Art. 3. (( 1. I titolari delle centrali termoelettriche esistenti )) (( alimentate con combustibili convenzionali i cui scarichi idrici )) (( recapitano in mare che, al fine di assicurare il rispetto dei )) (( valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo )) (( recipiente previsti dalla normativa vigente, intendono )) (( effettuare interventi di adeguamento degli impianti basati )) (( sulla caratterizzazione ambientale del sito e sulll'impiego )) (( delle migliori tecnologie disponibili, ai sensi e per gli )) (( effetti dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319 )) (( (a), possono presentare alle autorita' competenti, entro )) (( sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente )) (( decreto, domanda di autorizzazione allo scarico termico )) (( corredata dal programma degli interventi di adeguamento. )) 2. L'autorita' competente, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, in caso di valutazione positiva del programma, rilascia, ove occorra, l'autorizzazione provvisoria allo scarico, con le eventuali prescrizioni; (( in conformita' alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni )) (a) , richiede, se necessario, integrazioni del programma e definisce le modalita' di attuazione dell'attivita' di monitoraggio, a spese del titolare dello scarico, necessaria per individuare tempestivamente le possibili alterazioni permanenti dell'ambiente marino e (( consentire all'autorita' competente ad autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'impianto di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto termoelettrico stesso. )) 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono, alle autorita' competenti all'approvazione, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento (( delle centrali termoelettriche, )) con indicazione dei relativi tempi di attuazione. 4. L'autorita' amministrativa procedente deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del progetto. Ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, l'autorita' amministrativa procedente puo' indire una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (b). (( 5. Gli interventi di adeguamento delle centrali termoelettriche )) (( devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi )) (( dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti )) (( autorita'. Tale approvazione deve comunque intervenire entro )) (( sei mesi dalla data della trasmissione del progetto esecutivo )) (( di cui al comma 3. Nella fase di adeguamento non potranno in )) (( alcun modo essere determinati incrementi di temperatura ai )) (( sensi dell'articolo 25, primo comma, della legge 10 maggio )) (( 1976, )) (( n. 319 (a), e si applicano, comunque, le disposizioni di )) (( cui all'articolo 24 della medesima legge (a). )) 6. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e fino al completamento delle opere di adeguamento, il valore di incremento termico sara' misurato con metodiche statistiche riferite alla sezione di separazione del volume del corpo di acqua recipiente, in corrispondenza di un arco distante mille metri dallo scarico, de- terminate dall''IRSA e pubblicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il valore di incremento termico non potra' comunque superare i 3 C. Scaduto il termine di cui al comma 5 si applicano i criteri di misurazione definiti ai sensi dell'articolo 2. (( 6-bis. Qualora l'ubicazione dell'impianto e le caratteristiche )) (( del corpo ricettore comportino scarichi con conseguenti )) (( alterazioni dell'ambiente marino, in deroga al quarto comma )) (( dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, numero 319 (a), al )) (( solo fine dell'abbassamento della temperatura con esclusione )) (( della diluizione di altri scarichi inquinanti, le acque di )) (( raffreddamento delle centrali termoelettriche alimentate con )) (( combustibili convenzionali, con scarichi a mare possono essere )) (( integrate, prima dello scarico, con acque prelevate allo scopo )) (( dal mare. )) 7. Le autorizzazioni allo scarico (( delle acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche )) sono revocate in caso di inosservanza del programma e/o di non conformita' allo stesso degli interventi previsti dal progetto di adeguamento (( delle centrali termoelettriche, )) nonche' delle prescrizioni impartite. 8. L'autorizzazione e' rilasciata in forma definitiva ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (a), all'esito della verifica dell'avvenuta attuazione del progetto.
(a) La legge n. 319/1976 reca norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. Le tabelle A, B e C annesse alla legge indicano i limiti di accettabilita' degli scarichi. Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni della predetta legge, alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 9, quarto comma. - I limiti di accettabilita' non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo". "Art. 10 (come sostituito dall'art. 13 della legge 24 dicembre 1979, n. 650). - Per gli insediamenti produttivi, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attivita' sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico alle autorita' competenti per il controllo. A tali autorita' e' demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile qualora, in relazione alla ristrutturazione o all'ampliamento dell'insediamento produttivo, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli insediamenti civili a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale prevista dal secondo comma dell'art. 14. Gli insediamenti produttivi in corso di costruzione al 13 giugno 1976 e che non abbiano ottenuto la licenza di agibilita' o di abitabilita' devono adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilita' previsti per i nuovi insediamenti entro il 30 giugno 1980. I nuovi insediamenti produttivi che dimostrino impegni di spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di depuratori collettivi sono assimilati agli insediamenti esistenti al 13 giugno 1976. Gli insediamenti civili in possesso di licenza edilizia alla data del 13 giugno 1976 ai fini dell'ottenimento del certificato di abitabilita' sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni indicate dalla licenza stessa". "Art. 15, ottavo comma. - Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilita' di cui alla presente legge". "Art. 24. - Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sara' stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorita' amministrativa". "Art. 25, primo comma. - Coloro che effettuano scarichi gia' esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilita' stabiliti dalla presente legge, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della presente legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella C allegata alla presente legge. Per gli scarichi in mare aperto, debbono essere osservate le prescrizioni stabilite nell'art. 11, terzo comma, della presente legge". (b) La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si trascrive il testo del relativo art. 14: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".