IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'art. 8, primo comma, lettera c), e secondo comma del citato
decreto  n.  633,  che  consente  di  acquistare beni e servizi senza
pagamento dell'imposta  nei  limiti  dell'ammontare  complessivo  dei
corrispettivi   delle  cessioni  all'esportazione  relative  all'anno
solare precedente o ai dodici mesi precedenti;
  Visto l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.
746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984,  n.
17,  il  quale  stabilisce che le disposizioni di cui alla lettera c)
del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  633  si  applicano  a  determinate
condizioni,  tra  le quali quella stabilita dall'art. 1, primo comma,
lettera  b),  del  menzionato  decreto   n.   746,   concernente   la
presentazione all'ufficio IVA competente per domicilio fiscale, entro
il   31   gennaio   ovvero   oltre   tale   data   ma   anteriormente
all'effettuazione   della   prima    operazione    senza    pagamento
dell'imposta,  di un'apposita dichiarazione redatta in conformita' al
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 4 del decreto n.  746,  il  quale  stabilisce  che  le
disposizioni  degli  articoli precedenti dello stesso decreto valgono
anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  secondo
comma  degli  articoli  8-  bis  e  9 e dell'art. 68, lettera a), del
decreto n. 633;
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1984 con il quale e' stato
approvato  il  modello  IVA  99  concernente  la   dichiarazione   da
presentare  all'ufficio  IVA  da parte dei contribuenti che intendono
avvalersi della facolta' di acquistare beni e  servizi  ed  importare
beni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visti  i  decreti  ministeriali 28 dicembre 1984 e 6 dicembre 1986,
con i quali sono state apportate modifiche a detto modello;
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina il
regime degli scambi intracomunitari;
 Visto l'art. 57, comma 1, lettera C), del citato decreto n. 331, che
con  la  modifica  apportata all'art. 8, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
consente   l'acquisto   senza   pagamento  dell'imposta,  nei  limiti
stabiliti dal secondo comma dello stesso art. 8, di beni da destinare
anche a cessioni intracomunitarie;
  Visto l'art. 41, comma 4, del citato decreto-legge n. 331 del 1993,
il quale stabilisce che le cessioni intracomunitarie e le prestazioni
di cui all'art. 40, comma 9, dello stesso decreto sono computabili ai
fini della determinazione della percentuale e dei limiti  di  cui  al
secondo comma degli articoli 8, 8- bis e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del citato decreto-legge n. 746, come
modificato dall'art. 59, comma 2, del decreto n.  331  del  1993,  il
quale  stabilisce che la dichiarazione di cui al comma 1, lettera b),
dello stesso decreto n. 746, deve essere redatta  in  tre  esemplari,
dei  quali,  dopo  l'accertamento  della  conformita'  degli stessi e
l'apposizione del timbro a calendario, uno  e'  inviato  dall'ufficio
IVA  alla  Direzione  compartimentale  delle  dogane  competente  per
territorio e un altro viene consegnato al dichiarante;
  Considerato che occorre provvedere alla modifica  del  modello  IVA
99;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvato l'allegato modello IVA 99 concernente la dichiarazione
da presentare all'ufficio IVA da parte dei contribuenti che intendono
avvalersi   della   facolta'   di   effettuare,   senza  applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, acquisti di beni  e  servizi  nello
Stato, acquisti intracomunitari e importazioni di beni.