Art. 2. Ai fini del versamento dei contributi dovuti in materia di previdenza e di assistenza sociale, gli imponibili giornalieri per tutte le categorie di lavoratori, soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi, cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stabiliti in L. 32.700. Il periodo medio di occupazione mensile, per i predetti lavoratori, e' fissato in ventisei giornate lavorative.