Art. 4.
                    Concessione dell'elargizione
  1. All'articolo 4 del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172
(a), sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 3. In caso di copertura  assicurativa,  se  l'importo  del  danno
supera  la somma liquidata o che puo' essere liquidata dalla societa'
assicuratrice,  l'elargizione  e'  concessa   per   la   sola   quota
eccedente.";
    b)  nel comma 4, sono soppresse le parole: "Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20  ottobre  1990,  n.
302 (b) "; nello stesso comma le parole: "Nel caso di piu' soluzioni,
il  pagamento  di ogni singolo rateo" sono sostituite dalle seguenti:
"Il pagamento del contributo e di ogni singolo rateo";
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  " 4-bis . Prima della definizione del procedimento  di  elargizione
puo'  essere  disposta, in una o piu' soluzioni, la corresponsione di
una  provvisionale  pari  al  cinquanta  per   cento   dell'ammontare
complessivo  dell'elargizione,  secondo  le  modalita'  indicate  nel
decreto di cui all'articolo 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei  e
per  l'eventuale  ripetizione  di  quanto  erogato  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 4.".
______
             (a) Il testo dell'art. 4  del  D.L.  n.  419/1991,  come
          sopra modificato, e' il seguente:
             "Art. 4 (Criteri di concessione e di liquidazione). - 1.
          La concessione dell'elargizione e' disposta con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3. La  proposta  deve
          dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno
          patrimoniale,  del  rapporto  di  causalita',  dei  singoli
          presupposti positivi  e  negativi  stabiliti  dal  presente
          decreto    e   dell'ammontare   del   danno   patrimoniale,
          dettagliatamente  documentato.  Si  applicano,  in   quanto
          compatibili,  le  disposizioni  degli  articoli  7, 10 e 13
          della legge 20 ottobre 1990, n. 302.  Si  applica  altresi'
          l'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575.
             2.   L'elargizione   di   cui  al  presente  decreto  e'
          corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti  in
          applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
   3.  In  caso  di  copertura  assicurativa,  se l'importo del danno
supera la somma liquidata o che puo' essere liquidata dalla  societa'
assicuratrice, l'elargizione e' concessa per la sola quota eccedente.
             4.   L'elargizione,   una   volta  determinata  nel  suo
          ammontare, puo' essere liquidata in una o  piu'  soluzioni.
          Il  pagamento  del  contributo e di ogni singolo rateo deve
          essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato
          di idonea documentazione comprovante l'impiego delle  somme
          gia'  corrisposte  per  il  ripristino dei beni distrutti o
          danneggiati. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma
          4,  ultimo  periodo,  della legge 20 ottobre 1990, n.  302,
          qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione,
          l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei gia' riscossi
          nel  ripristino  dei  beni  distrutti  o  danneggiati,   la
          concessione      dell'elargizione     e'     revocata     e
          l'amministrazione ha diritto all'immediata  ripetizione  di
          quanto erogato.
   4-bis.  Prima  della  definizione  del procedimento di elargizione
puo' essere disposta, in una o piu' soluzioni, la  corresponsione  di
una   provvisionale   pari  al  cinquanta  per  cento  dell'ammontare
complessivo  dell'elargizione,  secondo  le  modalita'  indicate  nel
decreto  di cui all'art. 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per
l'eventuale  ripetizione  di   quanto   erogato   si   applicano   le
disposizioni di cui al comma 4.
             5.  Oltre  a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto
          previsto dall'art. 7 della legge 20 ottobre 1990,  n.  302,
          la  concessione  dell'elargizione  e'  altresi'  revocata e
          l'amministrazione ha diritto  alla  ripetizione  di  quanto
          erogato   se   si   accerta  l'insussistenza  dei  relativi
          presupposti, ivi compresa  la  permanenza,  nel  corso  del
          triennio  successivo  al  provvedimento di concessione, del
          rifiuto o della mancata adesione alla  richiesta  estorsiva
          di cui al comma 1 dell'art. 1".
             Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo
          soprariportato,  consultare il D.L. n. 419/1991, coordinato
          con la legge  di  conversione,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale n. 49 del 28 febbraio 1992.
             (b)  Il  comma  3  dell'art.  7  della legge n. 302/1990
          (Norme a  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della
          criminalita'  organizzata),  la  cui  applicazione  restava
          ferma secondo l'antecedente stesura del comma 4 dell'art. 4
          del D.L.  n.  419/1991,  prevede  che:  "Ove  si  giunga  a
          decisione  positiva  per  il  conferimento  di benefici, in
          assenza di sentenza, ancorche' non definitiva, i competenti
          organi possono  disporre,  su  istanza  degli  interessati,
          esclusivamente  la  corresponsione  dell'assegno vitalizio,
          nei casi previsti dalla presente legge  e  previa  espressa
          opzione,   ovvero,   nei   casi  di  elargizione  in  unica
          soluzione,  una  provvisionale  pari  al   20   per   cento
          dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa".