Art. 2.
                 Estensione dei casi di elargizione
 
  1. Nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre  1991,
n.  419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n.  172  (a)  ,  e'  aggiunto,  in   fine,   il   seguente   periodo:
"L'elargizione  e'  corrisposta altresi' in favore di coloro che, pur
in assenza delle richieste di cui  al  comma  2,  lettera  a)  (a)  ,
subiscono  il  danno in conseguenza dell'attivita' svolta nell'ambito
di una associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello
di prestare assistenza  e  solidarieta'  a  soggetti  danneggiati  da
attivita' estorsive.".
(( 1-bis. Per i casi previsti dall'articolo 1 e dal presente       ))
(( articolo l'elargizione e' concessa per eventi verificatisi      ))
(( successivamente alla data di entrata in vigore del              ))
(( decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con         ))
(( modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (a).        ))
(( )) 1-ter. (( Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 31    ))
(( dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 18 febbraio 1992, n. 172 (a), le parole: "lire 500        ))
(( milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.000 milioni".  ))
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             (a)  Per  il  testo  vigente  dell'art.  1  del  D.L. n.
          419/1991 si veda la nota  (a)  all'art.  1;  l'art.  2  del
          medesimo  decreto  (entrato  in  vigore il 2 gennaio 1992),
          come sopra modificato, e' cosi' formulato:
             "Art.  2  (   Ammontare   dell'elargizione)   .   -   1.
          L'elargizione  e' corrisposta in misura non superiore al 70
          per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore
          a lire (( 1.000  milioni.  ))  Qualora  piu'  domande,  per
          eventi  diversi,  relative  ad  uno  stesso soggetto, siano
          proposte nel corso di un  triennio,  l'importo  complessivo
          delle  elargizioni  non puo' superare nel triennio la somma
          di lire 3.000 milioni.
             2. L'elargizione e' esente dal pagamento  delle  imposte
          sui   redditi   delle   persone  fisiche  e  delle  persone
          giuridiche".