(all. 1 - art. 1)
           Disciplinare di produzione della denominazione
         di origine controllata e garantita dei vini "Asti"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine  controllata  e  garantita  "Asti"  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione; in particolare:
     a)  la  denominazione   "Asti"   senza   altra   indicazione   o
accompagnata dalla specificazione spumante ("Asti" o "Asti spumante")
e' riservata alla tipologia di vino spumante;
     b)  la  denominazione  "Asti"  obbligatoriamente preceduta dalla
specificazione Moscato ("Moscato d'Asti") e' riservata al vino bianco
non spumante.
                               Art. 2.
   I vini a denominazione di origine controllata e  garantita  "Asti"
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti
esclusivamente dal vitigno Moscato bianco.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Asti" e' delimitata come segue:
    in  provincia  di  Asti l'intero territorio dei comuni di Bubbio,
Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze,  Castel
Boglione,  Castelletto  Molina,  Castelnuovo  Belbo, Castel Rocchero,
Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa  Scapaccino,
Loazzolo,  Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza
Monferrato, Quaranti, San Marzano, Moasca, Sessame, Vesine, Rocchetta
Palafea e San Giorgio Scarampi;
    in provincia di Cuneo l'intero territorio  dei  comuni  di  Camo,
Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta
Belbo, Serralunga d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santa Vittoria d'Alba,
Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San
Rocco Seno d'Elvio del comune di Alba;
    in  provincia  di  Alessandria  l'intero territorio dei comuni di
Acqui  Terme,  Alice  Bel  Colle,   Bistagno,   Cassine,   Grognardo,
Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita  di  cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire  alle  uve,  al  mosto  ed  al  vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonei,  ai  fini dell'iscrizione
all'albo di cui all'art. 10 della legge  n.  164/1992,  unicamente  i
vigneti   ubicati  su  dossi  collinari  soleggiati,  preferibilmente
calcarei,  o  calcareo-argillosi,  con   l'esclusione   dei   vigneti
impiantati  su  terreni  di  fondo  valle  o pianeggianti, leggeri od
umidi.
   I sesti di impianto, le forme di allevamento (in  controspalliera)
ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli
generalmente   usati   e   comunque   atti   a   non   modificare  le
caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La   resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la  produzione  dei  vini  della  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  di cui all'art. 1 non deve essere
superiore a quintali 100, pari ad un massimo di 75 ettolitri di  vino
per ettaro.
   A  detto  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere  riportata  attraverso  un'accurata  cernita
delle  uve,  purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il
limite medesimo.
   I vigneti di nuova iscrizione all'albo od  oggetto  di  reimpianto
dovranno  essere  composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati
sul sesto di impianto, non inferiore a quattro mila.
   La regione Piemonte, con proprio decreto, puo' modificare di  anno
in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle
uve  per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  e  garantita  di  cui  all'art.  1  fissando  un  limite
inferiore  a  quello  stabilito  dal  presente disciplinare, ai sensi
della legge n. 164/1992, dandone comunicazione immediata al Ministero
per  il  coordinamento  delle  politiche   agricole,   alimentari   e
forestali, al Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle
denominazioni  di  origine  dei  vini  ed  alle  Camere  di commercio
competenti per territorio.
   Le uve devono assicurare, anche attraverso una preventiva cernita,
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale  del  10,5%  per  il
vino "Asti spumante" e dell'11% per il "Moscato d'Asti".
   Tuttavia   nelle  annate  con  condizioni  climatiche  sfavorevoli
saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino  "Asti
spumante" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% ed
al vino "Moscato d'Asti" del 10,5%.
   La regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza per le
zone  delimitate  all'art.  3,  delle  condizioni di annata climatica
sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre  di  ogni  annata
considerata  tale,  quanto  disposto dal precedente comma. La regione
Piemonte inoltre, di  anno  in  anno,  su  rischiesta  del  consorzio
volontario  di  tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli
articoli 19 e 20 della legge n. 164/1992, puo' stabilire, prima della
vendemmia, il  livello  di  acidita',  il  profilo  ed  il  contenuto
aromatico minimi delle uve.
                               Art. 5.
