Art. 2.
  I quantitativi dei vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Moscato  naturale  d'Asti" "Moscato d'Asti Spumante" oppure "Moscato
d'Asti"  e  "Asti  spumante"  o  "Asti"  prodotti  ai   sensi   delle
disposizioni  di  cui  al  disciplinare  di  produzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio  1967  e  successive
modificazioni,  che  si  trovano  gia'  confezionati  in bottiglie e'
concesso, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, un periodo di smaltimento di:
   sei  mesi  per  il  prodotto  giacente  presso ditte produttrici o
imbottigliatrici,   previa   denuncia   dei   relativi   quantitativi
all'ufficio  periferico  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi
competente per territorio da effettuarsi entro il 1 marzo 1994;
   dodici mesi per il  prodotto  giacente  presso  ditte  diverse  da
quelle di cui sopra;
   diciotto  mesi  per  il  prodotto  giacente presso il commercio al
dettaglio o presso esercizi pubblici.
  Trascorsi i  termini  di  cui  sopra,  le  eventuali  rimanenze  di
prodotto   confezionato   possono  essere  commercializzate  fino  ad
esaurimento, a condizione che entro quindici  giorni  dalla  scadenza
dei  termini  sopra stabiliti siano denunciate all'ufficio periferico
dell'Ispettorato   centrale   repressione   frodi   competente    per
territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'Ispettorato
stesso, la stampigliatura "vendita autorizzata fino ad esaurimento".