(09/M23)      d. Sistemi d'arma ad energia diretta,
                 apparecchiature   associate   o  di  contromisure  e
                 modelli di collaudi e loro componenti  appositamente
                 progettati, come segue:
                 (a) sistemi a "laser" appositamente progettati
                     per  distruggere un bersaglio o farne fallire la
                     missione;
                 (b) sistemi a fascio di particelle in grado di
                     distruggere un  bersaglio  o  farne  fallire  la
                     missione;
                 (c) sistemi a radio frequenza ad elevata
                     potenza  in  grado di distruggere un bersaglio o
                     farne fallire la missione;
                 (d) componenti appositamente progettati per la
                     rilevazione  o   identificazione   dei   sistemi
                     sottoposti  ad autorizzazione dai paragrafi (a),
                     (b) e (c) del presente paragrafo o per la difesa
                     contro tali sistemi:
                 (e) modelli di collaudi fisici e risultati di
                     collaudi corrispondenti riguardanti  i  sistemi,
                     le  apparecchiature  e i componenti compresi nel
                     presente sottoparagrafo d.;
                 NOTE:
                 1. I sistemi d'arma ad energia diretta
                    sottoposti   ad   autorizzazione   dal   presente
                    paragrafo    comprendono   i   sistemi   le   cui
                    possibilita'      derivano      dall'applicazione
                    controllata di:
                    (a) "laser" ad impulsi o ad onda continua
                        di  potenza  sufficiente  per  effettuare una
                        distruzione  simile  a  quella  ottenuta  con
                        munizioni convenzionali;
                    (b) acceleratori di particelle che
                        proiettano  un fascio di particelle cariche o
                        neutre con potenza distruttiva;
                    (c) emettitori di fasci di microonde di
                        elevata  potenza  impulsiva  o   di   elevata
                        potenza  media  in  grado  di  produrre campi
                        sufficientemente  intensi  tali  da   rendere
                        inutilizzabili  i  circuiti elettronici di un
                        bersaglio distante.
                 2. Il presente paragrafo comprende i seguenti
                    materiali   qualora   essi   siano  appositamente
                    progettati  per  i  sistemi  d'arma  ad   energia
                    diretta:
                    (a) apparecchiature di produzione di
                        potenza    immediatamente   disponibile,   di
                        immagazzinamento di energia, di  commutazione
                        di  energia,  di condizionamento di potenza e
                        di manipolazione di combustibile;
                    (b) sistemi di acquisizione e di
                        inseguimento del bersaglio;
                    (c) sistemi in grado di valutare i danni al
                        bersaglio, la  distruzione  o  il  fallimento
                        della missione;
                    (d) apparecchiature di manipolazione, di
                        propagazione e di puntamento del fascio;
                    (e) apparecchiature a scansione rapida del
                        fascio   per   le  operazioni  rapide  contro
                        bersagli multipli;
                    (f) ottiche adattive e dispositivi di
                        coniugazione di fase;
                    (g) iniettori di corrente per fasci di ioni
                        negativi di idrogeno;
                    (h) componenti di acceleratore "omologati
                        per l'impiego spaziale";
                    (i) apparecchiature di focalizzazione di
                        fasci di ioni negativi;
                    (j) apparecchiature per il controllo e
                        l'orientamento di un fascio di ioni  ad  alta
                        energia;
                    (k) nastri "omologati per impiego spaziale"
                        per  la  neutralizzazione di fasci di isotopi
                        di idrogeno negativi.
 
                            10a Categoria
(10/000)  10. MATERIALI SPECIALI BLINDATI APPOSITAMENTE
              COSTRUITI PER USO MILITARE.
(10/M13)      a. Materiali e costruzioni blindate o di
                 protezione,   appositamente   costruiti   per    uso
                 militare:
                 (a) piastre blindate;
                 (b) combinazioni e costruzioni di materiali
                     metallici    e   non   metallici   appositamente
                     progettati per fornire protezione balistica  per
                     sistemi militari .
                 NOTE:
                 il   sottoparagrafo  (b)  della  presente  categoria
                 comprende le combinazioni di materiali  metallici  e
                 non    metallici    appositamente   progettati   per
                 realizzare  blindature  reattive  all'esplosione   o
                 costruire rifugi militari.
 
                            11a Categoria
(11/000)  11. MATERIALI SPECIFICI PER L'ADDESTRAMENTO MILITARE
(11/M14)      a. Materiali specializzati per l'addestramento
                 militare  o  per la simulazione di scenari militari,
                 loro   componenti   ed    accessori    appositamente
                 progettati.