  Le  operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art.  1
devono    essere    effettuate   nell'ambito   della   circoscrizione
territoriale delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  locali,
leali e costanti, tra cui in particolare:
    cernita  delle  uve  quando necessario, eventuale diraspatura dei
grappoli e  loro  normale  pressatura,  formazione  in  vasche  della
cosiddetta coperta ed aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti
nelle  dosi  consuetudinarie  e  comunque  nei  limiti previsti dalle
leggi, conseguente decantazione del mosto seguita  da  filtrazioni  o
centrifugazioni  dello  stesso,  refrigerazioni,  anche conseguenti a
fermentazioni  atte  ad  ottenere  il  giusto  rapporto  fra   alcole
effettivo  e  zuccheri  residui, sino al momento della presa di spuma
per il vino o "Asti Spumante" e fino al momento dell'imbottigliamento
per il "Moscato d'Asti".
   La  resa  massima  di  uva  in  vino  per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita di cui a1l'art.1 non
deve essere superiore al 75%.
   Eventuali eccedenze non  avranno  diritto  alla  denominazione  di
origine controllata e garantita.
   L'aumento  del  titolo  alcolometrico volumico minimo naturale del
mosto o del vino destinato alla produzione del vino  a  denominazione
di  origine  controllata  e  garantita  "Moscato d'Asti", deve essere
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve
Moscato  bianco  prodotte  in  Piemonte,  o  di   mosto   concentrato
rettificato e non puo', in ogni caso, essere superiore all' 1,5%.
   La  partita  destinata alla spumantizzazione per la produzione del
vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  "Asti
Spumante",  da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale
in autoclave o in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi  le
caratteristiche di cui al presente disciplinare.
   Nel  caso  di annate accertate ai sensi del precedente art. 4 come
climaticamente sfavorevoli ed in presenza di mosti aventi  un  titolo
alcolometrico  minimo naturale inferiore al 10,5%, purche' almeno del
10%,  e'  consentito  l'arricchimento  ai   sensi   della   normativa
comunitaria  e  nazionale  vigente. Tale arricchimento, in ogni caso,
non puo' essere superiore all' 1,5%.
   Il processo di lavorazione per la  presa  di  spuma,  compreso  il
periodo  di  affinamento,  non puo' avere una durata inferiore a mesi
uno.
    Le  operazioni  di  elaborazione,  di  presa  di   spuma   e   di
stabilizzazione,  nonche'  le  operazioni  di  imbottigliamento  e di
confezionamento dei vini D.O.C.G. "Moscato d'Asti" e "Asti  spumante"
devono   essere   effettuate   nel   territorio   delle  province  di
Alessandria, Asti, Cuneo e nella  frazione  Pessione  del  comune  di
Chieri in provincia di Torino.
   E'  in  facolta' del Ministro per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari  e  forestali  di  consentire  che  le  suddette
operazioni  di  preparazione siano effettuate in stabilimenti situati
nel territorio della provincia di Milano o nel restante territorio di
quella di Torino, a condizione che in  detti  stabilimenti  le  ditte
interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore
del  decreto  del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930,
"Asti spumante" e "Moscato d'Asti".
   E' vietata per i vini D.O.C.G. di cui all'art. 1 la gassificazione
artificiale, parziale o  totale,  e  per  la  loro  conservazione  e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  antifermentativo  anche  se  tali
pratiche sono  consentite  a  titolo  generale  dalle  vigenti  norme
comunitarie e nazionali.
   E' consentito che il vino a denominazione di origine controllata e
garantita  "Moscato  d'Asti",  rivendicato come tale al momento della
denuncia annuale di produzione, possa essere destinato  entro  il  30
giugno    successivo   alla   vendemmia   alla   elaborazione   della
denominazione di origine controllata  e  garantita  "Asti  spumante",
qualora   corrisponda  alle  caratteristiche  previste  dal  presente
disciplinare. E' vietata l'operazione inversa.
   La  regione  Piemonte,  sentite  le  organizzazioni  di  categoria
interessate, puo' stabilire, con opportune metodologie, ivi  compresa
la  pesatura  delle  uve, controlli sia quantitativi che qualitativi,
delle  uve,  anche  in  vigneto,  dei  mosti  e  dei  vini  sfusi  od
imbottigliati   atti  a  fregiarsi  della  denominazione  di  origine
controllata e garantita di cui all'art. 1.
