Art. 03.
 
(( 1. I canoni annui per concessioni con finalita'                 ))
(( turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e  ))
(( specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni         ))
(( relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono          ))
(( determinati, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con decreto del   ))
(( Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza ))
(( permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le         ))
(( province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei      ))
(( seguenti criteri direttivi:                                     ))
(( a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei gia' ))
(( concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti       ))
(( categorie:                                                      ))
(( 1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di   ))
(( essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta        ))
(( valenza turistica;                                              ))
(( 2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di   ))
(( essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale      ))
(( valenza turistica;                                              ))
(( 3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di   ))
(( essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore       ))
(( valenza turistica;                                              ))
(( 4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui           ))
(( all'articolo 29 del codice della navigazione (a);               ))
(( b) articolazione delle misure dei canoni secondo la             ))
(( classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);       ))
(( c) determinazione di alcune misure base dei canoni con la       ))
(( seguente articolazione:                                         ))
(( 1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria  ))
(( A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B; lire 1400 al ))
(( metro quadrato per la categoria C;                              ))
(( 2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al ))
(( metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al metro quadrato  ))
(( per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la          ))
(( categoria C;                                                    ))
(( 3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000 ))
(( al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al metro        ))
(( quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la ))
(( categoria C;                                                    ))
(( 4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per   ))
(( specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti     ))
(( cosi' come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato   ))
(( con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (b), e comunque entro  ))
(( 100 metri dalla costa;                                          ))
(( 5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300      ))
(( metri dalla costa;                                              ))
(( 6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; ))
(( 7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il            ))
(( posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di   ))
(( fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);                     ))
(( d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera   ))
(( c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di       ))
(( valenza turistica inferiore qualora i titolari della            ))
(( concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonche'  ))
(( la gratuita' dei servizi generali offerti all'utenza;           ))
(( e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera   ))
(( c) alla meta' in presenza di eventi dannosi di eccezionale      ))
(( gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni       ))
(( oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle   ))
(( competenti autorita' marittime di zona;                         ))
(( f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di  ))
(( cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali       ))
(( marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate  ))
(( alla data di entrata in vigore del presente decreto;            ))
(( g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera   ))
(( c) fino alla meta' nel caso in cui il concessionario assuma     ))
(( l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di             ))
(( straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonche' nei  ))
(( casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice   ))
(( della navigazione (a);                                          ))
(( h) riduzione fino alla meta' della misura base dei canoni di    ))
(( cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a       ))
(( specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un       ))
(( diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di      ))
(( godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attivita' ))
(( che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni        ))
(( consentite da leggi o regolamenti;                              ))
(( i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della       ))
(( misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le            ))
(( concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del codice ))
(( della navigazione (a) e all'articolo 37 del regolamento per     ))
(( l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione          ))
(( marittima), approvato con decreto del Presidente della          ))
(( Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328    (c);                     ))
(( l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui    ))
(( relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle    ))
(( societa' sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione   ))
(( italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.      ))
(( 2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di    ))
(( cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca,    ))
(( approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e          ))
(( successive modificazioni (d), nonche' di quelli relativi ai     ))
(( cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge   ))
(( 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre    ))
(( 1927, n. 2535, e successive modificazioni (e), e di quelli      ))
(( comunque concernenti attivita' di costruzione, manutenzione,    ))
(( riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, ))
(( si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con decreto del   ))
(( Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i    ))
(( Ministri del tesoro e delle finanze.                            ))
(( 3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore       ))
(( valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2)  ))
(( e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in            ))
(( concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, e'     ))
(( riservato all'autorita' competente.                             ))
(( 4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali           ))
(( marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla     ))
(( effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se   ))
(( l'utilizzazione e' inferiore all'anno, purche' non sussistano   ))
(( strutture che permangono oltre la durata della concessione      ))
(( stessa.                                                         ))
 
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             (a)  Si  riporta il testo degli articoli 29, 39, secondo
          comma, 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione:
             "Art.  29  (Pertinenze  del  demanio  marittimo).  -  Le
          costruzioni  e  le altre opere appartenenti allo Stato, che
          esistono entro i limiti del demanio marittimo  e  del  mare
          territoriale,  sono considerate come pertinenze del demanio
          stesso".
