Art. 3.
(( 1. I titolari delle centrali termoelettriche esistenti          ))
(( alimentate con combustibili convenzionali i cui scarichi idrici ))
(( recapitano in mare che, al fine di assicurare il rispetto dei   ))
(( valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo      ))
(( recipiente previsti dalla normativa vigente, intendono          ))
(( effettuare interventi di adeguamento degli impianti basati      ))
(( sulla caratterizzazione ambientale del sito e sulll'impiego     ))
(( delle migliori tecnologie disponibili, ai sensi e per gli       ))
(( effetti dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319     ))
(( (a), possono presentare alle autorita' competenti, entro        ))
(( sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente    ))
(( decreto, domanda di autorizzazione allo scarico termico         ))
(( corredata dal programma degli interventi di adeguamento.        ))
  2. L'autorita' competente, entro i sessanta  giorni  successivi  al
termine  di  cui  al  comma  1,  in  caso di valutazione positiva del
programma, rilascia, ove occorra, l'autorizzazione  provvisoria  allo
scarico,  con  le  eventuali  prescrizioni;  ((  in  conformita' alle
tabelle allegate alla legge 10 maggio  1976,  n.  319,  e  successive
modificazioni  ))  (a)  ,  richiede,  se necessario, integrazioni del
programma e definisce le modalita' di  attuazione  dell'attivita'  di
monitoraggio,  a  spese  del  titolare  dello scarico, necessaria per
individuare  tempestivamente  le  possibili  alterazioni   permanenti
dell'ambiente  marino  e  ((  consentire  all'autorita' competente ad
autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'impianto di adottare le
conseguenti   iniziative,   anche    limitative    dell'utilizzazione
dell'impianto termoelettrico stesso. ))
  3.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti di cui  al  comma  1  trasmettono,  alle
autorita'  competenti  all'approvazione,  il progetto esecutivo degli
interventi di adeguamento (( delle centrali termoelettriche,  ))  con
indicazione dei relativi tempi di attuazione.
  4.  L'autorita'  amministrativa  procedente deve pronunciarsi entro
sessanta giorni dalla data  di  ricevimento  del  progetto.  Ai  fini
dell'acquisizione  di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque
denominati   di   altre   amministrazioni   pubbliche,    l'autorita'
amministrativa  procedente  puo'  indire  una apposita conferenza dei
servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241
(b).
(( 5. Gli interventi di adeguamento delle centrali termoelettriche ))
(( devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi      ))
(( dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti  ))
(( autorita'. Tale approvazione deve comunque intervenire entro    ))
(( sei mesi dalla data della trasmissione del progetto esecutivo   ))
(( di cui al comma 3. Nella fase di adeguamento non potranno in    ))
(( alcun modo essere determinati incrementi di temperatura ai      ))
(( sensi dell'articolo 25, primo comma, della legge 10 maggio      ))
(( 1976,                                                           ))
(( n. 319 (a), e si applicano, comunque, le disposizioni di        ))
(( cui all'articolo 24 della medesima legge (a).                   ))
  6.  Dalla  data  di presentazione della domanda di cui al comma 1 e
fino al completamento  delle  opere  di  adeguamento,  il  valore  di
incremento  termico sara' misurato con metodiche statistiche riferite
alla sezione di separazione del volume del corpo di acqua recipiente,
in corrispondenza di un arco distante mille metri dallo scarico,  de-
terminate  dall''IRSA  e pubblicate entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del  presente  decreto;  il  valore  di  incremento
termico  non  potra'  comunque superare i 3  C. Scaduto il termine di
cui al comma 5 si applicano i  criteri  di  misurazione  definiti  ai
sensi dell'articolo 2.
(( 6-bis. Qualora l'ubicazione dell'impianto e le caratteristiche  ))
(( del corpo ricettore comportino scarichi con conseguenti         ))
(( alterazioni dell'ambiente marino, in deroga al quarto comma     ))
(( dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, numero 319 (a), al  ))
(( solo fine dell'abbassamento della temperatura con esclusione    ))
(( della diluizione di altri scarichi inquinanti, le acque di      ))
(( raffreddamento delle centrali termoelettriche alimentate con    ))
(( combustibili convenzionali, con scarichi a mare possono essere  ))
(( integrate, prima dello scarico, con acque prelevate allo scopo  ))
(( dal mare.                                                       ))
  7.  Le autorizzazioni allo scarico (( delle acque di raffreddamento
delle  centrali  termoelettriche  ))  sono  revocate   in   caso   di
inosservanza  del  programma e/o di non conformita' allo stesso degli
interventi previsti dal progetto di  adeguamento  ((  delle  centrali
termoelettriche, )) nonche' delle prescrizioni impartite.
