Art. 7.
   L'importo   dell'aiuto,   stabilito  nel  precedente  art.  2,  e'
corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sara'  stato  svincolato  l'intero
quantitativo  di  patate  comuni  da  consumo  costituente  l'oggetto
dell'impegno di ammasso ed  e'  calcolato  in  base  ai  quantitativi
effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalita' previste nel
precedente art. 5 e nel presente articolo.
   Per  la  corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovra' presentare
all'A.I.M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:
   -  per  i  produttori  che  sono  persone   giuridiche   od   enti
associativi,  il certificato della cancelleria del tribunale, di data
non anteriore a tre mesi, dal quale risulti  che  il  richiedente  si
trova  nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti, e la persona,
che ha per esso firmato l'istanza, ne ha la rappresentanza  legale  e
la capacita' di obbligarlo;
   -  per  i  produttori  iscritti  presso  la  camera  di commercio,
industria, artigianato e  agricoltura,  il  relativo  certificato  di
iscrizione di data non anteriore a tre mesi;
   -  per tutti i richiedenti, certificato di residenza e di stato di
famiglia dei legali rappresentanti;
   - per tutti i richiedenti, due copie  del  registro  di  carico  e
scarico  della  quantita' di prodotto indicato in domanda. A tal fine
il richiedente deve sottoporre a vidimazione del  competente  ufficio
regionale  un  apposito  registro  di  carico e scarico riferito alle
quantita' di patate  oggetto  della  richiesta  di  aiuto  nel  quale
dovranno  essere  registrati  i  movimenti di entrata e di uscita del
prodotto ai sensi del precedente art. 5.
   Nei certificati di cui al primo e secondo trattino del  precedente
comma deve essere menzionata l'attivita' svolta dal richiedente.
   La  dimostrazione  dei  quantitativi usciti dall'ammasso a seguito
delle autorizzazioni  dell'A.I.M.A.  sara'  fornita  dall'ammassatore
esclusivamente  tramite  fatture  di vendita per destinazione consumo
umano diretto in originale o copie debitamente autenticate, con rela-
tive bolle di accompagnamento del prodotto in questione.  Le  fatture
anzidette  unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del
precedente art. 5, debbono essere inviate all'A.I.M.A.   insieme  con
l'istanza  di  richiesta  di pagamento dell'aiuto, di cui al presente
articolo,  mentre  le  bolle  di   accompagnamento   debbono   essere
conservate  presso  l'ammassatore  per  essere esibite all'A.I.M.A. a
richiesta dell'azienda medesima.
   L'aiuto  viene  concesso  anche   al   prodotto   destinato   alla
lavorazione   industriale   che   sia   al  di  fuori  degli  accordi
interprofessionali in vigore per la campagna 1993. In tal caso  nelle
fatture  di vendita di cui al precedente comma dovra' essere indicata
la destinazione alla trasformazione industriale.
   Qualora i quantitativi  effettivamente  accertati,  ai  sensi  dei
precedenti  commi  e  del  secondo  comma dell'art. 5, esclusi i cali
naturali, siano inferiori a quintali 10.000 di patate, l'A.I.M.A. non
corrispondera' l'aiuto per l'intero quantitativo accertato.
   Qualora parte del prodotto in ammasso  privato  fosse  oggetto  di
cessione   contrattuale,  nel  periodo  massimo  di  stoccaggio,  tra
associazioni nell'ambito dell'accordo  interprofessionale  in  vigore
per  la campagna 1993, tale quantitativo non sara' oggetto dell'aiuto
che potra' essere corrisposto al quantitativo residuo.
   Copia  dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A.
deve essere presentata anche al  competente  organismo  regionale  di
controllo da parte dell'istante.