Art. 3.
  I vini a denominazione di origine controllata  e  garantita  "Asti"
devono  essere  immessi  al  consumo in bottiglie aventi le capacita'
previste  all'art.  8  del  disciplinare  di  produzione  annesso  al
presente decreto, munite del contrassegno di Stato previsto dall'art.
23  della  legge  10 febbraio 1992, n. 164, applicato in modo tale da
impedire  che  il  contenuto   possa   essere   estratto   senza   la
inattivazione del contrassegno stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 novembre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA