Art. 2. 1. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 (temperatura) della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (a) , e' sostituito dal seguente: "Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35 C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 C oltre i mille metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilita' ambientale dello scarico con il corpo idrico recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.". 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del comitato scientifico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306 (b), stabilisce, con proprio decreto, i criteri di misurazione dell'incremento termico di cui al comma 1, sulla base delle metodologie definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA).
(a) La legge n. 319/1976 reca norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. La tabella A annessa alla legge indica i limiti di accettabilita' degli scarichi. (b) Il comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. n. 306/1987, con cui e' stato approvato il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente, prevede che: "Presso il Ministero sono costituiti il Consiglio nazionale dell'ambiente e il comitato scientifico, come organi permanenti di alta consulenza. Il Ministro puo' costituire comitati tecnico-scientifici come organi di alta consulenza per determinati settori".