Art. 3. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asti" devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le capacita' previste all'art. 8 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, munite del contrassegno di Stato previsto dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la inattivazione del contrassegno stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 1993 Il Ministro: DIANA