Art. 2. I quantitativi dei vini a denominazione di origine controllata "Moscato naturale d'Asti" "Moscato d'Asti Spumante" oppure "Moscato d'Asti" e "Asti spumante" o "Asti" prodotti ai sensi delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modificazioni, che si trovano gia' confezionati in bottiglie e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un periodo di smaltimento di: sei mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici, previa denuncia dei relativi quantitativi all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio da effettuarsi entro il 1 marzo 1994; dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra; diciotto mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici. Trascorsi i termini di cui sopra, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura "vendita autorizzata fino ad esaurimento".