Art. 2.
  1.   Il   trasferimento   delle   competenze  amministrative,  come
rideterminate ai sensi del presente decreto, decorre allo scadere  di
sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale. Entro lo  stesso  termine  sono  espletate,
d'intesa   fra  le  amministrazioni  interessate,  le  operazioni  di
trasferimento e di presa in consegna dei  beni  mobili  ed  immobili,
delle  opere  e  degli  impianti,  nonche' degli atti e di ogni altra
documentazione tecnica ed  amministrativa,  individuati  in  appositi
elenchi  nominativi,  necessari  ad  assicurare  la continuita' dello
svolgimento delle funzioni trasferite.
  2.  Resta  di  competenza   dell'amministrazione   interessata   la
definizione  dei  procedimenti  amministrativi che abbiano comportato
impegni di spesa, anche in conto  residui,  in  data  anteriore  alla
scadenza di cui al comma precedente.