Art. 11.
           Organizzazione didattica. Verifiche di profitto
                            Esame finale
  1.  La  frequenza  alle  lezioni,  ai  tirocini  ed  alle attivita'
pratiche e' obbligatoria  e  deve  essere  documentata  sul  libretto
personale  dello  studente.  Per  essere  ammessi all'esame finale di
diploma, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i  corsi,
superato  gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato,
con positiva valutazione i tirocini prescritti.
   Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono  una
positiva  valutazione  nei  tirocini  possono ripetere l'anno per non
piu'  di  una  volta  come  fuori   corso,   venendo   collocati   in
soprannumero.
  2.  La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono
obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto;  esse  avvengono
secondo  delibera  del  consiglio  della struttura didattica, tale da
assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di  esperienza  e  di
formazione professionale, nelle strutture proprie della facolta' o in
strutture idonee convenzionate.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di
formazione che consenta  allo  studente  e  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  4.  Al  termine  del  triennio,  previo  superamento  degli   esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di
una   tesi,  consistente  in  una  dissertazione  scritta  di  natura
teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in  terapista  della
riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.
  5.  La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e' nominata
dal rettore ed e' composta dal presidente del corso  della  specifica
struttura  didattica  o  suo  delegato,  da  due docenti nominati dal
consiglio di facolta', da due esperti  nominati  rispettivamente  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dal Ministro della sanita' tra iscritti all'albo professionale.
  Ove  i  Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro
il 20 maggio di ciascun anno o  in  caso  di  loro  dimissioni  prima
dell'inizio  degli  esami,  provvede  il  rettore  sentito  il senato
accademico.
  6. La commissione finale per l'esame di  diploma  e'  nominata  dal
rettore in base alla vigente normativa.
  7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche
parzialmente,  nei  corsi  di  laurea  impartiti  nella  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con esito positivo nel corso  di  diploma  universitario,  e'  quello
della  loro  validita' culturale, propedeutica e professionalizzante,
riguardo alla prosecuzione  degli  studi  per  il  conseguimento  del
diploma di laurea.
  Il   consiglio  della  struttura  didattica  con  propria  delibera
riconosce altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in  scuole
italiane  o  straniere di livello universitario con titolo di accesso
analogo a quello del diploma universitario.
  Il   consiglio   della   facolta'   con   propria  delibera  potra'
eventualmente   indicare   corsi   integrativi,    anche    istituiti
appositamente,  da  seguire per completare la formazione per accedere
al corso di laurea.
  I corsi di diploma universitario e quelli di  laurea,  ove  abbiano
denominazione  uguale  o  simile,  permettono  il  passaggio dall'uno
all'atro mediante una normativa generale di passaggio, approvata  dal
consiglio  di  facolta',  tenuto  conto in particolare degli studenti
fuori  corso  riguardo  alla  possibilita'  di  iscrizione  anche  in
soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 21 ottobre 1993
                                           Il pro-rettore: D'IPPOLITO