                 NOTE:
                 1. Il termine "materiale specializzato per
                    l'addestramento militare" comprende normalmente i
                    tipi   militari   di   addestratori  all'attacco,
                    addestratori al volo operativo,  addestratori  al
                    bersaglio  radar,  generatori  di bersagli radar,
                    dispositivi    di    addestramento    al    tiro,
                    addestratori  alla guerra sottomarina, simulatori
                    di volo (comprese  le  centrifughe  previste  per
                    l'uomo,  destinate all'addestramento di piloti ed
                    astronauti), addestratori per l'impiego di radar,
                    addestratori per l'impiego di strumenti di  volo,
                    addestratori  per la navigazione, addestratori al
                    lancio di missili e di bersagli,  apparecchiature
                    di  tiro,  velivoli  teleguidati, addestratori di
                    armamento, addestratori per la guida di  velivoli
                    teleguidati e unita' mobili di addestramento.
                 2. La presente categoria comprende i sistemi
                    di  generazioni di mappe e sistemi interattivi di
                    scenari per simulatori appositamente progettati o
                    modificati per impieghi militari.
                 3. La presente categoria comprende anche i
                    modelli/simulacri  di  materiali   di   armamento
                    appositamente  costruiti,  adattati o trasformati
                    per la simulazione di  scenari  militari  per  la
                    realizzazione  di  "piani  di  inganno", ovvero i
                    modelli/simulacri    specializzati     per     la
                    simulazione  di  scenari  per  l'addestramento ad
                    azioni di fuoco coordinate per un prevalente  uso
                    militare o di corpi armati o di polizia.
 
                            12a Categoria
(12/000)  12. MACCHINE, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE
              COSTRUITE  PER  LA  FABBRICAZIONE,  IL  COLLAUDO  ED IL
              CONTROLLO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI
(12/001)      a. Macchine, apparecchiature ed attrezzature
                 appositamente progettate, costruite o modificate per
                 la prevalente fabbricazione,  collaudo  e  controllo
                 delle  armi  e delle munizioni di cui alle categorie
                 1, 2, 3, 4 e 8 del presente elenco e loro  "software
                 dedicato".
(12/M18)      b. Apparecchiature e tecnologia appositamente
                 progettate  costruite o modificate per la prevalente
                 "produzione"  di  prodotti  compresi  nel   presente
                 elenco di materiali di armamento, come segue:
                 (a) apparecchiature di "produzione"
                     appositamente  progettate  o  modificate  per la
                     fabbricazione   di   prodotti   sottoposti    ad
                     autorizzazione  dagli  articoli dei materiali di
                     armamento,  e  loro   componenti   appositamente
                     progettati;
                 (b) impianti appositamente progettati per
                     prove    ambientali   e   loro   apparecchiature
                     appositamente progettate per la  certificazione,
                     qualifica  o  collaudo di prodotti sottoposti ad
                     autorizzazione dagli articoli dei  materiali  di
                     armamento;
                 (c) tecnologia specifica di "produzione",
                     anche  se  le apparecchiature con le quali detta
                     tecnologia  e'  usata  non  sono  sottoposte  ad
                     autorizzazione;
                 (d) tecnologia specifica di progettazione di
                     impianti    completi    di    "produzione",   di
                     assemblaggio di componenti in tali impianti,  di
                     funzionamento  di  manutenzione e di riparazione
                     di tali impianti, anche se i  componenti  stessi
                     non sono sottoposti ad autorizzazione;
                 NOTE:
                 1. I sottoparagrafi (a) e (b) del presente
                    paragrafo  comprendono  anche  le apparecchiature
                    seguenti:
                    (a) nitratori di tipo continuo;
                    (b) apparati od apparecchiature di
                        collaudo  centrifugo  aventi  una   qualsiasi
                        delle caratteristiche seguenti:
                        (1) azionati da uno o piu' motori di
                            potenza  nominale  totale maggiore di 298
                            kW (400 CV);
                        (2) in grado di sopportare un carico
                            utile di 113 kg o piu';
                        (3) in grado di esercitare una
                            accelerazione centrifuga di 8 g o piu' su
                            un carico utile di 91 kg o piu';
                    (c) presse di disidratazione;
                    (d) presse a vite appositamente
                        progettate  o  modificate  per   l'estrusione
                        degli esplosivi militari;
                    (e) macchine per il taglio di propellenti
                        estrusi;
                    (f) barilatrici di diametro di 1,85 m o
                        piu'   ed   aventi  capacita'  di  produzione
                        maggiore di 227 Kg;
                    (g) miscelatori ad azione continua per
                        propellenti solidi;
                    (h) mole idrauliche per frantumare o
                        macinare  gli  ingredienti  degli   esplosivi
                        militari;
                    (i) apparecchiature per ottenere sia la
                        sfericita' che l'uniformita' delle particelle
                        della  polvere metallica citata nella nota 1.
