Art. 1.
 
(( 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali   ))
(( marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime,     ))
(( regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del      ))
(( codice della navigazione (a) e degli articoli 8, 9 e 35 del     ))
(( citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione,  ))
(( approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328    ))
(( del 1952    (b),    sono aggiornati, per le concessioni aventi  ))
(( decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle ))
(( variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate          ))
(( dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali      ))
(( dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del       ))
(( decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con              ))
(( modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160    (c),        ))
(( purche' il titolo concessorio non contenga la determinazione    ))
(( definitiva del canone.                                          ))
 
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             (a) Si trascrive il testo degli articoli  36  e  38  del
          codice della navigazione:
             "Art.  36  (come  modificato  dall'art.  3 del D.P.R. 13
          luglio 1954, n. 747) (Concessione  di  beni  demaniali).  -
          L'amministrazione   marittima,   compatibilmente   con   le
          esigenze del pubblico uso, puo', concedere l'occupazione  e
          l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
          territoriale per un determinato periodo di tempo.
             Le  concessioni di durata superiore a quindici anni sono
          di competenza del Ministro per  la  marina  mercantile.  Le
          concessioni  di  durata  superiore  a  quattro,  ma  non  a
          quindici  anni,  e  quelle  di  durata  non  superiore   al
          quadriennio  che  importino  impianti di difficile sgombero
          sono di competenza del direttore marittimo. Le  concessioni
          di   durata   non  superiore  al  quadriennio,  quando  non
          importino  impianti  di   difficile   sgombero,   sono   di
          competenza del capo di compartimento marittimo".
            "Art.  38  (Anticipata  occupazione di zone demaniali). -
          Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorita' marittima puo',
          su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione,
          l'immediata  occupazione  e  l'uso  di  beni  del   demanio
          marittimo,   nonche'   l'esecuzione   dei  lavori  all'uopo
          necessari, a rischio del  richiedente,  purche'  questo  si
          obblighi  ad  osservare le condizioni che saranno stabilite
          nell'atto di concessione.
             Se  la  concessione  e'  negata,  il  richiedente   deve
          demolire  le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino
          stato".
             (b)  Gli  articoli  8,  9  e  35  del  regolamento   per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (navigazione
          marittima),  approvato  con  D.P.R.  n.   328/1952,   cosi'
          recitano:
             "Art.  8  (come  modificato  dall'art.  3  del D.P.R. 13
          luglio 1954, n.   747)  (Concessioni  per  licenza).  -  Le
          concessioni  di durata non superiore al quadriennio che non
          importino impianti di difficile rimozione  sono  fatte  dal
          capo   del  compartimento  con  licenza  e  possono  essere
          rinnovate senza formalita' di istruttoria, salvo il  parere
          della intendenza di finanza sulla misura del canone, quando
          questo  non  sia  determinato  in via generale ai sensi del
          penultimo comma dell'art. 16. Tuttavia  qualora  entro  due
          mesi  dalla  richiesta  detto  parere  non  sia  pervenuto,
          s'intende confermata la precedente misura del canone".
             "Art. 9 (come  modificato  dall'art.  3  del  D.P.R.  13
          luglio  1954, n.   747) (Concessioni di durata superiore al
          quadriennio). -  Le  concessioni  di  durata  superiore  al
          quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione
          devono  essere  fatte  per  atto  pubblico  ricevuto  da un
          ufficiale di porto a cio' destinato con  decreto  del  capo
          del    compartimento.   In   qualita'   di   rappresentante
          dell'amministrazione  concedente  interviene  il  capo  del
          compartimento.    Per  i  compartimenti  sedi  di direzione
          marittima e quando si tratti di concessione di  durata  non
          superiore  a  quindici  anni  interviene  l'ufficiale  piu'
          elevato in grado dopo il capo del compartimento.
            Gli atti di concessione di durata sino  a  quindici  anni
          sono  approvati  con  decreto  del direttore marittimo; gli
          atti di concessione di durata  superiore  con  decreto  del
          Ministro per la marina mercantile".
             "Art.  35  (Anticipata  occupazione  di  beni  demaniali
          marittimi).  - L'anticipata occupazione di  beni  demaniali
          marittimi  e  l'esecuzione  di lavori ai sensi dell'art. 38
          del codice sono consentite mediante atto, non  soggetto  ad
          approvazione,  rilasciato  nelle forme prescritte dall'art.
          9,  previa  autorizzazione   dell'autorita'   cui   compete
          l'approvazione dell'atto di concessione".
            (c)  Il  D.L.  n.  77/1989 reca: "Disposizioni urgenti in
          materia di trasporti e di concessioni marittime". La misura
          dei canoni annui demaniali marittimi  dovuti  nel  1989  e'
          stata determinata, in applicazione dell'art. 10 del D.L. n.
          77/1989, con D.M. 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n.  299 del 23 dicembre 1989.