  8.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  in  forma definitiva ai sensi
dell'articolo 15, ottavo comma, della legge 10 maggio  1976,  n.  319
(a), all'esito della verifica dell'avvenuta attuazione del progetto.
 
             (a)  La legge n. 319/1976 reca norme per la tutela delle
          acque dall'inquinamento. Le tabelle A, B e C  annesse  alla
          legge  indicano  i limiti di accettabilita' degli scarichi.
          Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il
          testo delle disposizioni della predetta legge,  alle  quali
          il presente articolo fa rinvio:
             "Art.  9, quarto comma. - I limiti di accettabilita' non
          potranno  in  alcun   caso   essere   conseguiti   mediante
          diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo".
             "Art.  10  (come  sostituito dall'art. 13 della legge 24
          dicembre 1979, n. 650). - Per gli insediamenti  produttivi,
          soggetti  a  diversa  destinazione  o  ad  ampliamenti  o a
          ristrutturazioni, o la  cui  attivita'  sia  trasferita  in
          altro  luogo  successivamente  all'entrata  in vigore della
          presente   legge,   deve   essere   richiesta   una   nuova
          autorizzazione  allo  scarico alle autorita' competenti per
          il  controllo.   A   tali   autorita'   e'   demandata   la
          certificazione  di  nuovo  insediamento  sulla  base  della
          documentazione presentata  e  di  ogni  altro  accertamento
          ritenuto  utile qualora, in relazione alla ristrutturazione
          o  all'ampliamento  dell'insediamento   produttivo,   abbia
          origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente
          o   quantitativamente   diverse  da  quelle  dello  scarico
          preesistente.
             La  disposizione  di  cui al comma precedente si applica
          anche agli insediamenti civili a decorrere  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della disciplina regionale prevista dal
          secondo comma dell'art. 14.
             Gli insediamenti produttivi in corso di  costruzione  al
          13  giugno  1976  e  che non abbiano ottenuto la licenza di
          agibilita' o  di  abitabilita'  devono  adeguare  i  propri
          scarichi  ai  limiti di accettabilita' previsti per i nuovi
          insediamenti entro il 30 giugno 1980.
             I nuovi insediamenti produttivi che  dimostrino  impegni
          di  spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese o
          di  imprese  ed  enti  pubblici  per  la   costruzione   di
          depuratori  collettivi  sono  assimilati  agli insediamenti
          esistenti al 13 giugno 1976.
             Gli insediamenti civili in possesso di licenza  edilizia
          alla  data  del 13 giugno 1976 ai fini dell'ottenimento del
          certificato di abitabilita' sono tenuti ad  adeguarsi  alle
          prescrizioni indicate dalla licenza stessa".
             "Art.   15,  ottavo  comma.  -  Le  autorizzazioni  sono
          rilasciate  in  forma  definitiva   quando   gli   scarichi
          rispettano  i limiti di accettabilita' di cui alla presente
          legge".
             "Art. 24. - Con la sentenza di  condanna,  il  beneficio
          della  sospensione  condizionale  della  pena  puo'  essere
          subordinato  all'esatto   adempimento   di   quanto   sara'
          stabilito  nella  sentenza  stessa. A tale scopo il giudice
          richiede,   ove   occorra,   le    opportune    indicazioni
          all'autorita' amministrativa".
             "Art.  25, primo comma. - Coloro che effettuano scarichi
          gia' esistenti, provenienti da insediamenti sia  produttivi
          che  civili,  sono  obbligati,  fino  al  momento nel quale
          debbono osservare  i  limiti  di  accettabilita'  stabiliti
          dalla  presente  legge, ad adottare le misure necessarie ad
          evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi
          sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite
          dalle regioni o dagli enti locali in quanto compatibili con
          le disposizioni  qualitative  e  temporali  della  presente
          legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella C
          allegata  alla  presente  legge.  Per  gli scarichi in mare
          aperto, debbono essere osservate le prescrizioni  stabilite
          nell'art. 11, terzo comma, della presente legge".
             (b)  La  legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti   amministrativi".  Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art. 14:
             "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento  amministrativo,  l'amministrazione procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
             2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazione  procedente   debba   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche.  In  tal caso le determinazioni
          concordate nella conferenza tra  tutte  le  amministrazioni
          intervenute tengono luogo degli atti predetti.
             3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente  convocata,  non abbia partecipato
          alla   conferenza   o   vi   abbia   partecipato    tramite
          rappresentanti   privi   della   competenza  ad  esprimerne
          definitivamente la volonta', salvo che essa  non  comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data   di    ricevimento    della    comunicazione    delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
             4. Le disposizioni di cui al comma 3  non  si  applicano
          alle   amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".