IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 8, primo comma, lettera c), e secondo comma del citato decreto n. 633, che consente di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione relative all'anno solare precedente o ai dodici mesi precedenti; Visto l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 17, il quale stabilisce che le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 si applicano a determinate condizioni, tra le quali quella stabilita dall'art. 1, primo comma, lettera b), del menzionato decreto n. 746, concernente la presentazione all'ufficio IVA competente per domicilio fiscale, entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data ma anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento dell'imposta, di un'apposita dichiarazione redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 4 del decreto n. 746, il quale stabilisce che le disposizioni degli articoli precedenti dello stesso decreto valgono anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8- bis e 9 e dell'art. 68, lettera a), del decreto n. 633; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1984 con il quale e' stato approvato il modello IVA 99 concernente la dichiarazione da presentare all'ufficio IVA da parte dei contribuenti che intendono avvalersi della facolta' di acquistare beni e servizi ed importare beni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1984 e 6 dicembre 1986, con i quali sono state apportate modifiche a detto modello; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina il regime degli scambi intracomunitari; Visto l'art. 57, comma 1, lettera C), del citato decreto n. 331, che con la modifica apportata all'art. 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, consente l'acquisto senza pagamento dell'imposta, nei limiti stabiliti dal secondo comma dello stesso art. 8, di beni da destinare anche a cessioni intracomunitarie; Visto l'art. 41, comma 4, del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale stabilisce che le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di cui all'art. 40, comma 9, dello stesso decreto sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti di cui al secondo comma degli articoli 8, 8- bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 746, come modificato dall'art. 59, comma 2, del decreto n. 331 del 1993, il quale stabilisce che la dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), dello stesso decreto n. 746, deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformita' degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno e' inviato dall'ufficio IVA alla Direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; Considerato che occorre provvedere alla modifica del modello IVA 99; Decreta: Art. 1. E' approvato l'allegato modello IVA 99 concernente la dichiarazione da presentare all'ufficio IVA da parte dei contribuenti che intendono avvalersi della facolta' di effettuare, senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, acquisti di beni e servizi nello Stato, acquisti intracomunitari e importazioni di beni.