Art. 2.
  1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il
2 gennaio  1994  e  devono  essere  effettuate  secondo  il  seguente
calendario:
   entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la
cui ultima cifra e' 1, 2 o 3;
   entro  il  30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione
la cui ultima cifra e' 4, 5 o 6;
   entro   il   30   settembre   per   i   veicoli    aventi    targa
d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 7, 8 o 9;
   entro  il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione
la cui ultima cifra e' 0.
  2.  Per  i  veicoli  che   siano   stati   sottoposti   a   rinnovo
dell'immatricolazione  per  i quali ricorra l'obbligo della revisione
nel corso  dell'anno  in  cui  e'  avvenuto  il  rinnovo  stesso,  le
operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti
nel  primo  comma  in  base alla precedente targa d'immatricolazione,
qualora la nuova targa assegnata  comporti  una  nuova  scadenza  del
termine  per  la  revisione,  che  risulti  antecedente  alla data di
reimmatricolazione.
   Roma, 15 dicembre 1993
                                                   Il Ministro: COSTA