Art. 4.
   L'organismo  regionale  di  controllo  che  ha  ricevuto l'istanza
prevista al precedente art. 3 provvede, senza indugio a verificare la
corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella  domanda,  accertando
in  particolare,  le  generalita'  e  la  qualita'  del  dichiarante,
l'ubicazione, l'idoneita' e la capacita' del magazzino di deposito, i
quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate,  la  data  di
completamento  delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della
richiesta di aiuto e la campagna di produzione.
   In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo  regionale
di  controllo  redige  un'apposita  dichiarazione  riguardante  anche
l'inizio ammasso, in calce all'istanza, che deve riportare  la  firma
del  funzionario  che  ha  eseguito il controllo, la data e il timbro
dell'ufficio.
   L'istanza di cui al precedente  art.  3,  deve  essere  redatta  e
presentata in quattro esemplari.
   Dei  quattro  esemplari,  uno  resta  all'organismo  regionale  di
controllo,  corredato  da  una  copia  dell'attestazione  di  cui  al
penultimo  comma  del  precedente  art.  3,  uno  viene restituito al
richiedente mentre l'originale e il secondo esemplare debbono  essere
trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma,
via  Palestro  n.  81,  con  lettera  raccomandata sottoscritta dallo
stesso produttore, unitamente all'originale dell'attestazione di  cui
al penultimo comma del precedente art. 3.
   Il  rispetto  del  termine  stabilito  nell'art.  1  e' condizione
preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.