Art. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero della sanita' - Direzione generale del servizio farmaceutico, entro e non oltre il 15 dicembre 1993, i nominativi dei centri universitari ed ospedalieri specializzati nel trattamento degli ipostaturalismi effettivamente operanti a livello territoriale. I centri segnalati, che saranno inseriti in un apposito elenco delle strutture abilitate al trattamento con specialita' medicinali a base di ormone somatotropo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dovranno risultare idonei ad effettuare i controlli clinici, auxologici e di laboratorio per monitorare i trattamenti su base semestrale ed in grado di trasmettere i dati ai registri regionali, nonche' i relativi protocolli adottati.