                        capoverso  a.  1  dell'ottava  categoria  del
                        presente elenco;
                    (j) convertitori di corrente di
                        convezione  per la conversione delle sostanze
                        enumerate  nella  nota  1.,  capoverso  a.  6
                        dell'ottava categoria del presente elenco.
                 2.
                    (a) Il termine prodotti compresi nel
                        presente  elenco  comprende quanto di seguito
                        indicato:
                    (1) i prodotti non sottoposti  ad  autorizzazione
                    se le
                            concentrazioni sono inferiori a quelle di
                            seguito specificate:
                            (A)  per l'idrazina vedere la
                                 Nota  1.  capoverso  a.  (18)  della
                                 categoria 8a;
                            (B)  per gli "esplosivi militari
                                 ad  alto   potenziale"   vedere   la
                                 categoria 8a;
                        (2) i prodotti non sottoposti ad
                            autorizzazione  se  i parametri risultano
                            inferiori ai limiti tecnici, ovvero:
                            le       apparecchiature       elettriche
                            superconduttrici    non   sottoposte   ad
                            autorizzazione   dalla    categoria    13
                            paragrafo   c   (b),   ed   i   materiali
                            "superconduttori", "conduttori composti",
                            "elettromagneti"    e    "solenoidi    di
                            superconduttori"   non   compresi  fra  i
                            materiali ad alta tecnologia;
                        (3) i combustibili metallici e gli
                            ossidanti    depositati    sotto    forma
                            lamellare  a  partire  dalla  fase vapore
                            (vedi Nota 1.,  capoverso  a.  (2)  della
                            categoria 8a del presente elenco).
                    (b) Il termine prodotti compresi nel
                        presente   elenco  non  comprende  quanto  di
                        seguito indicato:
                        (1) pistole da segnalazione (vedere
                            la categoria 3a);
                        (2) le sostanze non sottoposte ad
                            autorizzazione   dalla   Nota   3.    del
                            paragrafo d. della categoria 1a;
                        (3) dosimetri di controllo delle
                            radiazioni  ad  uso  personale e maschere
                            per la  protezione  da  specifici  rischi
                            industriali (vedere Nota 2. del paragrafo
                            d.  della categoria 1a);
                        (4) acetilene, propano, ossigeno
                            liquido,   difluoroammina  (HNF2),  acido
                            nitrico fumante e polvere di  nitrato  di
                            potassio  (vedere  Nota 7 della categoria
                            8a);
                        (5) motori aeronautici non sottoposti
                            ad autorizzazione dalla categoria 7a;
                        (6) elmetti convenzionali in acciaio
                            non equipaggiati, modificati o progettati
                            per    ricevere    qualsiasi    tipo   di
                            dispositivo accessorio (vedere  Nota  del
                            paragrafo a.  della categoria 13a);
                        (7) apparecchiature equipaggiate con
                            macchinario industriale non sottoposto ad
                            autorizzazione,   quale   macchinari   di
                            rivestimento non specificati  altrove  ed
                            apparecchiature   per   la   fusione   di
                            materiale plastico.
                        (Questo elenco  non  consente  l'esportazione
                        della  tecnologia o di apparati di produzione
                        di armi portatili non antiche, anche se usati
                        per  fabbricare  le  riproduzioni   di   armi
                        portatili antiche).
                 3. Il sottoparagrafo (d) del presente
                    paragrafo  non  comprende  la  tecnologia a scopi
                    civili,   come   quella   per    usi    agricoli,
                    farmaceutici,        sanitari,        zootecnici,
                    ambientali,per il trattamento dei rifiuti  o  per
                    l'industria   alimentare   (vedere  Nota  5.  del
                    paragrafo d. della categoria 1a).
(12/M24 ¶)     c. "Software" come segue:
                 (a)¶ "Software" appositamente progettato o
                      modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o
                      l'"uso" degli equipaggiamenti o  dei  materiali
                      sottoposti   ad   autorizzazione  dal  presente
                      "elenco dei materiali di armamento".
                 (b)¶ Software specifico come segue:
                      (1)¶ "software" appositamente
                           progettato per:
                           (A)¶ modellare, simulare o
                                valutare sistemi d'arma militari;
                           (B)  lo sviluppo, il controllo,
                                la manutenzione o l'aggiornamento  di
                                "software"   integrato   in   sistemi
                                d'arma militari;
                           (C)  modellare o simulare scenari
                                operativi militari non sottoposti  ad
                                autorizzazione dalla categoria 11;
                           (D)  applicazioni di comando,
                                comunicazioni,      controllo      ed
                                informazione (C(elevato 3)I);
                      (2)  "software" destinato a determinare
                           gli   effetti   di    armi    da    guerra
                           convenzionali,    nucleari,   chimiche   o
                           biologiche.
