Art. 3.
                 DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LOGOPEDIA
        Finalita', organizzazione generale, norme di accesso
  1.  Presso  la  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  della Seconda
Universita' degli studi di Napoli e' istituito il  corso  di  diploma
universitario in logopedia.
  2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare
operatori   con  conoscenze  scientifiche  e  tecniche  necessarie  a
svolgere  le  funzioni  di  logopedista  e  di   riabilitazione   del
linguaggio.
  Il  corso  si conclude con il rilascio del diploma universitario in
logopedia.
  3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle
relative specifiche norme, le universita' potranno istituire corsi di
perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 162/82, riservati ai  possessori  del  diploma  universitario  per
logopedisti  e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi
per quanto riguarda le funzioni specialistiche.
  4. Il corso  di  diploma  non  e'  suscettibile  di  abbreviazioni,
eccetto   il  caso  di  precedente  frequenza  di  studi  di  livello
universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di  laurea
o  di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed
utilizzabili come crediti, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  19
novembre  1990,  n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e'
adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio  della
struttura  didattica  con propria delibera puo' riconoscere altresi',
anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere
di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello  del
diploma universitario.
  5.  In  base  alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero
degli iscrivibili al corso di diploma, sino ad un  massimo  di  cento
annui,  e'  stabilito  dal Senato accademico, sentito il consiglio di
facolta',  in  base  ai  criteri  generali   fissati   dal   Ministro
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi
dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.
  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo  anno  i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso al I anno del corso di diploma, nei limiti dei
posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante
prova scritta con domande a risposta multipla per il  70%  dei  punti
disponibili  ed  alla  valutazione  del  voto  del  diploma di scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Il consiglio di facolta' approva con almeno sei  mesi  di  anticipo
rispetto  alla  data  della  prova  gli  argomenti  sui  quali verra'
effettuata la prova scritta.
  Sono   esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono    collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente  al  1 novembre 1988 al corso di laurea in medicina e
chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami  del
I anno di corso.