Art. 2. Estensione dei casi di elargizione 1. Nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (a) , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'elargizione e' corrisposta altresi' in favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera a) (a) , subiscono il danno in conseguenza dell'attivita' svolta nell'ambito di una associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive.". (( 1-bis. Per i casi previsti dall'articolo 1 e dal presente )) (( articolo l'elargizione e' concessa per eventi verificatisi )) (( successivamente alla data di entrata in vigore del )) (( decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (a). )) (( )) 1-ter. (( Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 )) (( dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 18 febbraio 1992, n. 172 (a), le parole: "lire 500 )) (( milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.000 milioni". )) ______ (a) Per il testo vigente dell'art. 1 del D.L. n. 419/1991 si veda la nota (a) all'art. 1; l'art. 2 del medesimo decreto (entrato in vigore il 2 gennaio 1992), come sopra modificato, e' cosi' formulato: "Art. 2 ( Ammontare dell'elargizione) . - 1. L'elargizione e' corrisposta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire (( 1.000 milioni. )) Qualora piu' domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non puo' superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni. 2. L'elargizione e' esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche".