Art. 1. (( 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali )) (( marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, )) (( regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del )) (( codice della navigazione (a) e degli articoli 8, 9 e 35 del )) (( citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, )) (( approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 )) (( del 1952 (b), sono aggiornati, per le concessioni aventi )) (( decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle )) (( variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate )) (( dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali )) (( dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del )) (( decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 (c), )) (( purche' il titolo concessorio non contenga la determinazione )) (( definitiva del canone. ))
_________________ (a) Si trascrive il testo degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione: "Art. 36 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747) (Concessione di beni demaniali). - L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, puo', concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo". "Art. 38 (Anticipata occupazione di zone demaniali). - Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorita' marittima puo', su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonche' l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purche' questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. Se la concessione e' negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato". (b) Gli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, cosi' recitano: "Art. 8 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747) (Concessioni per licenza). - Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalita' di istruttoria, salvo il parere della intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'art. 16. Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende confermata la precedente misura del canone". "Art. 9 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747) (Concessioni di durata superiore al quadriennio). - Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a cio' destinato con decreto del capo del compartimento. In qualita' di rappresentante dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici anni interviene l'ufficiale piu' elevato in grado dopo il capo del compartimento. Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del Ministro per la marina mercantile". "Art. 35 (Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi). - L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 9, previa autorizzazione dell'autorita' cui compete l'approvazione dell'atto di concessione". (c) Il D.L. n. 77/1989 reca: "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime". La misura dei canoni annui demaniali marittimi dovuti nel 1989 e' stata determinata, in applicazione dell'art. 10 del D.L. n. 77/1989, con D.M. 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 23 dicembre 1989.