Art. 2.
  Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al
Ministero   della   sanita'   -   Direzione   generale  del  servizio
farmaceutico, entro e non oltre il 15 dicembre 1993, i nominativi dei
centri universitari  ed  ospedalieri  specializzati  nel  trattamento
degli ipostaturalismi effettivamente operanti a livello territoriale.
I  centri segnalati, che saranno inseriti in un apposito elenco delle
strutture abilitate al trattamento con specialita' medicinali a  base
di  ormone somatotropo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dovranno
risultare idonei ad effettuare i controlli clinici, auxologici  e  di
laboratorio  per  monitorare  i  trattamenti su base semestrale ed in
grado di trasmettere i dati ai registri regionali, nonche' i relativi
protocolli adottati.