 
                            13a Categoria
(13/000)  13. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI APPOSITAMENTE
              COSTRUITI PER USO MILITARE
(13/M13)      a. Materiali speciali blindati, come segue:
                 (a) elmetti militari;
                 (b) indumenti antibalistici-antiesplosione e
                     loro componenti appositamente progettate.
                 NOTA:
                 Il  sottoparagrafo  (a)  del  presente paragrafo non
                 sottopone ad autorizzazione gli elmetti  di  acciaio
                 di tipo convenzionale non equipaggiati, modificati o
                 progettati    per   ricevere   qualsiasi   tipo   di
                 dispositivo accessorio.
(13/M17 ¶)     b. Altre apparecchiature e materiali e
                 biblioteche   come   segue,   e   loro    componenti
                 appositamente progettati:
                 (a) apparecchi autonomi per immersioni e
                     nuoto subacqueo, come segue:
                     (1) apparecchi a circuito chiuso e
                         semichiuso (a rigenerazione d'aria);
                     (2) componenti appositamente progettati
                         che  permettono  di  dare  ad  apparecchi  a
                         circuito aperto una utilizzazione militare;
                     (3) pezzi esclusivamente progettati per
                         impiego    militare     usati     con     le
                         apparecchiature  autonome  per  immersione e
                         nuoto subacqueo;
                 (b) materiale da costruzione appositamente
                     progettato per l'uso militare;
                 (c) accessori, rivestimenti e trattamenti
                     per    la    soppressione    delle    segnature,
                     appositamente progettate per l'uso militare;
                 (d)¶ materiali, dispositivi e software
                     appositamente  progettato  per  uso militare per
                     ridurre  la  osservazione   di   riflettibilita'
                     radar,   segnatura   ultravioletta/infrarossa  e
                     segnatura acustica (cioe'  tecnologia  furtiva),
                     per esempio:
                     (1) materiali strutturali e rivestimenti
                         per ridurre la reflettivita' radar;
                     (2) rivestimenti, incluse le vernici,
                         appositamente   progettati   per  ridurre  o
                         adattare opportunamente la emissivita' o  la
                         reflettivita'  negli  spettri  a  microonde,
                         infrarosso o ultravioletto con  l'esclusione
                         di  quelli  appositamente  utilizzati per il
                         controllo termico dei satelliti;
                     (3) software appositamente progettato o
                         basi di dati per le analisi della  riduzione
                         della segnatura;
                     (4) sistemi appositamente progettati per
                         la misura della sezione radar.
                 (e) biblioteche (basi di dati tecnici
                     parametrici)  appositamente progettate per l'uso
                     militare con i  materiali  di  cui  al  presente
                     elenco;
                     NOTA TECNICA:
                     Ai  fini  del presente sottoparagrafo il termine
                     "biblioteca" (base di dati tecnici  parametrici)
                     significa   una   collezione   di   informazioni
                     tecniche   a   carattere   militare    la    cui
                     consultazione    permette    di   aumentare   le
                     prestazioni   dei   materiali   o   dei  sistemi
                     militari.
                 (f) materiali del genio appositamente
                     progettati   per   l'impiego    in    zona    di
                     combattimento;
                 (g) "Robots", controllori di "robots" e
                     "attuatori  finali"  di "robots", che presentano
                     una delle seguenti caratteristiche:
                     (1) appositamente progettati per
                         applicazioni militari;
                     (2) dotati di mezzi di protezione dei
                         collegamenti idraulici  contro  perforazioni
                         prodotte dall'esterno provocate da frammenti
                         balistici     (per     es.:    sistemi    di
                         autosigillatura dei collegamenti  idraulici)
                         e  progettati  per l'uso di fluidi idraulici
                         con punti di infiammabilita' superiore  agli
                         839 K (566(gradi) C);
                     (3) in grado di funzionare a quote
                         superiori ai 30.000 m;
                     (4) appositamente progettati e previsti
                         per  funzionare  in un ambiente investito da
                         impulsi  elettromagnetici  o  con  capacita'
                         nominale per tale ambiente;
                 (h) Impianti generatori di potenza o di
                     propulsione    appositamente    progettati   per
                     l'impiego con reattori nucleari militari.
(13/M20)      c. Apparecchiature criogeniche e a
                 "superconduttori", come segue,  loro  componenti  ed
                 accessori appositamente progettati:
                 (a) apparecchiature appositamente progettate
                     o  configurate  per essere installate a bordo di
                     veicoli  per  applicazioni  militari  terrestri,
                     navali,  aeronautiche  o  spaziali,  in grado di
                     funzionare durante  il  moto  e  di  produrre  o
                     mantenere   temperature   inferiori   a   103  K
                     (-170(gradi) C);
                     NOTA:
                     il presente sottoparagrafo comprende  i  sistemi
                     mobili  contenenti  o  utilizzanti  accessori  o
                     componenti   fabbricati   con   materiali    non
                     metallici o non conduttori di elettricita', come
                     le materie plastiche o i materiali impregnati di
                     resine epossidiche.
