Art. 7.
 
(( 1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni         ))
(( demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, ))
(( criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che    ))
(( comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori      ))
(( rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del       ))
(( decreto stesso.                                                 ))
(( 2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali,               ))
(( l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre      ))
(( amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o   ))
(( compiti attinenti ad attivita' marittime o portuali, non        ))
(( comporta corresponsione di alcun canone.                        ))
(( 3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle       ))
(( misure dei canoni non potra' comportare la disapplicazione      ))
(( della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i)  ))
(( del comma 1 dell'art. 3 e dal comma 2 del medesimo articolo.    ))
(( 4. Per le aree date in concessione alle societa' sportive non   ))
(( aventi finalita' di lucro, gli enti portuali non potranno       ))
(( determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al        ))
(( presente decreto.                                               ))