Art. 8. Organizzazione didattica. Verifiche di profitto Esame finale 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attivita' pratiche e' obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione i tirocini prescritti. Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non piu' di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero. 2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facolta' o in strutture idonee convenzionate. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. 3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. 4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnico di audiometria e protesizzazione acustica con menzione dell'indirizzo seguito. 5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e' nominata dal rettore ed e' composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facolta', da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanita' tra iscritti all'albo professionale. Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore sentito il senato accademico. 6. La commissione finale per l'esame di diploma e' nominata dal rettore in base alla vigente normativa. 7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facolta' di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e' quello della loro validita' culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario. Il consiglio della facolta' con propria delibera potra' eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'atro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facolta', tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilita' di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.