Art. 6.
                  DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNICO
                    DI AUDIOMETRIA E AUDIOPROTESI
        Finalita', organizzazione generale, norme di accesso
  1.  Presso  la  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  della seconda
Universita' degli studi di Napoli e' istituito il  corso  di  diploma
universitario  in  tecnico  di audiometria e audioprotesi, articolato
nei seguenti indirizzi:
    a) audiometristi;
    b) audioprotesisti.
  2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare
operatori  con  conoscenze  scientifiche  e  tecniche  necessarie   a
svolgere le funzioni di audiometria e protesizzazione acustica.
  3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle
relative specifiche norme, le universita' potranno istituire corsi di
perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n.  162/1982,  riservati  ai  possessori del diploma universitario in
tecnico di audiometria e audioprotesi e  finalizzati  alla  ulteriore
qualificazione   degli   stessi   per  quanto  riguarda  le  funzioni
specialistiche.
  4. Il corso  di  diploma  non  e'  suscettibile  di  abbreviazioni,
eccetto   il  caso  di  precedente  frequenza  di  studi  di  livello
universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di  laurea
o  di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed
utilizzabili come crediti, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  19
novembre 1990, n. 341.
  La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio
della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con
propria  delibera  puo' riconoscere altresi', anche parzialmente, gli
studi  compiuti  in  scuole   italiane   o   straniere   di   livello
universitario,  con  titolo  di  accesso analogo a quello del diploma
universitario.
  5. In base alle strutture ed attrezzature  disponibili,  il  numero
degli  iscrivibili  al  corso di diploma sino ad un massimo di trenta
annui e' stabilito dal senato accademico,  sentito  il  consiglio  di
facolta',   in   base   ai  criteri  generali  fissati  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai  sensi
dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.
  Sono  ammessi  alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti
dei  posti  determinati,  e'  subordinato  al superamento di un esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di  scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  6. Il consiglio di facolta' approva con almeno sei mesi di anticipo
rispetto  alla  data  della  prova  gli  argomenti  sui  quali verra'
effettuata la prova scritta.
  Sono   esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono    collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente  al  1 novembre 1988 al corso di laurea in medicina e
chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami  del
primo anno di corso.
  L'indirizzo e' scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo
anno del corso.
  Coloro  che  siano  in possesso del titolo di diploma universitario
possono iscriversi al terzo anno di corso, in  soprannumero  per  non
oltre  il  15%  dei  posti disponibili, al fine del conseguimento del
titolo relativo ad altro indirizzo.