Art. 3.
                  Modalita' e termini della domanda
 
  1. Nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre  1991,
n.  419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172 (a), e' aggiunto il seguente periodo: "La domanda puo'  essere
altresi'  presentata,  per il tramite del legale rappresentante e con
il  consenso  dell'interessato,  da  associazioni  od  organizzazioni
iscritte  in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra
i propri  scopi  quello  di  prestare  assistenza  e  solidarieta'  a
soggetti danneggiati da attivita' estorsive.".
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  di  concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sono determinate le condizioni e i requisiti  per
l'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  2  dell'articolo 3 del
decreto-legge   31   dicembre   1991,   n.   419,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio  1992,  n.  172  (a), come
modificato dal comma 1, e  sono  disciplinate  le  modalita'  per  la
relativa tenuta. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma
4,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400 (b), per l'emanazione del
decreto di cui al presente comma non e' richiesto  il  previo  parere
del Consiglio di Stato.
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             (a)  Il  testo  dell'art.  3  del D.L. n. 419/1991, come
          sopra modificato, il seguente:
             "Art. 3 ( Modalita' e termini per la  domanda  ).  -  1.
          L'elargizione e' concessa a domanda.
             2.  La  domanda  puo' essere presentata dall'interessato
          ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio  nazionale
          del   relativo   ordine   professionale   o  da  una  delle
          associazioni  nazionali  di  categoria  rappresentate   nel
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro.  (( La
          domanda puo' essere altresi' presentata, per il tramite del
          legale rappresentante e con il  consenso  dell'interessato,
          da  associazioni  od  organizzazioni  iscritte  in apposito
          elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi  tra  i  propri
          scopi  quello  di  prestare  assistenza  e  solidarieta'  a
          soggetti danneggiati da attivita' estorsive. ))
             3. La domanda  di  cui  ai  commi  1  e  2  deve  essere
          presentata,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine di
          centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo".
             (b) Il comma 4 dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri)  stabilisce  che  i
          regolamenti  di  cui  ai commi precedenti debbano recare la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale .