Art. 4-bis.
                       Sospensione di termini
(( 1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui        ))
(( interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista            ))
(( dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,     ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. ))
(( 172 (a), come  modificato  dal  presente  decreto,  i  termini  ))
(( di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento     ))
(( lesivo, degli adempimenti fiscali, amministrativi e per il      ))
(( pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonche' di   ))
(( ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati      ))
(( dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.     ))
(( 2. Sono altresi' sospesi, per la medesima durata di trecento    ))
(( giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e  ))
(( convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze ))
(( da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o   ))
(( che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.        ))
(( 3. Sono sospesi per la medesima durata di trecento giorni       ))
(( l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i      ))
(( termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ))
(( ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.              ))
(( 4. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale             ))
(( irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza  ))
(( dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal    ))
(( presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle         ))
(( obbligazioni di cui al comma 1 e della scadenza dei termini di  ))
(( cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.             ))
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             (a) Per  il  testo  vigente  dell'art.  1  del  D.L.  n.
          419/1991 si veda la nota (a) all'art. 1.