                 (b) apparecchiature elettriche a
                     "superconduttori"     (macchine     rotanti    e
                     trasformatori),   appositamente   progettate   o
                     configurate  per  essere  installate  a bordo di
                     veicoli  per  applicazioni  militari  terrestri,
                     navali,  aeronautiche o spaziali, ed in grado di
                     funzionare durante il moto, con l'esclusione dei
                     generatori omopolari ibridi di corrente continua
                     con armature metalliche normali ad un solo  polo
                     ruotante  in  un  campo magnetico prodotto dalle
                     bobine superconduttrici, a condizione che queste
                     bobine    rappresentino    il    solo   elemento
                     superconduttore del generatore.
 
DEFINIZIONE  DEI  TERMINI  USATI  NELLA  PRESENTE   LISTA   MATERIALI
D'ARMAMENTO
 
INDICE DI            DEFINIZIONI
ARTICOLO
 
    M08       "Adattato per essere utilizzato in caso di guerra"
              La  definizione "adattato per essere utilizzato in caso
              di  guerra"  sta  ad  indicare  qualsiasi  modifica   o
              selezione  (che  consiste  ad esempio nel modificare la
              purezza, la durata di conservazione, la  virulenza,  le
              caratteristiche   di   dispersione   o   la  resistenza
              all'irradiazione   UV)   effettuata   per    accrescere
              l'efficacia  degli  effetti  distruttivi prodotti sulle
              persone,  gli   animali   o   le   coltivazioni   dalla
              degradazione di materiali o dell'ambiente.
    M08       "Additivo"
              Il   termine   "additivo"   sta  ad  indicare  prodotti
              impiegati nella formula di un esplosivo per migliorarne
              la qualita'.
    M07       "Agenti antisommossa"
              I termini "agenti antisommossa" stanno ad indicare  gas
              che  provocano  nell'uomo irritazioni o una incapacita'
              fisica temporanea che scompaiono nello spazio di alcuni
              minuti dal termine dell'esposizione ai gas.
    M07       "Anticorpo anti-diotipico"
              I termini "anticorpo anti-diotipico" stanno ad indicare
              un anticorpo che  si  fissa  agli  specifici  siti  del
              legame antigene specifico di altri anticorpi.
    M07       "Anticorpo monoclonale"
              I  termini  "anticorpo  monoclonale" stanno ad indicare
              una proteina che  si  fissa  al  sito  antigene  ed  e'
              prodotta da un singolo clone di cellule.
    M07       "Anticorpo policlonale"
              I  termini  "anticorpo  policlonale" sta ad indicare un
              insieme  di  proteine  che  si  fissa  ad  un  antigene
              specifico ed e' prodotto da parecchi cloni di cellule.
    NGT       "Assistenza tecnica"
              I  termini  "assistenza tecnica" stanno ad indicare una
              assistenza che puo' rivestire le forme seguenti:
              addestramento,   comportamento   pratico,   formazione,
              conoscenze applicate, servizi di consulenza.
              N.B.:   l'"assistenza   tecnica"   puo'   implicare  un
              trasferimento di "documentazione tecnica".
    M07       "Biocatalizzatore"
              Il  termine  "biocatalizzatore"  sta  ad  indicare   un
              "enzima" o un altro composto biologico che si lega agli
              agenti C e ne accelera la degradazione.
              N.B. Il termine enzima sta ad indicare una sostanza che
              funge  da  "biocatalizzatore"  per  specifiche reazioni
              chimiche o biochimiche.
    M07       "Biopolimero"
              Il termine "biopolimero" sta ad  indicare  le  seguenti
              macromolecole biologiche:
              a. "enzimi";
              b. anticorpi "monoclonali", "policlonali" o
                 "anti-idiotipici";
              c. "recettori" appositamente progettati o
                 trattati.
    NGT       "Sviluppo"
              Il termine "sviluppo" indica una operazione collegata a
              tutte  le  tappe  che  precedono la produzione in serie
              come   ad    esempio    progettazione,    ricerca    di
              progettazione,  analisi  di  progettazione, concetti di
              progettazione, assemblaggio e  collaudo  di  prototipi,
              piani  di  produzione  pilota,  dati  di progettazione,
              processo di trasformazione dei dati di progettazione in
              un   prodotto;   progettazione    di    configurazione,
              progettazione di integrazione, piani.
    NGT       "Dominio pubblico"
              Nel  quadro  del  presente elenco i termini "di dominio
              pubblico"  si  applicano   alla   "tecnologia"   o   al
              "software" divulgati senza alcuna restrizione alla loro
              ulteriore diffusione.
              N.B.:  le  restrizioni che derivano dal "copyright" non
              impediscono alla "tecnologia" o al "software" di essere
              considerati di "dominio pubblico".
    NGT       "Documentazione tecnica"
              I termini "documentazione tecnica"  indicano  dati  che
              possono  presentarsi  sotto  forma di programmi, piano,
              diagrammi,  bozzetti,  formule,   tabelle   disegni   e
              specifiche  di ingegneria, manuali e istruzioni scritti
              o registrati su supporti  o  dispositivi  come  ad  es.
              dischi, nastri magnetici, memorie di sola lettura.
    M17       "Attuatori finali"
              I termini "attuatori finali" indicano dispositivi quali
              ad  esempio le pinze, gli "utensili attivi" e qualsiasi
              altro   utensile   fissato   sulla   lastra   di   base
              all'estremita' del (dei) braccio di manipolazione di un
              "robot".
    M08       "Esplosivi militari ad alto potenziale"
              I  termini  "esplosivi  militari  ad  alto  potenziale"
              indicano sostanze o miscele di sostanze solide, liquide
              o gassose che, utilizzate come cariche  di  innesto  di
              "booster"  o  cariche  principali  in  teste esplosive,
              dispositivi  di  demolizione  ed   altre   applicazioni
              militari, servono per la detonazione.
    M07       "Gas lacrimogeni"
              I  termini "gas lacrimogeni" indicano gas che producono
              effetti temporaneamente irritanti o  di  inabilitazione
              che  scompaiono  entro  pochi  minuti  dalla  rimozione
              all'esposizione.
    M23       "Laser"
              Il  termine  "laser" indica un insieme di componenti in
              grado  di  produrre  nel  tempo  e  nello  spazio  luce
              coerente   amplificata   per   emissione  stimolata  di
              radiazione.
TUTTI GLI     "Software"
ARTICOLI      Il termine "software" indica una raccolta di
              uno o piu' programmi"  o  "microprogrammi"  fissati  su
              qualsiasi supporto di espressione materiale.
    NGT       "Necessaria"
              Nel  modo  in  cui  e'  applicato alla "tecnologia", si
              riferisce soltanto a quella  porzione  di  "tecnologia"
              particolarmente  responsabile  del raggiungimento o del
              superamento di livelli di prestazione, caratteristica o
              funzione    sottoposti    ad    autorizzazione.    Tale
              "tecnologia"   "necessaria  puo'  essere  condivisa  da
              prodotti differenti.
    M08       "Precursori"
              Specialita' chimiche impiegate nella  fabbricazione  di
              esplosivi militari.
    M18       "Produzione"
              Comprende    la    progettazione,    lo    studio,   la
              fabbricazione, il collaudo ed il controllo.
    NGT       "Produzione"
              Comprendetutti gli stadi di produzione quali:
              - ingegneria del prodotto;
              - fabbricazione;
              - integrazione;
              - assemblaggio (montaggio);
              - ispezione;
              - collaudo;
              - assicurazione qualita';
    M08       "Prodotto pirotecnico militare"
              Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi
              che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a
              velocita'  controllata  generatrice  di   energia   per
              produrre  intervalli precisi o quantita' determinate di
              calore, di  rumore  o  di  radiazioni  infrarosse.    I
              prodotti  piroforici  sono  un  sottogruppo di prodotti
              pirotecnici che non  contengono  ossidanti  ma  che  si
              infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.
    M03       "Proiettile convenzionale non guidato"
              Designa i proiettili che non contengono:
              a. teste di guerra direzionali, comprendenti
                 teste  di  guerra  che  utilizzano l'innesco in piu'
                 punti    per     ottenere     caratteristiche     di
                 esplosione/frammentazione concentrate;
              b. sottomunizioni o capacita' di portare
                 sottomunizioni;
              c. esplosivi combustibile-aria;
              d. dispositivi in grado di aumentare la
                 portata o la velocita' di impatto;
              e. capacita' di penetrazione delle blindature
                 per energia cinetica;
              f. guida in volo;
              g. guida terminale;
    M08       "Propellenti militari"
              Sostanze  o  miscele  di  sostanze  solide,  liquide  o
              gassose, utilizzate per la propulsione di proiettili  e
              di  missili  o  per  la  produzione di gas per azionare
              dispositivi  ausiliari  di   apparecchiature   militari
              sottoposte   ad  autorizzazione  che  quando  innescate
              bruciano o deflagrano per produrre quantita' di gas  in
              grado   di   effettuare   un   lavoro   ma  nella  loro
              applicazione queste quantita' non devono passare  dallo
              stadio di deflagrazione a quello di detonazione.
    M23       "Qualificato per impiego spaziale"
              Dispositivi  progettati,  fabbricati  e controllati per
              corrispondere    alle    caratteristiche    elettriche,
              meccaniche  e  ambientali necessarie per il lancio e lo
              spiegamento di satelliti o di sistemi di volo  ad  alta
              quota che operano ad altitudine di 100 Km o piu'.
    M07       "Recettore"
              Struttura  macromolecolare  biologica in grado di unire
              legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni
              fisiologiche.
    NGT       "Ricerca scientifica di base"
              Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente
              per   acquisire   nuove   conoscenze    dei    principi
              fondamentali  di  fenomeni  e di fatti osservabili, non
              principalmente  orientati  verso  obbiettivi  o   scopi
              specifici o pratici.
    M17       "Robot"
              Meccanismo  di  manipolazione  del  tipo  a traiettoria
              continua o punta a punto che puo' utilizzare  "sensori"
              ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
              a. in grado di eseguire piu' funzioni;
              b. in grado di posizionare od orientare
                 materiali,  pezzi,  utensili  o dispositivi speciali
                 tramite    movimenti    variabili    nello    spazio
                 tridimensionale;
              c. avente tre o piu' dispositivi di
                 asservimento  ad anello chiuso od aperto (compresi i
                 motori passo passo);
              d. dotato di "programmabilita' accessibile
                 all'utente"  usando  il  metodo   di   apprendimento
                 (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico
                 che puo' essere un controllore logico programmabile,
                 ad esempio senza intervento meccanico.
              N.B.:
              La   definizione   sopra   riportata  non  comprende  i
              dispositivi seguenti:
              a. meccanismi di manipolazione a comando
                 esclusivamente  manuale  o   controllabili   tramite
                 telecomando;
              b. meccanismi di manipolazione a sequenza
                 fissa,  cioe'  dispositivi  che  si  muovono in modo
                 automatizzato    funzionanti    secondo    movimenti
                 programmati   secondo   movimenti   programmati  con
                 limitazione meccanica. I movimenti programmati  sono
                 limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine e
                 camme.  La  sequenza dei movimenti e la scelta delle
                 traiettorie o degli  angoli  non  sono  variabili  o
                 modificabili  con  mezzi  meccanici,  elettronici od
                 elettrici;
              c. meccanismi di manipolazione a sequenza
                 variabile   e   a   regolazione   meccanica,   cioe'
                 dispositivi  mobili  automatizzati  i  cui movimenti
                 sono  programmati   e   delimitati   tramite   mezzi
                 meccanici.  I  movimenti programmati sono delimitati
                 meccanicamente da mezzi fissi  ma  regolabili  quali
                 spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta
                 delle  traiettorie o degli angoli sono variabili nel
                 quadro   della   configurazione   programmata.    La
                 variazione   o  le  modifiche  della  configurazione
                 programmata (ad esempio cambi di spine o  scambi  di
                 camme)   su  uno  o  piu'  assi  di  movimento  sono
                 realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;
              d. meccanismi di manipolazione a sequenza
                 variabile non servoassistiti, cioe' dispositivi  che
                 si   muovono   in  modo  automatizzato,  funzionanti
                 secondo      movimenti      programmati      fissati
                 meccanicamente.  Il  programma  e'  variabile, ma la
                 sequenza  e'  attivata  solo,  dal  segnale  binario
                 proveniente  solo dai dispositivi elettrici binari o
                 dai fermi regolabili fissati meccanicamente;
              e. carrelli gru a piattaforma definiti come
                 sistemi di manipolazione  funzionanti  a  coordinate
                 cartesiane,  costruiti  come  parte integrale di una
                 cortina    verticale    di     scompartimenti     di
                 immagazzinamento   e   progettati  per  accedere  al
                 contenuto degli scompartimenti per  immagazzinare  o
                 prelevare.
    M08       "Stabilizzanti"
              Sostanze  impiegate  nella formulazione di un esplosivo
              al fine di migliorarne la durata della conservazione.
    M20       "Superconduttori"
              Materiali,  metalli,  leghe  e  composti  che   possono
              perdere   tutta  la  resistenza  elettrica  (cioe'  che
              possono   raggiungere   una   conduttivita'   elettrica
              infinita   e  trasportare  grandissime  correnti  senza
              produrre calore per effetto Joule).
              N.B.:
              Lo  stato  "superconduttore"   di   un   materiale   e'
              caratterizzato  per  ogni materiale da una "temperatura
              critica", un campo magnetico critico, che  e'  funzione
              della   temperatura,   e  una  intensita'  di  corrente
              critica, che e' funzione sia del  campo  magnetico  che
              della temperatura.
