Art. 9.
 
(( 1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3,     ))
(( della legge 5 febbraio 1992, n. 104    (a),    laddove esistano ))
(( obiettive difficolta' strutturali e ambientali, accertate       ))
(( dall'autorita' marittima competente, alla predisposizione di    ))
(( specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso ))
(( al mare da parte dei soggetti handicappati e' comunque          ))
(( garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti    ))
(( orograficamente omogenei di litorale. L'autorita' marittima     ))
(( competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti ))
(( balneari piu' idonei a dotarsi delle strutture di cui al        ))
(( presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari   ))
(( di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto      ))
(( omogeneo di litorale.                                           ))
(( 2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la        ))
(( realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, ))
(( senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra              ))
(( tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto         ))
(( omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La          ))
(( ripartizione delle quote spettanti e' determinata               ))
(( dall'autorita' marittima competente, in relazione all'entita'   ))
(( del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote e'    ))
(( condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento     ))
(( della concessione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della citata ))
(( legge n. 104 del 1992 (a).                                      ))
 
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             (a) Il comma 3 dell'art.  23  della  legge  n.  104/1992
          (Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
          diritti  delle  persone  handicappate)  prevede  che:   "Le
          concessioni  demaniali per gli impianti di balneazione ed i
          loro rinnovi  sono  subordinati  alla  visitabilita'  degli
          impianti  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro dei lavori
          pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della  legge
          9  gennaio  1989,  n.    13,  e l'effettiva possibilita' di
          accesso al mare delle persone handicappate".
             Il D.M. 14 giugno 1989, n. 236,  soprarichiamato,  reca:
          "Prescrizioni     tecniche     necessarie    a    garantire
          l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita'  degli
          edifici   privati   e  di  edilizia  residenziale  pubblica
          sovvenzionata  e  agevolata,  ai  fini  del  superamento  e
          dell'eliminazione   delle   barriere   architettoniche"   e
          contiene  norme  di  attuazione  della  legge  n.  13/1989,
          recante:    "Disposizioni  per  favorire  il  superamento e
          l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
          privati".