Art. 5.
                       Riservatezza degli atti
(( 1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre     ))
(( 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18     ))
(( febbraio 1992, n. 172    (a),    e' sostituito dal seguente:    ))
(( "5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi    ))
(( uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le ))
(( procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione del ))
(( Fondo sono altresi' tenuti ad assicurare, mediante intese con   ))
(( gli ordini professionali e le associazioni nazionali di         ))
(( categoria rappresentate nel Consiglio nazionale della economia  ))
(( e del lavoro, nonche' con le associazioni od organizzazioni     ))
(( indicate nell'articolo 3, comma 2 (a), anche presso i relativi  ))
(( uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e ))
(( delle procedure di elargizione".                                ))
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             (a) Per  il  testo  vigente  dell'art.  3  del  D.L.  n.
          419/1991  si  veda  la  nota  (a)  all'art. 3; l'art. 5 del
          medesimo  decreto,  come   sopra   modificato,   e'   cosi'
          formulato:
             "Art.   5   (Fondo   di   solidarieta'  per  le  vittime
          dell'estorsione).   - 1.  E'  istituito  presso  l'Istituto
          nazionale delle assicurazioni un 'Fondo di solidarieta' per
          le vittime dell'estorsione' di seguito denominato 'Fondo'.
             2.  Il  Fondo  e'  amministrato,  sotto la vigilanza del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          dall'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni  a mezzo del
          proprio consiglio di amministrazione.  Presso  il  medesimo
          Istituto,  fermi  restando  gli  ordinari  controlli cui e'
          sottoposta la relativa attivita', e' istituito un  comitato
          avente  compiti consultivi, propositivi e di verifica della
          rispondenza  della  gestione  del  Fondo   alle   finalita'
          previste dal presente decreto.
             3.  Il  comitato  di  cui  al  comma 2 e' presieduto dal
          presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in
          sua vece dal direttore ed e' composto da un  rappresentante
          per  ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e
          di grazia e giustizia, nonche' da tre componenti,  nominati
          annualmente  dal  Consiglio  nazionale  dell'economia e del
          lavoro su  designazione  delle  associazioni  nazionali  di
          categoria  in  esso rappresentate, assicurando il principio
          della rotazione.
             4.  Con  decreto  del   Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato,  di concerto con i Ministri
          del tesoro, delle  finanze,  dell'interno  e  di  grazia  e
          giustizia (v. il D.M. 12 agosto 1992, n. 396, n.d.r.), sono
          disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, le
          modalita' per la gestione del Fondo e per la concessione  e
          la  liquidazione  delle elargizioni, secondo criteri idonei
          ad  assicurare  la  speditezza del procedimento e la tutela
          della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare
          nei casi di domanda inoltrata dal consiglio  nazionale  del
          relativo   ordine   professionale   o   da  un'associazione
          nazionale  di  categoria.  Con  il  medesimo  decreto  sono
          altresi'  stabiliti  i  criteri  per  la liquidazione delle
          elargizioni in misura proporzionale.  In  deroga  a  quanto
          stabilito  dall'art.  17,  comma  4,  della legge 23 agosto
          1988, n. 400,  per  l'emanazione  del  decreto  di  cui  al
          presente  comma  non  e'  richiesto  il  previo  parere del
          Consiglio di Stato.
   5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici
sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di
elargizione.  Gli  organi  preposti  alla  gestione  del  Fondo  sono
altresi'  tenuti  ad  assicurare,  mediante  intese  con  gli  ordini
professionali e le associazioni nazionali di categoria  rappresentate
nel  Consiglio  nazionale  dell'economia e del lavoro, nonche' con le
associazioni od organizzazioni indicate nell'art. 3, comma  2,  anche
presso  i  relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti
interessati e delle procedure di elargizione".
             Il  comma  4  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  soprarichiamato,
          stabilisce  che  i  regolamenti  di cui ai commi precedenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.