Art. 6.
   Durante  il  periodo  di ammasso delle patate oggetto dell'impegno
l'ammassatore e' tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato,
di cui all'ultimo trattino del terzo comma del successivo art. 7,  da
tenersi  conservato presso il magazzino d'ammasso, nonche' in analogo
registro conservato presso la propria sede amministrativa:
     a) alla data di inizio dell'impegno, il carico  delle  quantita'
ammassate in magazzino;
     b)  alla  data  di  ciascuna  uscita (svincolo) dall'ammasso, lo
scarico  delle  quantita'  uscite,  indicando   gli   estremi   della
corrispondente  autorizzazione  rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi del
precedente art. 5.
   Prima  dell'uscita  del  prodotto  dall'ammasso,  ai   sensi   del
precedente  art.  5,  l'ammassatore  non  puo',  mettere in vendita o
vendere  o  altrimenti  commercializzare  o  cedere,  la  partita,  o
frazione di essa, sotto impegno ne' sostituirla.
   Durante   il   periodo  di  ammasso,  l'ammassatore  e'  tenuto  a
permettere in ogni momento l'esecuzione dei controlli  da  parte  dei
funzionari  dell'A.I.M.A.,  dei  competenti organismi regionali, o di
altri organi  incaricati  dall'A.I.M.A.  stessa,  dando  all'uopo  la
propria collaborazione.