Art. 6. (( 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della )) (( legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia )) (( provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la )) (( delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi )) (( dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 )) (( luglio 1977, n. 616 (a), queste sono comunque delegate alle )) (( regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al )) (( rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per )) (( le finalita' di cui al citato articolo 59 (a), applicando i )) (( canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente )) (( decreto. )) (( 2. A decorrere dal 1 gennaio 1995, alle regioni e' devoluto )) (( l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei )) (( canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello gia' previsto )) (( nel bilancio pluriennale dello Stato. )) (( 3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni )) (( predispongono, sentita l'autorita' marittima, un piano di )) (( utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver )) (( acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle )) (( associazioni regionali di categoria, appartenenti alle )) (( organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore )) (( turistico dei concessionari demaniali marittimi. ))
_______________ (a) Il testo dell'art. 59 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, e' il seguente: "Art. 59 (Demanio marittimo, lacuale e fluviale). - Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale. La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette e' effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette puo' esere modificato".