(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Nel consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) - al  quale  la
legge  assegna quaranta membri - si e' venuta a determinare una grave
situazione di crisi a causa delle  dimissioni  rassegnate,  in  tempi
diversi, da ventitre consiglieri.
   Il  prefetto  di  Bari,  ritenendo  essersi  verificata  l'ipotesi
prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39  della  legge  8
giugno  1990,  n.  142,  ha  proposto  lo  scioglimento del consiglio
comunale sopracitato, disponendone, nel contempo,  con  provvedimento
n.  5445/13.2/Gab.  del  20  settembre  1993,  la sospensione, con la
conseguente nomina del commissario per la  provvisoria  gestione  del
comune.
   Si  ritiene  che,  nella  specie, non potendo essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi del  suddetto  ente,
essendo  stata  superata  la soglia di depauperamento per la quale il
consiglio non puo' rinnovarsi per surrogazione, ricorrano gli estremi
per far luogo al proposto scioglimento.
   Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla  firma  della  S.V.  Ill.ma
l'unito  schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) ed alla nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona  del
dott. Salvatore Di Ciao.
    Roma, 19 novembre 1993
                                    Il Ministro dell'interno: MANCINO