Art. 3. Modalita' e termini della domanda 1. Nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (a), e' aggiunto il seguente periodo: "La domanda puo' essere altresi' presentata, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive.". 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (a), come modificato dal comma 1, e sono disciplinate le modalita' per la relativa tenuta. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b), per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non e' richiesto il previo parere del Consiglio di Stato. ______ (a) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 419/1991, come sopra modificato, il seguente: "Art. 3 ( Modalita' e termini per la domanda ). - 1. L'elargizione e' concessa a domanda. 2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (( La domanda puo' essere altresi' presentata, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. )) 3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo". (b) Il comma 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) stabilisce che i regolamenti di cui ai commi precedenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .