Art. 9. (( 1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3, )) (( della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a), laddove esistano )) (( obiettive difficolta' strutturali e ambientali, accertate )) (( dall'autorita' marittima competente, alla predisposizione di )) (( specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso )) (( al mare da parte dei soggetti handicappati e' comunque )) (( garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti )) (( orograficamente omogenei di litorale. L'autorita' marittima )) (( competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti )) (( balneari piu' idonei a dotarsi delle strutture di cui al )) (( presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari )) (( di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto )) (( omogeneo di litorale. )) (( 2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la )) (( realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, )) (( senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra )) (( tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto )) (( omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La )) (( ripartizione delle quote spettanti e' determinata )) (( dall'autorita' marittima competente, in relazione all'entita' )) (( del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote e' )) (( condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento )) (( della concessione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della citata )) (( legge n. 104 del 1992 (a). ))
_______________ (a) Il comma 3 dell'art. 23 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede che: "Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilita' degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e l'effettiva possibilita' di accesso al mare delle persone handicappate". Il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, soprarichiamato, reca: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e contiene norme di attuazione della legge n. 13/1989, recante: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".