IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Universita' volte ad ottenere la modifica di statuto all'ex art. 14- ter, lettera a), riordinato in art. 3.1, con l'inserimento per la facolta' di medicina e chirurgia della scuola di specializzazione in farmacologia e la trascrizione nello statuto medesimo dell'articolato relativo; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Viste le delibere degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Camerino che approvano il convenzionamento con l'Universita' degli studi di Ancona per l'istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia; Vista la propria nota n. 10125 del 1 aprile 1987 con la quale sono state trasmesse all'allora Ministero della pubblica istruzione le delibere degli organi accademici succitate; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 aprile 1988, favorevole alla istituzione della scuola di specializzazione in questione; Vista la nota ministeriale n. 1471 del 27 luglio 1989 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16; Visto il proprio decreto n. 1108 del 15 aprile 1992 relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia, inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con propria nota n. 14613 del 23 aprile 1992 per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16; Vista la nota ministeriale n. 2659/92 dell'8 marzo 1993 con la quale si formulano osservazioni al decreto rettorale sopracitato ed in particolare si precisa che i titoli di ammissione nonche' l'ordinamento si discostano dalla tipologia nazionale riformulata dal Consiglio universitario nazionale ed inviata dallo stesso Ministero in data 8 gennaio 1990; Vista la delibera del consiglio di facolta' del 21 luglio 1993 che recepisce le osservazioni sopracitate formulate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la convenzione stipulata in data 31 marzo 1992 tra l'Universita' degli studi di Ancona e l'Universita' degli studi di Camerino al fine del funzionamento della scuola di specializzazione in farmacologia con sede amministrativa presso l'Universita' di Ancona; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'ex art. 14- ter, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1099, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, riordinato in art. 3.1, e' integrato con l'aggiunta della scuola di specializzazione in farmacologia.