                               Art. 6.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Moscato  d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
    limpidezza: brillante;
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, fragrante;
    sapore:  dolce,  aromatico,  caratteristico,  talvolta  vivace  o
frizzante;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 11% di cui svolto
compreso nei limiti dal 5,5% al 6,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Il vino a denominazione di origine controllata e  garantita  "Asti
Spumante",  all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
    spuma: fine, persistente;
    limpidezza: brillante;
    colore: da paglierino a dorato assai tenue;
    odore: caratteristico, spiccato, delicato;
    sapore:   aromatico,   caratteristico,    delicatamente    dolce,
equilibrato;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 12% di cui svolto
compreso nei limiti dal 7% al 9,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   E' in facolta' del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
agricole,   alimentari   e  forestali,  su  specifica  richiesta  del
consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale  di
cui  agli articoli 19 e 20 della legge n. 164/1992 e qualora cio' sia
richiesto da esigenze mercantili di Paesi  esteri,  consentire  lievi
varianti ai parametri di cui ai commi precedenti.
                               Art. 7.
   Nella  designazione  e  presentazione  dei vini a denominazioni di
origine controllata e garantita "Asti" o "Asti spumante"  e  "Moscato
d'Asti"  e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran, e similari.
   Nella designazione della denominazione di  origine  controllata  e
garantita  "Asti  spumante"  o  "Asti"  e'  altresi' vietato l'uso di
indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni,  frazioni,
zone,  sottozone  e  vigne  comprese  nella zona di produzione di cui
all'art. 3.
   Nella designazione della denominazione di  origine  controllata  e
garantita   "Moscato   d'Asti"   e'  invece  consentito  l'uso  delle
indicazioni geografiche di cui al comma  precedente  purche'  le  uve
provengano   totalmente   dalle  corrispondenti  aree  geografiche  o
toponomastiche, alle condizioni previste dal decreto ministeriale  22
aprile 1992.
   E'  inoltre consentito nella designazione dei vini D.O.C.G. "Asti"
o "Asti  spumante"  e  "Moscato  d'Asti"  l'uso  di  indicazioni  che
facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali, marchi privati non
aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno
l'acquirente.
   Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "tenuta",   "fattoria",
"podere",  "cascina"  ed  altri  termini  similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
   E' consentita l'indicazione dell'annata di produzione  delle  uve,
purche' veritiera e documentabile.
                               Art. 8.
   In  ottemperanza all'art. 13 della legge n. 164/1992 i vini di cui
all'art. 1 per  l'utilizzazione  della  rispettiva  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  devono  superare l'esame chimico-
fisico ed organolettico da effettuarsi su richiesta degli interessati
presso le camere di commercio competenti per territorio.
   Per  l'esame  chimico-fisico  ed  organolettico,  le   camere   di
commercio  possono  avvalersi  delle  strutture di altre istituzioni,
enti e consorzi volontari di tutela che dispongono  delle  necessarie
attrezzature, all'uopo autorizzati.
   I  vini  a denominazione di origine controllata "Moscato d'Asti" e
"Asti spumante" devono essere immessi al consumo in bottiglie  aventi
le  caratteristiche  di seguito specificate e munite del contrassegno
di Stato previsto dall'art. 23 della legge n. 164/1992, applicato  in
modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la
inattivazione del contrassegno stesso.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Moscato d'Asti" deve  essere  immesso  al  consumo  nelle  bottiglie
corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e
chiuso   con  tappo  in  sughero  marchiato  indelebilmente  "Moscato
d'Asti". E' vietato per tale tipologia l'uso  del  tappo  a  fungo  e
della gabbietta.
   Il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita "Asti
spumante",  confezionato  nel  caratteristico   abbigliamento   dello
spumante,  deve  essere  immesso  al  consumo  in bottiglie aventi le
seguenti capacita': ml 187; ml 200; ml 375; ml 750; litri 1,5;  litri
3;  litri 4,5. Inoltre, su richiesta delle ditte interessate, a scopo
promozionale, puo' essere consentito,  con  specifica  autorizzazione
del   Ministero   per  il  coordinamento  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, l'utilizzo della capacita' di litri 6.
   Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere  chiuse  con
tappo  di  sughero a fungo marchiato indelebilmente "Asti spumante" o
"Asti" nella parte che resta esterna alla  bottiglia.  Per  bottiglie
con  contenuto  nominale  non  superiore  a  cl  20  e' ammesso altro
dispositivo di chiusura adeguato.
                               Art. 9.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita o  comunque  distribuisce
per  il  consumo  con  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Asti spumante" o "Asti" e "Moscato d'Asti"  mosti,  mosti-
vini  e  vini  che  non  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di  produzione,  ivi  compresi  i
relativi  requisiti  di natura contabile e amministrativa comprovanti
l'origine, e' punito a norma degli articoli 28, 29,  30  e  31  della
legge n. 164/1992.
          Il Ministro per il coordinamento delle politiche
                  agricole, alimentari e forestali
                                DIANA