Art. 03. (( 1. I canoni annui per concessioni con finalita' )) (( turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e )) (( specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni )) (( relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono )) (( determinati, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con decreto del )) (( Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza )) (( permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le )) (( province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei )) (( seguenti criteri direttivi: )) (( a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei gia' )) (( concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti )) (( categorie: )) (( 1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di )) (( essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta )) (( valenza turistica; )) (( 2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di )) (( essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale )) (( valenza turistica; )) (( 3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di )) (( essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore )) (( valenza turistica; )) (( 4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui )) (( all'articolo 29 del codice della navigazione (a); )) (( b) articolazione delle misure dei canoni secondo la )) (( classificazione delle concessioni di cui alla lettera a); )) (( c) determinazione di alcune misure base dei canoni con la )) (( seguente articolazione: )) (( 1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria )) (( A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B; lire 1400 al )) (( metro quadrato per la categoria C; )) (( 2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al )) (( metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al metro quadrato )) (( per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la )) (( categoria C; )) (( 3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000 )) (( al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al metro )) (( quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la )) (( categoria C; )) (( 4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per )) (( specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti )) (( cosi' come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato )) (( con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (b), e comunque entro )) (( 100 metri dalla costa; )) (( 5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 )) (( metri dalla costa; )) (( 6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; )) (( 7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il )) (( posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di )) (( fuori degli specchi acquei di cui al n. 4); )) (( d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera )) (( c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di )) (( valenza turistica inferiore qualora i titolari della )) (( concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonche' )) (( la gratuita' dei servizi generali offerti all'utenza; )) (( e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera )) (( c) alla meta' in presenza di eventi dannosi di eccezionale )) (( gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni )) (( oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle )) (( competenti autorita' marittime di zona; )) (( f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di )) (( cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali )) (( marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate )) (( alla data di entrata in vigore del presente decreto; )) (( g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera )) (( c) fino alla meta' nel caso in cui il concessionario assuma )) (( l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di )) (( straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonche' nei )) (( casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice )) (( della navigazione (a); )) (( h) riduzione fino alla meta' della misura base dei canoni di )) (( cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a )) (( specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un )) (( diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di )) (( godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attivita' )) (( che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni )) (( consentite da leggi o regolamenti; )) (( i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della )) (( misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le )) (( concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del codice )) (( della navigazione (a) e all'articolo 37 del regolamento per )) (( l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione )) (( marittima), approvato con decreto del Presidente della )) (( Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (c); )) (( l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui )) (( relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle )) (( societa' sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione )) (( italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali. )) (( 2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di )) (( cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, )) (( approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e )) (( successive modificazioni (d), nonche' di quelli relativi ai )) (( cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge )) (( 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre )) (( 1927, n. 2535, e successive modificazioni (e), e di quelli )) (( comunque concernenti attivita' di costruzione, manutenzione, )) (( riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, )) (( si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con decreto del )) (( Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i )) (( Ministri del tesoro e delle finanze. )) (( 3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore )) (( valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) )) (( e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in )) (( concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, e' )) (( riservato all'autorita' competente. )) (( 4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali )) (( marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla )) (( effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se )) (( l'utilizzazione e' inferiore all'anno, purche' non sussistano )) (( strutture che permangono oltre la durata della concessione )) (( stessa. ))
________________ (a) Si riporta il testo degli articoli 29, 39, secondo comma, 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione: "Art. 29 (Pertinenze del demanio marittimo). - Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso". "Art. 39 (Misura del canone), secondo comma. - Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri beni di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni". "Art. 40 (Riduzione del canone). - Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non e' dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta' prevista nel primo comma dell'art. 44". "Art. 45 (Modifica o estinzione della concessione per cause naturali), primo comma. - Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone". (b) L'art. 5 del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiaggie e fari della preesistente 20 maggio 1865, sui lavori pubblici, approvato con R.D. n. 3095/1885, e' cosi' formulato: "Art. 5. - Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiaggie: a) i moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono gli ancoraggi; b) i moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde dei porti-canali; c) le ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi; d) gli argini e moli di circondario per difendere i porti dalle alluvioni e dagli interrimenti; e) i bacini di deposito d'acque, atte a produrre correnti artificiali per tener sgombre, le foci dei porti- canali; f) i canali di derivazione e gli smaltitoi per liberare i porti dai depositi e dalle infezioni; g) gli scali e bacini da costruzione o riparazione di navi; h) le escavazioni della bocca, del bacino e dei canali dei porti; i) i fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio tecnico, amministrativo e di polizia dei porti; k) i gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti; l) ogni altra opera il cui scopo sia di mantenere profondo e spurgato un porto, facilitarne l'accesso e l'uscita ed aumentarne la sicurezza". (c) L'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, cosi' recita: "Art. 37 (Concessioni per fini di pubblico interesse). - L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilita', e' regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime. Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'art. 39 del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento". (d) L'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. n. 1604/1931, come modificato dall'art. 8 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, convertito, con modificazione, dalla legge 19 gennaio 1939, n. 485, e' cosi formulato: "Art. 48. - Le societa' cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purche' riunite in consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici: a) della esecuzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella C annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, nonche' delle altre disposizioni speciali stabilite, per le societa' cooperative, dagli articoli 65 e 67 della citata legge di registro, purche' il capitale complessivo di ciascuna societa' non superi le L. 500.000; b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della presente legge, della disposizione dell'art. 5 (secondo comma) del decreto-legge luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386. Esse possono inoltre essere ammesse a godere: c) della concessione, su parere della commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce; d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attivita' spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia; e) della concessione per l'esercizio delle proprie attivita' di aree e fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di L. 20, a titolo ricognitorio, e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le societa' cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonche' l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati". Dell'agevolezza di cui alla lettera e) sono ammessi a godere anche i Consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi". (e) Il R.D.L. n. 456/1924 reca: "Aumento delle entrate demaniali". Si trascrive il testo del relativo art. 2: "Art. 2. - Il canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso dei cantieri navali, stabilito dall'art. 755 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del codice della marina mercantile, e dall'art. 44 della legge 23 luglio 1896, n. 318, e' elevato a centesimi 20 per metro quadrato e per anno. Il canone in questa misura si applica solo ai cantieri in quanto destinati alla costruzione degli scafi, restando in facolta' dell'amministrazione di estenderlo, a seconda delle circostanze, a quelle parti di cantiere destinate ad industrie e lavorazioni sussidiarie, ovvero di imporre un maggior canone in conformita' del comma seguente. Il limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale, stabilito nell'art. 779 del precitato regolamento, e' elevato a centesimi 40 per metro quadrato e per anno".