Art. 6. Attivita' istruttoria 1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' inserito il seguente articolo: "Art. 5-bis (Accertamento dei requisiti e delle condizioni dell'elargizione). - 1. Agli effetti di quanto previsto nel comma 4-bis dell'articolo 4 (a) , il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 (a) , acquisisce entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e' verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. (( L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda )). 2. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione il prefetto e il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 (a) , possono ottenere dall'autorita' giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.". ______ (a) Per il testo vigente dell'art. 4 e dell'art. 5 del D.L. n. 419/1991 si vedano, rispettivamente, la nota (a) all'art. 4 e la nota (a) all'art. 5.