Art. 4. Concessione dell'elargizione 1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (a), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera la somma liquidata o che puo' essere liquidata dalla societa' assicuratrice, l'elargizione e' concessa per la sola quota eccedente."; b) nel comma 4, sono soppresse le parole: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (b) "; nello stesso comma le parole: "Nel caso di piu' soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento del contributo e di ogni singolo rateo"; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: " 4-bis . Prima della definizione del procedimento di elargizione puo' essere disposta, in una o piu' soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4.". ______ (a) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 419/1991, come sopra modificato, e' il seguente: "Art. 4 (Criteri di concessione e di liquidazione). - 1. La concessione dell'elargizione e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalita', dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresi' l'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575. 2. L'elargizione di cui al presente decreto e' corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera la somma liquidata o che puo' essere liquidata dalla societa' assicuratrice, l'elargizione e' concessa per la sola quota eccedente. 4. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, puo' essere liquidata in una o piu' soluzioni. Il pagamento del contributo e di ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme gia' corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei gia' riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione e' revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato. 4-bis. Prima della definizione del procedimento di elargizione puo' essere disposta, in una o piu' soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'art. 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4. 5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione e' altresi' revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'art. 1". Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il D.L. n. 419/1991, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 49 del 28 febbraio 1992. (b) Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 302/1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), la cui applicazione restava ferma secondo l'antecedente stesura del comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 419/1991, prevede che: "Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorche' non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa".