Art. 6.
 
(( 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della     ))
(( legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia ))
(( provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la    ))
(( delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi     ))
(( dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ))
(( luglio 1977, n. 616 (a), queste sono comunque delegate alle     ))
(( regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al ))
(( rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per ))
(( le finalita' di cui al citato articolo 59 (a), applicando i     ))
(( canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente       ))
(( decreto.                                                        ))
(( 2. A decorrere dal 1 gennaio 1995, alle regioni e' devoluto    ))
(( l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei     ))
(( canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello gia' previsto   ))
(( nel bilancio pluriennale dello Stato.                           ))
(( 3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni              ))
(( predispongono, sentita l'autorita' marittima, un piano di       ))
(( utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver       ))
(( acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle  ))
(( associazioni regionali di categoria, appartenenti alle          ))
(( organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore       ))
(( turistico dei concessionari demaniali marittimi.                ))
 
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             (a) Il  testo  dell'art.  59  del  D.P.R.  n.  616/1977,
          recante  attuazione  della  delega  di cui all'art. 1 della
          legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e
          di delega  di  funzioni  statali  alle  regioni  a  statuto
          ordinario, e' il seguente:
             "Art. 59 (Demanio marittimo, lacuale e fluviale). - Sono
          delegate   alle  regioni  le  funzioni  amministrative  sul
          litorale marittimo,  sulle  aree  demaniali  immediatamente
          prospicienti  sulle  aree  del  demanio lacuale e fluviale,
          quando l'utilizzazione prevista abbia finalita'  turistiche
          e   ricreative.  Sono  escluse  dalla  delega  le  funzioni
          esercitate  dagli  organi  dello  Stato   in   materia   di
          navigazione  marittima, di sicurezza nazionale e di polizia
          doganale.
             La delega di cui al comma precedente non si  applica  ai
          porti  e  alle  aree  di  preminente interesse nazionale in
          relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle
          esigenze  della  navigazione  marittima.  L'identificazione
          delle  aree  predette  e'  effettuata, entro il 31 dicembre
          1978,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,  di concerto con i Ministri per la difesa, per la
          marina mercantile e per  le  finanze,  sentite  le  regioni
          interessate.  Col medesimo procedimento l'elenco delle aree
          predette puo' esere modificato".