    NGT       "Tecnologia"
              Informazioni  specifiche  necessarie  allo  "sviluppo",
              "produzione",  o  "utilizzazione"   di   un   prodotto.
              L'informazione  puo'  rivestire  la  forma sia di "dati
              tecnici" che di  "assistenza  tecnica".  La  tecnologia
              sottoposta  ad  autorizzazione  e'  definita nella Nota
              Generale della Tecnologia e nella Lista Industriale.
    NGT       "Utilizzazione"
              Comprende:
              - impiego;
              - installazione (incluso installazione in sito);
              - manutenzione (verifiche);
              - revisione e ammodernamento.
    M07       "Vettori di espressione"
              Portatori  (cioe'  plasmidi  o  virus)  utilizzati  per
              introdurre materiale genetico in cellule ospiti.
    M04       "Apparecchiature per la produzione"
              Per  "apparecchiature  per la produzione" si intendono:
              utensili, sagome, maschere, mandrini, stampi,  matrici,
              attrezzi,  meccanismi  di allineamento, apparecchiature
              di  collaudo,  altri  macchinari  e  loro   componenti,
              limitatamente   a  quelli  appositamente  progettati  o
              modificati per lo "sviluppo" o per una o piu'  fasi  di
              "produzione".
    M04       "Mezzi di produzione"
              Per    "mezzi    di   produzione"   si   intendono   le
              apparecchiature   e   loro   "software"   appositamente
              progettato integrati negli impianti per lo "sviluppo" o
              per una o piu' fasi della "produzione".
                      DEFINIZIONI INFORMATICHE
"Calcolatore analogico"
Apparecchiatura  in  grado,  sotto  forma  di  una  o  piu' variabili
continue di:
(a) accettare dati;
(b) trattare dati;
(c) fornire l'uscita di dati.
"Calcolatore ibrido"
Apparecchiatura in grado di:
(a) accettare dati;
(b) trattare dati sia in rappresentazione analogica che numerica;
(c) fornire l'uscita di dati.
"Calcolatore numerico"
Apparecchiatura in  grado,  sotto  forma  di  una  o  piu'  variabili
discrete di:
(a) accettare dati;
(b) immagazzinare dati o istruzioni in dispositivi di
    memoria fissi o modificabili (con riscrittura);
(c) trattare dati mediante una sequenza immagazzinata di
    istruzioni modificabili;
(d) fornire l'uscita di dati.
N.B. :
Le  modifiche  della sequenza immagazzinata di istruzioni comprendono
la sostituzione di dispositivi di memorie fisse, ma non  la  modifica
materiale del cablaggio o delle interconnessioni.
"Materiale collegato"
Materiali  "integrati",  "incorporati"  o  "associati"  a calcolatori
elettronici, come segue:
(a) materiali per l'interconnessione di "calcolatori
    analogici" con "calcolatori numerici";
(b) materiali per l'interconnessione di "calcolatori
    numerici";
(c) materiali per il collegamento di interfacce di
    calcolatori elettronici a "reti locali" o "reti estese";
(d) unita' di controllo di comunicazioni;
(e) altre unita' di controllo ingresso/uscita (I/O);
(f) materiali di registrazione o di riproduzione per i quali
    l'articolo 1572 rinvia all'articolo 1565;
(g) video;
(h) altre apparecchiature periferiche.
N.B. :
I  "materiali  collegati"  contenenti  un   calcolatore   elettronico
"integrato"   o  "incorporato"  ma  sprovvisti  di  "programmabilita'
accessibile all'utente" non ricadono nella definizione di calcolatore
elettronico.
"Software"
Raccolta di uno o piu'  "programmi"  o  "microprogrammi"  fissato  su
qualsiasi supporto di espressione materiale.
"Software applicativo"
"Software" non risultante dalla definizione di nessun'altra categoria
di "software".
"Software appositamente progettato"
Minimo  di  "sistema  operativo",  di  "sistema  di  diagnostica", di
"sistema di manutenzione" e di "software applicativo" che deve essere
eseguito  su  una  apparecchiatura   particolare   affinche'   questa
apparecchiatura  compia la funzione per la quale e' stata progettata.
Per fare compiere la  stessa  funzione  ad  un'altra  apparecchiatura
incompatibile, occorre:
(a) modificare questo "software";
(b) aggiungere altri "programmi".
"Assieme"
Insieme  di  componenti  elettronici  (cioe'  elementi  di  circuiti,
componenti discreti, circuiti integrati, ecc.)  collegati assieme per
realizzare una o piu' funzioni specifiche, sostituibili come  entita'
normalmente smontabili.