Art. 7. L'importo dell'aiuto, stabilito nel precedente art. 2, e' corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sara' stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso ed e' calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalita' previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo. Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovra' presentare all'A.I.M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati: - per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti, e la persona, che ha per esso firmato l'istanza, ne ha la rappresentanza legale e la capacita' di obbligarlo; - per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione di data non anteriore a tre mesi; - per tutti i richiedenti, certificato di residenza e di stato di famiglia dei legali rappresentanti; - per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico della quantita' di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico riferito alle quantita' di patate oggetto della richiesta di aiuto nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto ai sensi del precedente art. 5. Nei certificati di cui al primo e secondo trattino del precedente comma deve essere menzionata l'attivita' svolta dal richiedente. La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A. sara' fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione consumo umano diretto in originale o copie debitamente autenticate, con rela- tive bolle di accompagnamento del prodotto in questione. Le fatture anzidette unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5, debbono essere inviate all'A.I.M.A. insieme con l'istanza di richiesta di pagamento dell'aiuto, di cui al presente articolo, mentre le bolle di accompagnamento debbono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite all'A.I.M.A. a richiesta dell'azienda medesima. L'aiuto viene concesso anche al prodotto destinato alla lavorazione industriale che sia al di fuori degli accordi interprofessionali in vigore per la campagna 1993. In tal caso nelle fatture di vendita di cui al precedente comma dovra' essere indicata la destinazione alla trasformazione industriale. Qualora i quantitativi effettivamente accertati, ai sensi dei precedenti commi e del secondo comma dell'art. 5, esclusi i cali naturali, siano inferiori a quintali 10.000 di patate, l'A.I.M.A. non corrispondera' l'aiuto per l'intero quantitativo accertato. Qualora parte del prodotto in ammasso privato fosse oggetto di cessione contrattuale, nel periodo massimo di stoccaggio, tra associazioni nell'ambito dell'accordo interprofessionale in vigore per la campagna 1993, tale quantitativo non sara' oggetto dell'aiuto che potra' essere corrisposto al quantitativo residuo. Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A. deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.