Art. 2.
  L'aumento di perequazione  automatica  derivante  dall'applicazione
della  percentuale  di  variazione di cui all'art. 1, per le pensioni
alle quali  si  applica  la  disciplina  dell'indennita'  integrativa
speciale  di  cui  alla  legge  27  maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   e'   determinato   separatamente
sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.
  Nei  casi  in cui l'indennita' integrativa speciale e' dovuta nella
misura di L. 448.554 mensili lorde, ai sensi del comma 2 dell'art. 10
del  decreto-legge  29  gennaio  1983,   n.   17,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  25  marzo  1983, n.   79, la variazione
annuale di cui all'art. 1 non si calcola sulla  quota  di  indennita'
integrativa  speciale corrisposta, come previsto dal comma 3 del gia'
indicato art. 10, a titolo di assegno  personale  e  l'importo  della
variazione  medesima  e'  portato  in detrazione del predetto assegno
personale fino al suo totale riassorbimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 novembre 1993
                                              Il Ministro del tesoro
                                                      BARUCCI
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
         GIUGNI