Art. 5. Riservatezza degli atti (( 1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre )) (( 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 )) (( febbraio 1992, n. 172 (a), e' sostituito dal seguente: )) (( "5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi )) (( uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le )) (( procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione del )) (( Fondo sono altresi' tenuti ad assicurare, mediante intese con )) (( gli ordini professionali e le associazioni nazionali di )) (( categoria rappresentate nel Consiglio nazionale della economia )) (( e del lavoro, nonche' con le associazioni od organizzazioni )) (( indicate nell'articolo 3, comma 2 (a), anche presso i relativi )) (( uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e )) (( delle procedure di elargizione". )) _______ (a) Per il testo vigente dell'art. 3 del D.L. n. 419/1991 si veda la nota (a) all'art. 3; l'art. 5 del medesimo decreto, come sopra modificato, e' cosi' formulato: "Art. 5 (Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione). - 1. E' istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un 'Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione' di seguito denominato 'Fondo'. 2. Il Fondo e' amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui e' sottoposta la relativa attivita', e' istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalita' previste dal presente decreto. 3. Il comitato di cui al comma 2 e' presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed e' composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonche' da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione. 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia (v. il D.M. 12 agosto 1992, n. 396, n.d.r.), sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalita' per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non e' richiesto il previo parere del Consiglio di Stato. 5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione del Fondo sono altresi' tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonche' con le associazioni od organizzazioni indicate nell'art. 3, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione". Il comma 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), soprarichiamato, stabilisce che i regolamenti di cui ai commi precedenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.