Art. 2.
  1. Il quarto paragrafo  della  nota  relativa  al  parametro  n.  2
(temperatura)  della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n.
319 (a) , e' sostituito dal seguente:
  "Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35  C
e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun
caso superare i 3  C oltre i mille metri di  distanza  dal  punto  di
immissione.   Deve   inoltre   essere  assicurata  la  compatibilita'
ambientale dello scarico con il corpo idrico recipiente ed evitata la
formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.".
  2. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  il  Ministro dell'ambiente, sentito il parere del
comitato scientifico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  del
Presidente  della  Repubblica 19 giugno 1987, n. 306 (b), stabilisce,
con proprio decreto, i criteri di misurazione dell'incremento termico
di  cui  al  comma  1,  sulla   base   delle   metodologie   definite
dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA).
 
             (a)  La legge n. 319/1976 reca norme per la tutela delle
          acque dall'inquinamento. La tabella A  annessa  alla  legge
          indica i limiti di accettabilita' degli scarichi.
             (b)  Il  comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. n. 306/1987, con
          cui e' stato approvato il regolamento per  l'organizzazione
          del   Ministero  dell'ambiente,  prevede  che:  "Presso  il
          Ministero   sono   costituiti   il   Consiglio    nazionale
          dell'ambiente   e  il  comitato  scientifico,  come  organi
          permanenti di alta consulenza. Il Ministro puo'  costituire
          comitati tecnico-scientifici come organi di alta consulenza
          per determinati settori".