Art. 8.
 
  1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni
senza  titolo  di  beni  demaniali  marittimi,  di  zone   del   mare
territoriale  e  delle  pertinenze  del demanio marittimo, ovvero per
utilizzazioni difformi dal titolo concessorio,  sono  determinati  in
misura  pari  a  quella  che  sarebbe  derivata dall'applicazione del
presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e
del cento per cento.