             "Art. 39 (Misura del canone),  secondo  comma.  -  Nelle
          concessioni   a  enti  pubblici  o  privati,  per  fini  di
          beneficenza o per altri beni di  pubblico  interesse,  sono
          fissati   canoni   di  mero  riconoscimento  del  carattere
          demaniale dei beni".
             "Art.   40   (Riduzione   del   canone).    -    Qualora
          l'utilizzazione  di beni del demanio marittimo da parte del
          concessionario venga ad essere  ristretta  per  effetto  di
          preesistenti  diritti  di  terzi,  al concessionario non e'
          dovuto alcun indennizzo,  ma  si  fa  luogo  a  un'adeguata
          riduzione  del canone, salva la facolta' prevista nel primo
          comma dell'art. 44".
             "Art. 45 (Modifica o estinzione  della  concessione  per
          cause naturali), primo comma. - Quando, per cause naturali,
          i   beni   del   demanio   marittimo   concessi   subiscono
          modificazioni tali  da  restringere  l'utilizzazione  della
          concessione,  il  concessionario ha diritto ad una adeguata
          riduzione del canone".
             (b) L'art. 5 del testo unico della legge 16 luglio 1884,
          n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiaggie
          e fari  della  preesistente  20  maggio  1865,  sui  lavori
          pubblici,  approvato  con  R.D.    n.  3095/1885,  e' cosi'
          formulato:
             "Art. 5. - Sono opere che riguardano i porti, i  fari  e
          le spiaggie:
               a)  i  moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono
          gli ancoraggi;
               b) i moli e le  dighe,  le  gettate  o  scogliere  che
          regolano la foce e proteggono le sponde dei porti-canali;
               c)  le  ripe  artificiali,  banchine,  scali,  darsene
          mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi;
               d) gli argini e moli di circondario  per  difendere  i
          porti dalle alluvioni e dagli interrimenti;
               e)  i  bacini  di  deposito  d'acque,  atte a produrre
          correnti artificiali per tener sgombre, le foci dei  porti-
          canali;
               f)  i  canali  di  derivazione  e  gli  smaltitoi  per
          liberare i porti dai depositi e dalle infezioni;
               g) gli scali e bacini da costruzione o riparazione  di
          navi;
               h) le escavazioni della bocca, del bacino e dei canali
          dei porti;
               i)  i  fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad
          uso del servizio tecnico, amministrativo e di  polizia  dei
          porti;
               k)  i  gavitelli  ed  altri  segnali  fissi  e  mobili
          destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti;
               l) ogni altra opera il  cui  scopo  sia  di  mantenere
          profondo  e  spurgato  un  porto,  facilitarne  l'accesso e
          l'uscita ed aumentarne la sicurezza".
             (c) L'art.  37  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
          codice della navigazione (navigazione marittima), approvato
          con D.P.R. n.  328/1952, cosi' recita:
             "Art. 37 (Concessioni per fini di pubblico interesse). -
          L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare
          territoriale  da  parte di enti pubblici o privati per fini
          di beneficenza o per  altri  fini  di  pubblico  interesse,
          compreso  l'esercizio  di  servizi di pubblica utilita', e'
          regolata  in  base  alle  disposizioni  stabilite  per   le
          concessioni demaniali marittime.
             Agli  effetti dell'applicazione del canone, previsto dal
          secondo comma dell'art.  39  del  codice,  s'intendono  per
          concessioni  che  perseguono  fini  di  pubblico  interesse
          diversi   dalla   beneficenza   quelle   nelle   quali   il
          concessionario  non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o
          provento".
             (d) L'art. 48 del testo unico delle leggi  sulla  pesca,
          approvato  con R.D. n. 1604/1931, come modificato dall'art.
          8 del R.D.L. 11  aprile  1938,  n.  1183,  convertito,  con
          modificazione, dalla legge 19 gennaio 1939, n. 485, e' cosi
          formulato:
             "Art.   48.  -  Le  societa'  cooperative  di  pescatori
          lavoratori,  oltre  che  delle   agevolazioni   tributarie,
          consentite  dalle leggi vigenti, godono, purche' riunite in
          consorzio  come  all'articolo  precedente,   dei   seguenti
          benefici:
               a)  della esecuzione dalla tassa di registro, ai sensi
          dell'art.   40  della  tabella  C  annessa  alla  legge  30
          dicembre  1923,  n.  3269, nonche' delle altre disposizioni
          speciali stabilite,  per  le  societa'  cooperative,  dagli
          articoli 65 e 67 della citata legge di registro, purche' il
          capitale  complessivo di ciascuna societa' non superi le L.
          500.000;
               b) della applicazione ai prestiti, contratti  a  norma
          dell'art.    49  della  presente  legge, della disposizione
          dell'art.   5    (secondo    comma)    del    decreto-legge
          luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386.
             Esse possono inoltre essere ammesse a godere:
               c)  della  concessione,  su  parere  della commissione
          consultiva, di premi per costruzione di scafi con  o  senza
          motori, e di scafi portapesce;
               d)  della  concessione  di  sussidi  straordinari o di
          contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di
          magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi
          del mestiere e  di  generi  di  consumo,  funzionamento  di
          stabilimenti  o  di  opifici  necessari all'industria della
          pesca, e per ogni altra  attivita'  spesa  per  il  maggior
          sviluppo dell'industria peschereccia;
             e)  della  concessione  per  l'esercizio  delle  proprie
          attivita' di aree e fabbricati del demanio  marittimo,  col
          pagamento  del  solo  annuo  canone  di  L.  20,  a  titolo
          ricognitorio, e con l'esonero delle domande  e  degli  atti
          relativi  alla concessione dalle tasse di registro e bollo,
          a condizione che le societa' cooperative assumano l'obbligo
          di rimborsare o pagare le imposte  e  sovrimposte  ed  ogni
          altro  tributo  o  contributo  fondiario  o  consorziale in
          quanto  dovuti,  nonche'   l'obbligo   della   manutenzione
          ordinaria e straordinaria dei fabbricati".
            Dell'agevolezza  di  cui  alla  lettera e) sono ammessi a
          godere anche i Consorzi, e le cooperative non costituite in
          consorzi".
             (e) Il R.D.L. n. 456/1924 reca: "Aumento  delle  entrate
          demaniali".  Si trascrive il testo del relativo art. 2:
             "Art.  2.  -  Il  canone  per  le concessioni di demanio
          pubblico marittimo ad uso dei  cantieri  navali,  stabilito
          dall'art.  755  del regolamento approvato con regio decreto
          20 novembre 1879, n.  5166,  per  l'esecuzione  del  codice
          della  marina  mercantile,  e  dall'art.  44 della legge 23
          luglio 1896, n. 318, e' elevato a centesimi  20  per  metro
          quadrato  e per anno. Il canone in questa misura si applica
          solo ai cantieri in quanto destinati alla costruzione degli
          scafi,  restando  in   facolta'   dell'amministrazione   di
          estenderlo,  a seconda delle circostanze, a quelle parti di
          cantiere destinate ad industrie e lavorazioni  sussidiarie,
          ovvero  di  imporre  un  maggior  canone in conformita' del
          comma seguente.
             Il limite minimo normale del canone per  le  concessioni
          ad  uso diverso da cantiere navale, stabilito nell'art. 779
          del precitato regolamento, e' elevato a  centesimi  40  per
          metro quadrato e per anno".