IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto-legge  30  settembre  1938,  n.  1652,  e
successive modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  formulate  dagli  organi  accademici di questa
Universita' volte ad ottenere la modifica di statuto all'ex art.  14-
ter,  lettera  a),  riordinato  in art. 3.1, con l'inserimento per la
facolta' di medicina e chirurgia della scuola di specializzazione  in
farmacologia e la trascrizione nello statuto medesimo dell'articolato
relativo;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Viste  le  delibere  degli organi accademici dell'Universita' degli
studi di Camerino che approvano il convenzionamento con l'Universita'
degli  studi  di   Ancona   per   l'istituzione   della   scuola   di
specializzazione in farmacologia;
  Vista  la propria nota n. 10125 del 1 aprile 1987 con la quale sono
state trasmesse all'allora Ministero  della  pubblica  istruzione  le
delibere degli organi accademici succitate;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nella seduta del 16 aprile 1988, favorevole  alla  istituzione  della
scuola di specializzazione in questione;
  Vista  la nota ministeriale n. 1471 del 27 luglio 1989 con la quale
si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge
9 maggio 1989, n. 168, art. 16;
  Visto il proprio decreto n. 1108 del 15 aprile 1992  relativo  alla
istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia, inviato
al   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica con propria nota n. 14613  del  23  aprile  1992  per  la
pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale, ai sensi della legge 9 maggio
1989, n. 168, art. 16;
  Vista la nota ministeriale n. 2659/92  dell'8  marzo  1993  con  la
quale  si  formulano osservazioni al decreto rettorale sopracitato ed
in  particolare  si  precisa  che  i  titoli  di  ammissione  nonche'
l'ordinamento si discostano dalla tipologia nazionale riformulata dal
Consiglio  universitario  nazionale ed inviata dallo stesso Ministero
in data 8 gennaio 1990;
  Vista la delibera del consiglio di facolta' del 21 luglio 1993  che
recepisce   le   osservazioni  sopracitate  formulate  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data  31  marzo   1992   tra
l'Universita'  degli  studi  di Ancona e l'Universita' degli studi di
Camerino al fine del funzionamento della scuola  di  specializzazione
in  farmacologia  con  sede  amministrativa  presso  l'Universita' di
Ancona;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Ancona, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'ex  art.  14-  ter,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1099, relativo all'elenco delle  scuole
di  specializzazione  annesse  alla facolta' di medicina e chirurgia,
riordinato in art. 3.1, e' integrato con l'aggiunta della  scuola  di
specializzazione in farmacologia.