Art. 6.
                        Attivita' istruttoria
  1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre  1991,  n.  419,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,
e' inserito il seguente articolo:
  "Art.  5-bis  (Accertamento  dei  requisiti  e   delle   condizioni
dell'elargizione).  -  1.  Agli  effetti di quanto previsto nel comma
4-bis dell'articolo 4 (a) , il comitato di cui all'articolo 5,  commi
2  e  3  (a)  ,  acquisisce entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui  territorio  si
e'  verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai
presupposti  e   alle   condizioni   dell'elargizione.   ((   L'esito
dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione
all'interessato,  entro  novanta giorni dal ricevimento della domanda
)).
   2.  Qualora  risulti   indispensabile   per   l'accertamento   dei
presupposti  e  delle  condizioni  dell'elargizione  il prefetto e il
comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 (a)  ,  possono  ottenere
dall'autorita'  giudiziaria  competente  copie di atti e informazioni
scritte sul loro  contenuto  inerenti  il  fatto  delittuoso  che  ha
causato  il  danno.  L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e
puo' rigettare la richiesta con  decreto  motivato.  Le  copie  e  le
informazioni  acquisite  ai  sensi del presente articolo sono coperte
dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad
assicurare la massima riservatezza.".
______
             (a) Per il testo vigente dell'art. 4 e dell'art.  5  del
          D.L.  n.   419/1991 si vedano, rispettivamente, la nota (a)
          all'art. 4 e la nota (a) all'art. 5.